| 1. Nei procedimenti in corso, il pubblico ministero procede
agli atti consentiti nelle indagini preliminari, ad esclusione
dell'arresto, dell'accompagnamento coattivo, delle misure con
cui si dispone la privazione della libertà personale e la
perquisizione personale o domiciliare, nonché le
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e il
sequestro di corrispondenza, per i quali sia stata
specificamente richiesta l'autorizzazione. E' comunque
consentita la riproposizione della richiesta di autorizzazione
sulla base di ulteriori elementi di prova raccolti nel corso
delle indagini preliminari.
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2. Il provvedimento di archiviazione e la sentenza di
proscioglimento o di non luogo a procedere, anche se non più
soggetta ad impugnazione, con la quale è stata dichiarata la
mancanza della richiesta o della autorizzazione a procedere,
non impediscono il compimento degli atti consentiti nelle
indagini preliminari di cui al comma 1 per il medesimo fatto e
contro la stessa persona.
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