| (Incompatibilità e requisiti
non previsti dalla precedente legislazione.
Regolarizzazione).
1. Gli avvocati ed i procuratori iscritti in albi
professionali o elenchi alla data di entrata in vigore della
presente legge, per i quali sussistano le incompatibilità da
essa previste, hanno l'obbligo, pena la cancellazione
dall'albo professionale o dall'elenco, di adeguarsi alle nuove
disposizioni entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. La prima revisione degli albi professionali dopo la data
di entrata in vigore della presente legge deve essere eseguita
scaduto il termine di cui al comma 1.
3. Gli avvocati che ricoprano cariche incompatibili fra
loro ai sensi delle disposizioni della presente legge devono
optare per una di esse entro sessanta giorni dalla data della
sua entrata in vigore. In mancanza l'avvocato conserva la
carica assunta per ultima.
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