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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6824
DDL0571-0002
Progetto di legge Camera n. 571 - testo presentato - (DDL12-571)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C571. TESTIPDL
...C571.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC571 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Si sottopone al vostro esame la
  proposta di legge che riguarda la statalizzazione
  dell'Accademia ligustica di belle arti di Genova.
    L'Accademia ligustica di belle arti è stata fondata a
  Genova nel 1751 ed è, quindi, la seconda in Italia - in ordine
  di tempo - tra le Accademie di valore storico (la prima è
  quella di Venezia).  Tale Accademia ha svolto e svolge un ruolo
  importante nell'ambito della promozione culturale, artistica e
  formativa della scuola, oltre la propria attività museale.
    L'Accademia ligustica è stata, tuttavia, inspiegabilmente
  esclusa dall'inserimento nelle Accademie di Stato, come invece
  è avvenuto per tutte le Accademie di tradizione storica ed
  anche per quelle di nuova e più recente istituzione.
    Negli ultimi anni in Liguria si è accentuata
  considerevolmente la richiesta da parte dei giovani di poter
  accedere a corsi regolari nell'ambito delle discipline
  artistiche di ordine superiore.
    Questa richiesta è motivata dall'esistenza di tre licei
  artistici a Genova (uno statale, uno comunale e uno
  religioso), di un liceo artistico statale a Savona e di un
  istituto d'arte a Chiavari, oltre all'Istituto statale d'arte
  di Acqui Terme i cui diplomati si orientano in parte a
  frequentare i corsi dell'Accademia genovese.
    Le domande di iscrizione ai corsi dell'Accademia non
  statale sono ulteriormente aumentate con l'entrata in vigore
  del decreto ministeriale 2 marzo 1972, pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale  n. 80 del 24 marzo 1972; tale decreto
  prevede l'obbligo
 
                               Pag. 2
 
  del possesso od un diploma di licenza di Accademia di belle
  arti ai fini dell'abilitazione all'insegnamento.
    Per riscontrare le esigenze della popolazione scolastica
  ligure gli enti locali hanno a tutt'oggi, con notevole impegno
  finanziario, sostenuto gli sforzi della Accademia ligustica
  nell'allestire i corsi d'insegnamento, corsi che, con decreto
  del 12 maggio 1979, il Ministro della pubblica istruzione,
  dopo l'esito positivo di accertamenti ispettivi, ha
  riconosciuto legalmente.
    Il riconoscimento legale del titolo di studio, rilasciato
  al termine del quadriennio, richiama un crescente numero di
  allievi a iscriversi all'Accademia ligustica.
    Questa realtà, di per sé positiva, rende ormai non più
  sostenibile, da parte del comune e della provincia di Genova,
  l'onere di gestione di corsi che, per la loro finalità e per
  la loro obbligatorietà ai fini dell'abilitazione
  all'insegnamento, non possono essere più considerati come un
  problema di cultura locale, ma rientrano in modo preciso nei
  compiti istituzionali dello Stato nel campo dell'insegnamento
  artistico.
    Il Ministero della pubblica istruzione ha, nell'ultimo
  decennio, provveduto ad istituire dieci nuove Accademie e
  trentatre conservatori di musica per assicurare l'insegnamento
  artistico a livello scolastico superiore in regioni o province
  non ancora dotate di tali istituzioni.
    Attualmente la Liguria è una delle tre regioni (le altre
  sono la Sardegna e la Basilicata) sprovviste di una Accademia
  di belle arti statale.
    La proposta di legge che si sottopone all'esame ed alla
  approvazione del Parlamento ha lo scopo di sanare questa
  lacuna ed ha anche carattere d'urgenza per la situazione che,
  sul piano giuridico e sul piano economico, l'entrata in vigore
  del decreto ministeriale 2 marzo 1972 ha creato per il
  funzionamento anche in futuro dell'Accademia ligustica.  Infine
  come ulteriore e positivo elemento di valutazione vi è la
  dichiarata disponibilità del comune di Genova sia nel
  continuare a sostenere gli oneri relativi all'uso
  dell'immobile in cui ha sede attualmente l'Accademia
  ligustica, sia nel mettere a disposizione la nuova sede già in
  corso di allestimento nell'ex Palazzo Ducale.
    La proposta di legge consta di sei articoli:
      gli articoli da 1 a 4 concernono il trasferimento allo
  Stato dell'Accademia ligustica, del personale e del materiale
  didattico;
      l'articolo 5 concerne la spesa annua da iscriversi nel
  bilancio dello Stato;
      l'articolo 6 contiene una norma transitoria relativa agli
  attuali studenti dell'Accademia ligustica.
 
DATA=940519 FASCID=DDL12-571 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0571 TOTPAG=0005 TOTDOC=0008 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=049 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=057100 00 FASCIDC=12DDL0571 SORTNAV=0057100 000 00000 ZZDDLC571 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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