Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


683
DDL0048-0002
Progetto di legge Camera n. 48 - testo presentato - (DDL12-48)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C48. TESTIPDL
...C48.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC48 ZZ12 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! -- La proposta referendaria di
  sopprimere il Dipartimento per gli interventi straordinari nel
  Mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del
  Mezzogiorno ha trovato risposta
  legislativa nel decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
  convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n.
  488, e concreta attuazione con il decreto legislativo 3 aprile
  1993, n. 96.
 
                               Pag. 2
 
    Sono stati così raggiunti in modo rapido due obiettivi: da
  una parte quello di consentire la continuità dei rapporti
  giuridici pur attuando la soppressione degli organismi per gli
  interventi straordinari nel Mezzogiorno, così assecondando la
  richiesta referendaria, dall'altra quello di attuare il
  passaggio dalla straordinarietà dell'intervento nelle aree
  depresse del Mezzogiorno alla ordinarietà dell'intervento
  nelle aree depresse di tutto il territorio nazionale.
    Nella pratica attuazione del decreto legislativo 3 aprile
  1993, n. 96, sono emerse peraltro alcune carenze operative a
  cui doveva trovarsi soluzione in tempi brevi.
    Le difficoltà maggiori si sono riscontrate su tre
  fronti:
      1) il rispetto di tempi estremamente brevi, e che
  comunque non dovevano andare oltre la data del 31 dicembre
  1993 per dare soluzioni a problemi complessi, che peraltro
  racchiudono in sé vecchi contenziosi mai risolti.  E' questo in
  particolare il caso delle opere realizzate dalla ex Cassa per
  il Mezzogiorno per conto di regioni, province, comuni,
  consorzi ed altri enti, e a tali soggetti già trasferite,
  senza però la preventiva definizione del contenzioso
  anzidetto.
    Per sopperire a questa prima individuata carenza viene
  proposta, con l'articolato approvato dal Consiglio dei
  Ministri, una procedura transattiva, facoltativa per le
  imprese, le quali, in caso di accettazione, ricevono
  l'erogazione della somma certificata dal collaudatore, a
  conclusione del rapporto;
      2) in materia di agevolazioni industriali l'alto numero
  di pratiche già inoltrate agli organi soppressi per gli
  interventi nel Mezzogiorno o ancora giacenti presso il sistema
  bancario, rende difficile pervenire ad una conclusione rapida
  delle procedure di concessione delle contribuzioni previste
  dalle leggi di intervento straordinario; con il passaggio
  all'intervento ordinario ancor meno probabile si rende
  l'effettiva erogazione delle anzidette contribuzioni.
    L'adozione di procedure specifiche per il periodo di
  transizione appare indispensabile e si è data pertanto facoltà
  al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
  di procedere all'erogazione dei pagamenti facendo affidamento
  prevalentemente sull'istruttoria bancaria già conclusa.
    Sulla base di autocertificazioni e della presentazione di
  pochi, indispensabili documenti oltre la fidejussione
  assicurativa, si dà facoltà all'amministrazione di concedere
  un anticipo nella misura massima del 50 per cento dell'importo
  del contributo in conto capitale.  In caso di falsa
  dichiarazione da parte dei beneficiari del contributo sono
  state previste aggravanti sulle esistenti sanzioni penali;
      3) per quanto concerne il personale della ex Agenzia per
  la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD), le
  modalità di cessazione del rapporto di impiego e l'eventuale
  nuova riassunzione previste dal decreto legislativo 3 aprile
  1993, n. 96, hanno determinato uno stato di agitazione
  all'interno della categoria, incidente sulle attività affidate
  al commissario liquidatore previsto dall'articolo 19 del
  decreto citato.  Si è reso necessario proporre una differente
  normativa che venisse incontro alle esigenze delle
  amministrazioni interessate, introducendo un termine più breve
  per la presentazione delle domande di mantenimento in
  servizio.  D'altro canto non potevano essere ignorate alcune
  istanze del personale da far transitare dall'ex AGENSUD ad
  altre amministrazioni pubbliche, consentendo allo stesso
  maggiori garanzie soprattutto per quanto concerne gli aspetti
  pensionistici e di fine rapporto.
    Per consentire una soluzione adeguata alla problematica
  esposta sopra, si è predisposto un provvedimento normativo di
  17 articoli che affronta soluzioni da adottarsi in tempi
  estremamente brevi.
    L'articolato proposto contiene quindi gli estremi di
  necessità ed urgenza propri di un decreto-legge ed in tal
  senso ha proceduto il Governo approvandolo nella seduta del
  Consiglio dei Ministri dell'8 aprile 1994.
 
