| Onorevoli Colleghi! -- Una delle questioni, sottoposte
all'attenzione del legislatore da molte legislature, tuttavia
rimasta irrisolta, è quella concernente il trasferimento nei
ruoli degli insegnanti elementari delle scuole statali del
personale dipendente dai comuni che abbia svolto attività
scolastiche integrative.
Si tratta di un provvedimento che interessa un numero
limitato di persone, ma non è questa, a nostro avviso, ragione
sufficiente per non porci il problema di sanare situazioni
oggettivamente ingiuste. Presentiamo pertanto la presente
proposta di legge che riprende quella della scorsa legislatura
presentata da Carlo Casini e Nicotra (cfr. atto Camera n. 939,
XI legislatura), auspicando che in questa legislatura abbia un
iter rapido e positivo.
La crescita della popolazione scolastica attorno agli anni
settanta ha reso per lo Stato impossibile far fronte a tutti i
suoi compiti. In alcune tra le più importanti città d'Italia,
le amministrazioni comunali si fecero carico di andare
incontro alle difficoltà dello Stato addossandosi compiti di
assistenza integrativa scolastica e post scolastica e
liberando così lo Stato da pesi organizzativi ed economici,
che del resto esso non sarebbe stato in grado di
affrontare.
La necessità di una collaborazione tra Stato ed enti locali
nel campo della scuola elementare risultò evidente anche a
causa delle nuove concezioni pedagogico-educative, che
trovarono consacrazione nella legge 24 settembre 1971, n. 820,
che avviò la sperimentazione della scuola a tempo
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pieno. Ciò rendeva ulteriormente gravoso il compito dello
Stato e addirittura indispensabile l'utilizzazione del
personale assunto dai comuni per dar vita ad un servizio
assicurato - a seconda dei casi - dallo Stato, dal comune o da
entrambi. La "fatica" dello Stato a rispondere alle nuove
esigenze è dimostrata anche dalla assunzione di personale
precario, poi ammesso in ruolo con legge 20 maggio 1982, n.
270.
Successivamente, il cambiamento di ritmo demografico e la
progressiva crescita della capacità dello Stato di dare
risposte puntuali ed ampliate adeguate alla nuova concezione
di scuola (in cui le attività integrative divengono
pedagogiche ed educative e non sono più assistenziali) ha reso
urgente una definizione giuridica e pratica della situazione
degli insegnanti assunti dai comuni. Da un lato, infatti, i
comuni hanno cessato da almeno dieci anni di fare assunzioni
di personale per i servizi scolastici indicati, dall'altro lo
Stato ha progressivamente sostituito con la propria diretta
gestione i servizi prima svolti dai comuni.
E' assolutamente evidente che in questa situazione occorre
intervenire legislativamente. Se le amministrazioni comunali
sono costrette a destinare a servizi che più niente hanno a
vedere con la scuola, magari creando appositamente mansioni
fittizie, personale pedagogicamente preparato, fornito di
apposita abilitazione all'insegnamento, ricco di esperienza
didattica, non è in gioco soltanto la compromissione delle
giuste aspettative di pubblici dipendenti, per i quali
verrebbe alterata autoritativamente la scelta professionale,
ma è in gioco anche una corretta regola amministrativa e lo
stesso bene comune.
In ogni altro caso in cui determinate funzioni sono state
trasferite da un ente ad
un altro (si pensi ad esempio al laborioso passaggio di
compiti dallo Stato alle regioni) anche le strutture personali
sono state contemporaneamente trasferite: questo invece non si
è verificato nel caso in esame. Di più: lo Stato non ha
esitato ad immettere nei propri ruoli personale precario
assunto proprio per soddisfare quelle esigenze che altro
personale - questa volta di ruolo: quello, appunto, assunto
dai comuni - non era numericamente sufficiente a coprire. E'
ben singolare che tale personale venga abbandonato laddove
piena accoglienza è stata accordata a chi rispetto ad esso
aveva meno titoli. Ma, soprattutto, è assurdo che l'esperienza
collaudata venga dispersa: chi ne riceve il danno, sono, in
ultimo, l'allievo e la collettività.
Né si può invocare l'asserita esuberanza del personale
della scuola. Ad esso appartiene già di pieno diritto
l'insegnante comunale e se esso è destinato ad altre mansioni
la conseguenza è che certi posti di lavoro sono sottratti alle
nuove leve. Né può invocarsi l'esigenza del risparmio
economico, poiché, infatti, lo Stato interviene già
finanziariamente a sostenere gli oneri degli enti locali per
gli insegnanti comunali e si tratta soltanto di ridurre le
erogazioni statali fatte dallo Stato per questo titolo agli
enti locali.
I pochi articoli della presente proposta di legge che si
raccomanda all'attenzione del Parlamento non hanno bisogno di
particolare illustrazione. E' evidente che il passaggio nei
ruoli dello Stato dovrà avvenire su domanda ed entro un
termine che si indica in centottanta giorni. Logicamente
dovranno esistere garanzia di titoli e di esperienza didattica
che sono indicate negli articoli 1 e 2.
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