| Onorevoli Deputati! -- La proposta referendaria di
sopprimere il Dipartimento per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno ha trovato risposta
legislativa nel decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488, e concreta attuazione con il decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96.
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Sono stati così raggiunti in modo rapido due obiettivi: da
una parte quello di consentire la continuità dei rapporti
giuridici pur attuando la soppressione degli organismi per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, così assecondando la
richiesta referendaria, dall'altra quello di attuare il
passaggio dalla straordinarietà dell'intervento nelle aree
depresse del Mezzogiorno alla ordinarietà dell'intervento
nelle aree depresse di tutto il territorio nazionale.
Nella pratica attuazione del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, sono emerse peraltro alcune carenze operative a
cui doveva trovarsi soluzione in tempi brevi.
Le difficoltà maggiori si sono riscontrate su tre
fronti:
1) il rispetto di tempi estremamente brevi, e che
comunque non dovevano andare oltre la data del 31 dicembre
1993 per dare soluzioni a problemi complessi, che peraltro
racchiudono in sé vecchi contenziosi mai risolti. E' questo in
particolare il caso delle opere realizzate dalla ex Cassa per
il Mezzogiorno per conto di regioni, province, comuni,
consorzi ed altri enti, e a tali soggetti già trasferite,
senza però la preventiva definizione del contenzioso
anzidetto.
Per sopperire a questa prima individuata carenza viene
proposta, con l'articolato approvato dal Consiglio dei
Ministri, una procedura transattiva, facoltativa per le
imprese, le quali, in caso di accettazione, ricevono
l'erogazione della somma certificata dal collaudatore, a
conclusione del rapporto;
2) in materia di agevolazioni industriali l'alto numero
di pratiche già inoltrate agli organi soppressi per gli
interventi nel Mezzogiorno o ancora giacenti presso il sistema
bancario, rende difficile pervenire ad una conclusione rapida
delle procedure di concessione delle contribuzioni previste
dalle leggi di intervento straordinario; con il passaggio
all'intervento ordinario ancor meno probabile si rende
l'effettiva erogazione delle anzidette contribuzioni.
L'adozione di procedure specifiche per il periodo di
transizione appare indispensabile e si è data pertanto facoltà
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di procedere all'erogazione dei pagamenti facendo affidamento
prevalentemente sull'istruttoria bancaria già conclusa.
Sulla base di autocertificazioni e della presentazione di
pochi, indispensabili documenti oltre la fidejussione
assicurativa, si dà facoltà all'amministrazione di concedere
un anticipo nella misura massima del 50 per cento dell'importo
del contributo in conto capitale. In caso di falsa
dichiarazione da parte dei beneficiari del contributo sono
state previste aggravanti sulle esistenti sanzioni penali;
3) per quanto concerne il personale della ex Agenzia per
la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD), le
modalità di cessazione del rapporto di impiego e l'eventuale
nuova riassunzione previste dal decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, hanno determinato uno stato di agitazione
all'interno della categoria, incidente sulle attività affidate
al commissario liquidatore previsto dall'articolo 19 del
decreto citato. Si è reso necessario proporre una differente
normativa che venisse incontro alle esigenze delle
amministrazioni interessate, introducendo un termine più breve
per la presentazione delle domande di mantenimento in
servizio. D'altro canto non potevano essere ignorate alcune
istanze del personale da far transitare dall'ex AGENSUD ad
altre amministrazioni pubbliche, consentendo allo stesso
maggiori garanzie soprattutto per quanto concerne gli aspetti
pensionistici e di fine rapporto.
Per consentire una soluzione adeguata alla problematica
esposta sopra, si è predisposto un provvedimento normativo di
17 articoli che affronta soluzioni da adottarsi in tempi
estremamente brevi.
L'articolato proposto contiene quindi gli estremi di
necessità ed urgenza propri di un decreto-legge ed in tal
senso ha proceduto il Governo approvandolo nella seduta del
Consiglio dei Ministri dell'8 aprile 1994.