                               Pag. 3
 
    L'articolo 1 del decreto attribuisce alla Cassa depositi e
  prestiti la competenza per la definizione dei rapporti
  relativi ai progetti speciali e alle opere della gestione
  separata per i quali sia stato già disposto il trasferimento a
  regioni, enti locali, enti pubblici e consorzi.
    Le opere e i progetti speciali anzidetti, per i quali sia
  in atto una procedura contenziosa o per i quali sussistano
  pretese di maggiori compensi a qualsiasi titolo, sono
  trasferiti alla Cassa depositi e prestiti solo a contenzioso
  definito.  Gli appaltatori possono comunque presentare istanza
  al commissario liquidatore per una definizione bonaria delle
  richieste sulla base del 40 per cento degli importi oggetto di
  transazione.
    Il Ministero dei lavori pubblici provvederà alla chiusura
  del contenzioso per il quale non sia stata presentata istanza
  di definizione transattiva.
    La Cassa depositi e prestiti è stata quindi autorizzata ad
  anticipare le somme occorrenti alla definizione transattiva
  nei limiti degli importi definiti con la deliberazione del
  Comitato interministeriale per la programmazione economica
  (CIPE) del 21 settembre 1993.
    Viene autorizzato il Ministero del tesoro a contrarre anche
  con la Cassa depositi e prestiti e con la Banca europea degli
  investimenti (BEI) i mutui per la prosecuzione degli
  interventi in favore delle zone terremotate di Campania,
  Basilicata, Puglia e Calabria, per la realizzazione di
  progetti strategici funzionali agli investimenti nelle aree
  con maggiore ritardo di sviluppo e per la concessione di
  agevolazioni alle attività produttive.
    L'articolo 2 detta disposizioni che chiariscono le modalità
  di azione della Cassa depositi e prestiti per quanto riguarda
  una più completa attuazione dell'articolo 8 del decreto
  legislativo 3 aprile 1993, n. 96.
    L'articolo 3 attribuisce al Ministero dei lavori pubblici
  e, per esso, al commissario  ad acta,  fino alla data del
  30 giugno 1994, le funzioni demandate al commissario
  liquidatore, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo
  n. 96 del 1993, all'atto della cessazione dell'attività del
  commissario liquidatore stesso.  Decorso tale termine il
  Ministero dei lavori pubblici assume la diretta gestione delle
  attività.
    Viene previsto che il commissario  ad acta  nominato a
  norma dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 96 del 1993
  per lo svolgimento delle attività trasferite al Ministero del
  lavori pubblici possa disporre di apposita apertura di
  credito, con procedura di accreditamento derogatoria alle
  norme di contabilità generale dello Stato, avvalendosi altresì
  del personale dello stesso Ministero; la norma intende
  supportare adeguatamente il commissario  ad acta  con gli
  strumenti operativi necessari all'effettivo svolgimento delle
  attività trasferite.
    All'atto della diretta assunzione, da parte del Ministero
  dei lavori pubblici, delle gestioni già spettanti alla
  soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del
  Mezzogiorno, sia per quanto concerne la realizzazione di nuovi
  interventi sia per eventuali completamenti di opere, cessa con
  effetto immediato la gestione fuori bilancio correlata alla
  straordinarietà dell'azione commissariale e si ripristina,
  pertanto, la vigenza della contabilità generale dello Stato
  che disciplina l'attività ordinaria delle pubbliche
  amministrazioni.
    Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il
  Ministro dei lavori pubblici, si provvede alla determinazione
  degli oneri per i compensi da erogarsi in favore del
  commissario  ad acta  e dei componenti della commissione
  consultiva, che potranno essere chiamati a collaborare per la
  definizione del contenzioso; le spese in questione sono a
  carico del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto
  legislativo n. 96 del 1993.
    L'articolo 4 prevede le modalità di definizione bonaria
  delle controversie relative agli insediamenti industriali
  nelle aree di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981,
  n. 219, definendo altresì le nuove forme di gestione da parte
  dei consorzi per le aree di sviluppo industriale.
    L'articolo 5, riaffermata la competenza del Ministro del
  bilancio e della programmazione economica in materia di
  accordi e contratti di programma anche se già stipulati
  anteriormente alla data di entrata in
 
