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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6805
DDL0568-0002
Progetto di legge Camera n. 568 - testo presentato - (DDL12-568)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C568. TESTIPDL
...C568.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC568 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Una delle questioni, sottoposte
  all'attenzione del legislatore da molte legislature, tuttavia
  rimasta irrisolta, è quella concernente il trasferimento nei
  ruoli degli insegnanti elementari delle scuole statali del
  personale dipendente dai comuni che abbia svolto attività
  scolastiche integrative.
    Si tratta di un provvedimento che interessa un numero
  limitato di persone, ma non è questa, a nostro avviso, ragione
  sufficiente per non porci il problema di sanare situazioni
  oggettivamente ingiuste.  Presentiamo pertanto la presente
  proposta di legge che riprende quella della scorsa legislatura
  presentata da Carlo Casini e Nicotra (cfr. atto Camera n. 939,
  XI legislatura), auspicando che in questa legislatura abbia un
  iter  rapido e positivo.
    La crescita della popolazione scolastica attorno agli anni
  settanta ha reso per lo Stato impossibile far fronte a tutti i
  suoi compiti.  In alcune tra le più importanti città d'Italia,
  le amministrazioni comunali si fecero carico di andare
  incontro alle difficoltà dello Stato addossandosi compiti di
  assistenza integrativa scolastica e  post  scolastica e
  liberando così lo Stato da pesi organizzativi ed economici,
  che del resto esso non sarebbe stato in grado di
  affrontare.
    La necessità di una collaborazione tra Stato ed enti locali
  nel campo della scuola elementare risultò evidente anche a
  causa delle nuove concezioni pedagogico-educative, che
  trovarono consacrazione nella legge 24 settembre 1971, n. 820,
  che avviò la sperimentazione della scuola a tempo
 
                               Pag. 2
 
  pieno.  Ciò rendeva ulteriormente gravoso il compito dello
  Stato e addirittura indispensabile l'utilizzazione del
  personale assunto dai comuni per dar vita ad un servizio
  assicurato - a seconda dei casi - dallo Stato, dal comune o da
  entrambi.  La "fatica" dello Stato a rispondere alle nuove
  esigenze è dimostrata anche dalla assunzione di personale
  precario, poi ammesso in ruolo con legge 20 maggio 1982, n.
  270.
    Successivamente, il cambiamento di ritmo demografico e la
  progressiva crescita della capacità dello Stato di dare
  risposte puntuali ed ampliate adeguate alla nuova concezione
  di scuola (in cui le attività integrative divengono
  pedagogiche ed educative e non sono più assistenziali) ha reso
  urgente una definizione giuridica e pratica della situazione
  degli insegnanti assunti dai comuni.  Da un lato, infatti, i
  comuni hanno cessato da almeno dieci anni di fare assunzioni
  di personale per i servizi scolastici indicati, dall'altro lo
  Stato ha progressivamente sostituito con la propria diretta
  gestione i servizi prima svolti dai comuni.
    E' assolutamente evidente che in questa situazione occorre
  intervenire legislativamente.  Se le amministrazioni comunali
  sono costrette a destinare a servizi che più niente hanno a
  vedere con la scuola, magari creando appositamente mansioni
  fittizie, personale pedagogicamente preparato, fornito di
  apposita abilitazione all'insegnamento, ricco di esperienza
  didattica, non è in gioco soltanto la compromissione delle
  giuste aspettative di pubblici dipendenti, per i quali
  verrebbe alterata autoritativamente la scelta professionale,
  ma è in gioco anche una corretta regola amministrativa e lo
  stesso bene comune.
    In ogni altro caso in cui determinate funzioni sono state
  trasferite da un ente ad
  un altro (si pensi ad esempio al laborioso passaggio di
  compiti dallo Stato alle regioni) anche le strutture personali
  sono state contemporaneamente trasferite: questo invece non si
  è verificato nel caso in esame.  Di più: lo Stato non ha
  esitato ad immettere nei propri ruoli personale precario
  assunto proprio per soddisfare quelle esigenze che altro
  personale - questa volta di ruolo: quello, appunto, assunto
  dai comuni - non era numericamente sufficiente a coprire.  E'
  ben singolare che tale personale venga abbandonato laddove
  piena accoglienza è stata accordata a chi rispetto ad esso
  aveva meno titoli.  Ma, soprattutto, è assurdo che l'esperienza
  collaudata venga dispersa: chi ne riceve il danno, sono, in
  ultimo, l'allievo e la collettività.
    Né si può invocare l'asserita esuberanza del personale
  della scuola.  Ad esso appartiene già di pieno diritto
  l'insegnante comunale e se esso è destinato ad altre mansioni
  la conseguenza è che certi posti di lavoro sono sottratti alle
  nuove leve. Né può invocarsi l'esigenza del risparmio
  economico, poiché, infatti, lo Stato interviene già
  finanziariamente a sostenere gli oneri degli enti locali per
  gli insegnanti comunali e si tratta soltanto di ridurre le
  erogazioni statali fatte dallo Stato per questo titolo agli
  enti locali.
    I pochi articoli della presente proposta di legge che si
  raccomanda all'attenzione del Parlamento non hanno bisogno di
  particolare illustrazione.  E' evidente che il passaggio nei
  ruoli dello Stato dovrà avvenire su domanda ed entro un
  termine che si indica in centottanta giorni.  Logicamente
  dovranno esistere garanzia di titoli e di esperienza didattica
  che sono indicate negli articoli 1 e 2.
 
DATA=940519 FASCID=DDL12-568 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0568 TOTPAG=0004 TOTDOC=0007 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=009 PAGFIN=0002 RIGFIN=063 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=056800 00 FASCIDC=12DDL0568 SORTNAV=0056800 000 00000 ZZDDLC568 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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