| (Prescrizione dell'azione disciplinare).
1. L'azione disciplinare per fatti non costituenti reato si
prescrive se non è iniziata nel termine di cinque anni dal
fatto.
2. La prescrizione eventualmente interrotta comincia
nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se gli
atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre
dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine quinquennale
può essere prolungato oltre la metà.
3. Il corso della prescrizione è interrotto dalla data di
emissione della citazione a giudizio, dalla decisione e da
ogni altro atto successivo.
4. Qualora per il fatto addebitato all'iscritto sia stata
iniziata l'azione penale, il
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procedimento disciplinare non può essere promosso fino alla
conclusione irrevocabile di quello penale e, se già iniziato,
deve essere sospeso.
5. Ai fini di cui al comma 4, l'azione penale deve
intendersi iniziata sin dal momento in cui al consiglio
dell'ordine perviene la notizia che nei confronti
dell'iscritto si stanno svolgendo indagini preliminari da
parte dell'autorità giudiziaria.
6. Sempre nel caso di pendenza di procedimento penale, il
termine di prescrizione rimane sospeso e riprende a decorrere
per la durata massima inderogabile di cinque anni dalla data
di archiviazione ovvero dalla definizione irrevocabile del
procedimento penale stesso.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
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