                               Pag. 4
 
  vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, definisce
  nuove procedure per la concessione delle agevolazioni alle
  attività produttive nel Mezzogiorno che, ai sensi
  dell'articolo 1, comma 3, lettere  b),   c)  ed
  e),  del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
  n. 488, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni
  della legge 1^ marzo 1986, n. 64.
    L'elevato numero di operazioni di finanziamento giacenti
  presso gli istituti di credito e le società di locazione
  finanziaria, nonché presso l'Agenzia per la promozione dello
  sviluppo del Mezzogiorno, in attesa di istruttoria e
  deliberazione, inducono infatti ad adottare procedure ispirate
  alla semplificazione degli adempimenti istruttori, così come
  già previsto dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317.  A tal fine si
  prevede che entro il 28 febbraio 1994 gli istituti di credito
  e le società convenzionate comunichino al Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato i propri
  esiti istruttori ovvero provvedano a confermare quelli
  eventualmente già trasmessi all'Agenzia.
    A tale comunicazione dovrà essere allegata fra l'altro una
  dichiarazione dell'impresa attestante la sussistenza dei
  requisiti per l'accesso alle agevolazioni.
    Sulla base di tali comunicazioni e dichiarazioni il
  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
  provvede a formare una graduatoria delle richieste di
  agevolazione, il cui inserimento avviene secondo criteri
  prefissati ed il cui ordine è determinato in funzione dello
  stato di esecuzione del progetto.  Le agevolazioni sono
  successivamente concesse secondo l'ordine della graduatoria
  nei limiti delle risorse a disposizione.
    E' inoltre previsto che il Ministero dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato disponga anticipazioni a fronte
  di presentazione di fidejussione assicurativa da parte
  dell'impresa.
    Sono altresì disciplinate le modalità per l'accertamento
  della realizzazione dei progetti, nonché le sanzioni
  amministrative e penali da applicare, rispettivamente, in caso
  di revoca delle agevolazioni per insussistenza dei requisiti
  richiesti e in caso di rilascio e di sottoscrizione di
  dichiarazioni attestanti fatti materiali non rispondenti al
  vero.
    Sono infine disciplinate le modalità contabili per
  l'assegnazione al Ministero dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato della quota del fondo di cui al comma 5
  dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,
  e delle somme derivanti dalle revoche disposte dallo stesso
  Ministero.
    L'articolo 6 definisce la disciplina per la prosecuzione da
  parte del Ministero dell'università e della ricerca
  scientifica e tecnologica dell'attuazione degli interventi
  previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile
  1993, n. 96.
    L'articolo 7 detta disposizioni in materia del personale
  degli organismi soppressi sostituendo l'intero articolo 14 del
  decreto legislativo n. 96 del 1993.
    In particolare è disposto che il personale della soppressa
  Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno venga
  iscritto, a domanda, in un ruolo transitorio ad esaurimento
  istituito presso il Ministero del bilancio e della
  programmazione economica.
    Detto personale viene assegnato provvisoriamente, in via
  prioritaria, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle
  pubbliche amministrazioni cui sono attribuite competenze ai
  sensi del decreto legislativo n. 96 del 1993, nonché alle
  altre amministrazioni, anche regionali e locali, ed agli enti
  pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici e alle
  aziende municipalizzate, e successivamente inquadrato presso
  le amministrazioni di destinazione.  Viene comunque assicurato
  il rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 3, commi
  47, 48, 49, 50, 51 e 52, della legge 24 dicembre 1993, n.
  537.
    Viene adottata una soluzione ragionevole in materia di
  trattamento economico, pensionistico e previdenziale,
  disponendo in particolare che non si tenga conto del
  precedente trattamento tabellare, che avrebbe comportato una
  serie di sperequazioni verso il personale statale a causa
  dell'anomalo cumulo di anzianità convenzionali.
 
