| (Patrocinio davanti alle giurisdizioni
superiori).
1. Il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori è
consentito, senza sostenere l'esame di cui all'articolo 85, a
coloro che, iscritti all'albo professionale degli avvocati
alla data di entrata in vigore della presente legge, maturino
un'anzianità di almeno dieci anni.
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