| 1. I ruoli organici del personale, insegnante e non
insegnante, della Accademia di belle arti sono aumentati dei
posti previsti dalle vigenti disposizioni di legge; a
decorrere dal 1^ ottobre 1994, la pianta organica della
Accademia di belle arti di Genova di cui all'articolo 1 è
determinata ai sensi della tabella A allegata alla presente
legge.
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