                               Pag. 5
 
  In tal modo ai dipendenti assunti nelle
  amministrazioni statali viene riconosciuta solo l'anzianità
  maturata nella corrispondente qualifica.  Sono infine dettate
  norme per l'assegnazione dei dirigenti all'Osservatorio delle
  politiche regionali di cui all'articolo 4 del decreto
  legislativo n. 96 del 1993.
    L'articolo 8 sostituisce i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 15
  del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, disciplinando la
  posizione del personale già in servizio presso il soppresso
  Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
  quella dei dipendenti degli organismi di cui all'articolo 6
  della legge 1^ marzo 1986, n. 64, nonché quella del personale
  utilizzato a contratto per le esigenze della gestione speciale
  per il terremoto e per la realizzazione della Carta tecnica
  meridionale.
    Lo stesso articolo, inoltre, modifica il trattamento
  economico e il numero dei componenti del nucleo ispettivo del
  Ministero del bilancio e della programmazione economica nonché
  la durata del relativo incarico.  In particolare, il numero dei
  componenti del Nucleo ispettivo può essere complessivamente
  integrato con 15 componenti scelti, in prima applicazione,
  anche tra il personale degli organismi soppressi.
    L'articolo 9 prevede la possibilità dell'utilizzo, entro il
  31 dicembre 1994, con le finalità orientate alla ricostruzione
  del Belice, delle somme non impegnate iscritte in conto
  residui per il 1992.
    L'articolo 10 disciplina l'attività dell'Istituto di
  assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM).
    L'articolo 11 precisa in maniera più adeguata i limiti
  delle attribuzioni e delle competenze del commissario
  liquidatore per l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del
  Mezzogiorno, e le funzioni che lo stesso deve svolgere ai fini
  del rendimento dei conti della gestione commissariale.
    Per assicurare la continuità dell'attività, da parte delle
  amministrazioni subentranti, è stata prevista la proroga per
  sei mesi dei contratti di locazione, la cui titolarità è stata
  però attribuita al Provveditorato generale dello Stato, e -
  fino al 31 dicembre 1995 - dei contratti di servizi ai quali
  dovranno provvedere le Amministrazioni.
    L'articolo 12 affida al Centro di formazione e studi per il
  Mezzogiorno (FORMEZ) la realizzazione del progetto strategico
  di formazione di quadri tecnici ed amministrativi già di
  competenza del Consorzio per la riqualificazione delle
  pubbliche amministrazioni (RIPAM).
    Il Ministro per la funzione pubblica determina gli
  indirizzi del FORMEZ.
    La disposizione inoltre proroga per tre anni il contributo
  alla Associazione per lo sviluppo dell'industria nel
  Mezzogiorno (SVIMEZ).
    L'articolo 13 disciplina i rapporti tra il Dipartimento
  della funzione pubblica e il Ministero dell'università e della
  ricerca scientifica e tecnologica in ordine alle funzioni
  relative ai progetti compresi nell'azione organica n. 2, di
  cui all'articolo 6, comma 1, lettera  e),  del decreto
  legislativo 3 aprile 1993, n. 96.  Viene inoltre prevista la
  trasformazione del FORMEZ in fondazione di diritto
  pubblico.
    L'articolo 14 aggiunge un comma all'articolo 5 del decreto
  legislativo 3 aprile 1993, n. 96, con il quale il Comitato per
  l'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno delibera le
  ammissioni alle agevolazioni e subentra nelle funzioni già
  attribuite alla Cassa depositi e prestiti dal decreto-legge 30
  dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 28 febbraio 1986, n. 44.
    Il Comitato provvede ad autonoma gestione delle
  disponibilità finanziarie con apposita contabilità
  separata.
    La stessa disposizione inoltre estende alle zone depresse
  dell'intero territorio nazionale l'attività dello stesso
  Comitato.
    L'articolo 15 disciplina le modalità di ripartizione del
  Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
  n. 96 del 1993.
    L'articolo 16, infine, detta disposizioni in ordine ai
  finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti in
  sostituzione della soppressa AGENSUD.
    Non si è predisposta la relazione tecnica perché il
  provvedimento non comporta oneri.
 
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