| 1. Al personale di cui agli articoli 1 e 2, trasferito nei
ruoli dello Stato, è riconosciuta integralmente, a tutti gli
effetti giuridici ed economici, l'anzianità di servizio
maturata presso l'amministrazione comunale di provenienza,
conteggiandosi a tal fine la data di assunzione in detto
ente.
2. Ai fini del riconoscimento dell'anzianità di cui al
comma 1, sono di conseguenza rivalutati, secondo le norme
vigenti
Pag. 4
per il personale docente statale, sia i punteggi conseguiti
per gli anni di servizio prestati alle dipendenze dell'ente
locale, sia i titoli valutabili posseduti all'atto del
trasferimento nei ruoli dello Stato. Il predetto personale
viene a tal fine inquadrato nel ruolo provinciale del
personale insegnante delle scuole elementari statali secondo
le anzianità possedute.
| |