| 1. Per far fronte ai danni conseguenti agli eventi
alluvionali di cui al presente decreto, le disponibilità
finanziarie di cui all'articolo 2 della legge 28 ottobre 1986,
n.730, relative ad interventi nel comune di Assisi, possono
essere utilizzate per interventi urgenti a tutela della
pubblica e privata incolumità, per accertate situazioni di
estrema pericolosità, da realizzare anche su opere di
urbanizzazione e su
Pag. 23
edifici pubblici e privati. Tali interventi sono realizzati
in conformità alle norme di attuazione del piano generale di
consolidamento del fenomeno franoso del comune di Assisi.
| |