| Onorevoli Colleghi! -- Si sottopone al vostro esame la
proposta di legge che riguarda la statalizzazione
dell'Accademia ligustica di belle arti di Genova.
L'Accademia ligustica di belle arti è stata fondata a
Genova nel 1751 ed è, quindi, la seconda in Italia - in ordine
di tempo - tra le Accademie di valore storico (la prima è
quella di Venezia). Tale Accademia ha svolto e svolge un ruolo
importante nell'ambito della promozione culturale, artistica e
formativa della scuola, oltre la propria attività museale.
L'Accademia ligustica è stata, tuttavia, inspiegabilmente
esclusa dall'inserimento nelle Accademie di Stato, come invece
è avvenuto per tutte le Accademie di tradizione storica ed
anche per quelle di nuova e più recente istituzione.
Negli ultimi anni in Liguria si è accentuata
considerevolmente la richiesta da parte dei giovani di poter
accedere a corsi regolari nell'ambito delle discipline
artistiche di ordine superiore.
Questa richiesta è motivata dall'esistenza di tre licei
artistici a Genova (uno statale, uno comunale e uno
religioso), di un liceo artistico statale a Savona e di un
istituto d'arte a Chiavari, oltre all'Istituto statale d'arte
di Acqui Terme i cui diplomati si orientano in parte a
frequentare i corsi dell'Accademia genovese.
Le domande di iscrizione ai corsi dell'Accademia non
statale sono ulteriormente aumentate con l'entrata in vigore
del decreto ministeriale 2 marzo 1972, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 80 del 24 marzo 1972; tale decreto
prevede l'obbligo
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del possesso od un diploma di licenza di Accademia di belle
arti ai fini dell'abilitazione all'insegnamento.
Per riscontrare le esigenze della popolazione scolastica
ligure gli enti locali hanno a tutt'oggi, con notevole impegno
finanziario, sostenuto gli sforzi della Accademia ligustica
nell'allestire i corsi d'insegnamento, corsi che, con decreto
del 12 maggio 1979, il Ministro della pubblica istruzione,
dopo l'esito positivo di accertamenti ispettivi, ha
riconosciuto legalmente.
Il riconoscimento legale del titolo di studio, rilasciato
al termine del quadriennio, richiama un crescente numero di
allievi a iscriversi all'Accademia ligustica.
Questa realtà, di per sé positiva, rende ormai non più
sostenibile, da parte del comune e della provincia di Genova,
l'onere di gestione di corsi che, per la loro finalità e per
la loro obbligatorietà ai fini dell'abilitazione
all'insegnamento, non possono essere più considerati come un
problema di cultura locale, ma rientrano in modo preciso nei
compiti istituzionali dello Stato nel campo dell'insegnamento
artistico.
Il Ministero della pubblica istruzione ha, nell'ultimo
decennio, provveduto ad istituire dieci nuove Accademie e
trentatre conservatori di musica per assicurare l'insegnamento
artistico a livello scolastico superiore in regioni o province
non ancora dotate di tali istituzioni.
Attualmente la Liguria è una delle tre regioni (le altre
sono la Sardegna e la Basilicata) sprovviste di una Accademia
di belle arti statale.
La proposta di legge che si sottopone all'esame ed alla
approvazione del Parlamento ha lo scopo di sanare questa
lacuna ed ha anche carattere d'urgenza per la situazione che,
sul piano giuridico e sul piano economico, l'entrata in vigore
del decreto ministeriale 2 marzo 1972 ha creato per il
funzionamento anche in futuro dell'Accademia ligustica. Infine
come ulteriore e positivo elemento di valutazione vi è la
dichiarata disponibilità del comune di Genova sia nel
continuare a sostenere gli oneri relativi all'uso
dell'immobile in cui ha sede attualmente l'Accademia
ligustica, sia nel mettere a disposizione la nuova sede già in
corso di allestimento nell'ex Palazzo Ducale.
La proposta di legge consta di sei articoli:
gli articoli da 1 a 4 concernono il trasferimento allo
Stato dell'Accademia ligustica, del personale e del materiale
didattico;
l'articolo 5 concerne la spesa annua da iscriversi nel
bilancio dello Stato;
l'articolo 6 contiene una norma transitoria relativa agli
attuali studenti dell'Accademia ligustica.
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