| 1. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato i lire 2.500 milioni per l'anno finanziario
1994, si provvede con gli stanziamenti iscritti negli ordinari
capitali di spesa del Ministero della pubblica istruzione.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
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