| 1. Il comma 2 dell'articolo 343 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"2. Fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione,
è fatto divieto di disporre l'arresto, l'accompagnamento
coattivo o comunque la privazione della libertà personale e la
sottoposizione a perquisizione personale o domiciliare nei
confronti della persona rispetto alla quale è prevista
l'autorizzazione medesima, nonché di sottoporla ad
intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o
comunicazioni e a sequestro di corrispondenza".
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