| 1. Il personale di cui all'articolo 1 può presentare
domanda di passaggio nei ruoli dello Stato entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a
condizione di essere in possesso del diploma di abilitazione
magistrale e di risultare in servizio continuativo nei ruoli
dell'amministrazione locale da almeno cinque anni e con un
orario settimanale di almeno ventiquattro ore.
2. La domanda può essere proposta anche dal personale che,
trovandosi nelle condizioni suddette, sia stato assegnato, a
partire dall'anno scolastico 1982-1983, ad altro incarico o ad
attività diverse da quelle precedentemente svolte nell'ambito
della scuola.
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