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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6812
DDL0569-0002
Progetto di legge Camera n. 569 - testo presentato - (DDL12-569)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C569. TESTIPDL
...C569.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC569 ZZ12 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! -- In seguito alla revisione
  dell'articolo 68 della Costituzione, appare urgente modificare
  gli articoli del codice di procedura penale che riguardano la
  richiesta di autorizzazione a procedere quale condizione di
  procedibilità.  In base agli ultimi accadimenti appare infatti
  opportuno limitare i casi di richiesta ai soli atti previsti
  dall'articolo 68 della Costituzione (arresto, privazione della
  libertà personale, sottoposizione a perquisizione personale o
  domiciliare, nonché intercettazioni di conversazioni o
  comunicazioni e sequestro di corrispondenza) per consentire
  alla magistratura di compiere quegli atti previsti
  dall'articolo 343 del codice di procedura penale (in
  particolare, interrogatori e confronti) che - non vietati
  dalla Costituzione - possono contribuire
  all'accertamento della verità nella fase delle indagini
  preliminari nello stesso interesse del parlamentare.
    Altro punto fondamentale della presente proposta di legge è
  l'abolizione dell'informazione di garanzia, disciplinata
  dall'articolo 369 del codice di procedura penale.  I lavori
  preparatori spiegano chiaramente come il precedente istituto
  della "comunicazione giudiziaria", anziché assolvere a quelle
  funzioni garantistiche per le quali era stato concepito,
  spesso ha determinato rilevanti lesioni della reputazione di
  indiziati a carico dei quali, successivamente, non è risultato
  alcun concreto elemento di responsabilità.  Il legislatore ha
  voluto ovviare a tale inconveniente adottando una soluzione
  che, pur conservando sostanzialmente e concretamente la
 
                               Pag. 2
 
  funzione di garantire l'esercizio del diritto di difesa
  da parte dell'imputato, anche nella fase delle indagini
  preliminari, evita di produrre su persone, che magari non
  saranno mai rinviate a giudizio, danni - anche in termini di
  immagine di costi umani - propri del procedimento penale.
    L'espressione "comunicazione giudiziaria" è stata così
  sostituita con quella di "informazione di garanzia", apparsa
  più idonea a qualificare l'istituto in esame.  Detta
  informazione di garanzia non viene più inviata dall'inizio
  delle indagini, ma, coerentemente con la sua funzione
  istituzionale, "sin dal compimento del primo atto al quale il
  difensore ha diritto di assistere".  E' solo in tale momento,
  infatti, che sorge l'esigenza di notificare all'imputato
  il procedimento a suo carico, giacché solo in relazione
  al compimento degli atti suddetti può estrinsecarsi l'attività
  del difensore.  In concreto, però, l'informazione di garanzia
  rallenta il compimento degli atti in questione e spesso è
  interpretata come una pronuncia di condanna.  Si potrebbe
  allora evitare di complicare in maniera superflua il lavoro
  investigativo: l'importante è infatti garantire l'imputato
  rispetto agli atti i cui esiti possano lederlo e a ciò già
  provvedono gli articoli 364, 365 e 366 del codice di procedura
  penale.  In conclusione, l'eliminazione di tale istituto è
  conforme ad una scelta di sistema accusatorio "puro" a cui il
  nostro codice, a dispetto delle involuzioni a cui purtroppo è
  stato sottoposto, dovrebbe via via uniformarsi.
 
DATA=940519 FASCID=DDL12-569 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0569 TOTPAG=0004 TOTDOC=0007 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=009 PAGFIN=0002 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=056900 00 FASCIDC=12DDL0569 SORTNAV=0056900 000 00000 ZZDDLC569 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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