| Onorevoli Colleghi! -- In seguito alla revisione
dell'articolo 68 della Costituzione, appare urgente modificare
gli articoli del codice di procedura penale che riguardano la
richiesta di autorizzazione a procedere quale condizione di
procedibilità. In base agli ultimi accadimenti appare infatti
opportuno limitare i casi di richiesta ai soli atti previsti
dall'articolo 68 della Costituzione (arresto, privazione della
libertà personale, sottoposizione a perquisizione personale o
domiciliare, nonché intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni e sequestro di corrispondenza) per consentire
alla magistratura di compiere quegli atti previsti
dall'articolo 343 del codice di procedura penale (in
particolare, interrogatori e confronti) che - non vietati
dalla Costituzione - possono contribuire
all'accertamento della verità nella fase delle indagini
preliminari nello stesso interesse del parlamentare.
Altro punto fondamentale della presente proposta di legge è
l'abolizione dell'informazione di garanzia, disciplinata
dall'articolo 369 del codice di procedura penale. I lavori
preparatori spiegano chiaramente come il precedente istituto
della "comunicazione giudiziaria", anziché assolvere a quelle
funzioni garantistiche per le quali era stato concepito,
spesso ha determinato rilevanti lesioni della reputazione di
indiziati a carico dei quali, successivamente, non è risultato
alcun concreto elemento di responsabilità. Il legislatore ha
voluto ovviare a tale inconveniente adottando una soluzione
che, pur conservando sostanzialmente e concretamente la
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funzione di garantire l'esercizio del diritto di difesa
da parte dell'imputato, anche nella fase delle indagini
preliminari, evita di produrre su persone, che magari non
saranno mai rinviate a giudizio, danni - anche in termini di
immagine di costi umani - propri del procedimento penale.
L'espressione "comunicazione giudiziaria" è stata così
sostituita con quella di "informazione di garanzia", apparsa
più idonea a qualificare l'istituto in esame. Detta
informazione di garanzia non viene più inviata dall'inizio
delle indagini, ma, coerentemente con la sua funzione
istituzionale, "sin dal compimento del primo atto al quale il
difensore ha diritto di assistere". E' solo in tale momento,
infatti, che sorge l'esigenza di notificare all'imputato
il procedimento a suo carico, giacché solo in relazione
al compimento degli atti suddetti può estrinsecarsi l'attività
del difensore. In concreto, però, l'informazione di garanzia
rallenta il compimento degli atti in questione e spesso è
interpretata come una pronuncia di condanna. Si potrebbe
allora evitare di complicare in maniera superflua il lavoro
investigativo: l'importante è infatti garantire l'imputato
rispetto agli atti i cui esiti possano lederlo e a ciò già
provvedono gli articoli 364, 365 e 366 del codice di procedura
penale. In conclusione, l'eliminazione di tale istituto è
conforme ad una scelta di sistema accusatorio "puro" a cui il
nostro codice, a dispetto delle involuzioni a cui purtroppo è
stato sottoposto, dovrebbe via via uniformarsi.
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