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L'articolo 1 del decreto attribuisce alla Cassa depositi e
prestiti la competenza per la definizione dei rapporti
relativi ai progetti speciali e alle opere della gestione
separata per i quali sia stato già disposto il trasferimento a
regioni, enti locali, enti pubblici e consorzi.
Le opere e i progetti speciali anzidetti, per i quali sia
in atto una procedura contenziosa o per i quali sussistano
pretese di maggiori compensi a qualsiasi titolo, sono
trasferiti alla Cassa depositi e prestiti solo a contenzioso
definito. Gli appaltatori possono comunque presentare istanza
al commissario liquidatore per una definizione bonaria delle
richieste sulla base del 40 per cento degli importi oggetto di
transazione.
Il Ministero dei lavori pubblici provvederà alla chiusura
del contenzioso per il quale non sia stata presentata istanza
di definizione transattiva.
La Cassa depositi e prestiti è stata quindi autorizzata ad
anticipare le somme occorrenti alla definizione transattiva
nei limiti degli importi definiti con la deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) del 21 settembre 1993.
Viene autorizzato il Ministero del tesoro a contrarre anche
con la Cassa depositi e prestiti e con la Banca europea degli
investimenti (BEI) i mutui per la prosecuzione degli
interventi in favore delle zone terremotate di Campania,
Basilicata, Puglia e Calabria, per la realizzazione di
progetti strategici funzionali agli investimenti nelle aree
con maggiore ritardo di sviluppo e per la concessione di
agevolazioni alle attività produttive.
L'articolo 2 detta disposizioni che chiariscono le modalità
di azione della Cassa depositi e prestiti per quanto riguarda
una più completa attuazione dell'articolo 8 del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96.
L'articolo 3 attribuisce al Ministero dei lavori pubblici
e, per esso, al commissario ad acta, fino alla data del
30 giugno 1994, le funzioni demandate al commissario
liquidatore, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo
n. 96 del 1993, all'atto della cessazione dell'attività del
commissario liquidatore stesso. Decorso tale termine il
Ministero dei lavori pubblici assume la diretta gestione delle
attività.
Viene previsto che il commissario ad acta nominato a
norma dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 96 del 1993
per lo svolgimento delle attività trasferite al Ministero del
lavori pubblici possa disporre di apposita apertura di
credito, con procedura di accreditamento derogatoria alle
norme di contabilità generale dello Stato, avvalendosi altresì
del personale dello stesso Ministero; la norma intende
supportare adeguatamente il commissario ad acta con gli
strumenti operativi necessari all'effettivo svolgimento delle
attività trasferite.
All'atto della diretta assunzione, da parte del Ministero
dei lavori pubblici, delle gestioni già spettanti alla
soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno, sia per quanto concerne la realizzazione di nuovi
interventi sia per eventuali completamenti di opere, cessa con
effetto immediato la gestione fuori bilancio correlata alla
straordinarietà dell'azione commissariale e si ripristina,
pertanto, la vigenza della contabilità generale dello Stato
che disciplina l'attività ordinaria delle pubbliche
amministrazioni.
Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici, si provvede alla determinazione
degli oneri per i compensi da erogarsi in favore del
commissario ad acta e dei componenti della commissione
consultiva, che potranno essere chiamati a collaborare per la
definizione del contenzioso; le spese in questione sono a
carico del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto
legislativo n. 96 del 1993.
L'articolo 4 prevede le modalità di definizione bonaria
delle controversie relative agli insediamenti industriali
nelle aree di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981,
n. 219, definendo altresì le nuove forme di gestione da parte
dei consorzi per le aree di sviluppo industriale.
L'articolo 5, riaffermata la competenza del Ministro del
bilancio e della programmazione economica in materia di
accordi e contratti di programma anche se già stipulati
anteriormente alla data di entrata in
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vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, definisce
nuove procedure per la concessione delle agevolazioni alle
attività produttive nel Mezzogiorno che, ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, lettere b), c) ed
e), del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n. 488, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni
della legge 1^ marzo 1986, n. 64.
L'elevato numero di operazioni di finanziamento giacenti
presso gli istituti di credito e le società di locazione
finanziaria, nonché presso l'Agenzia per la promozione dello
sviluppo del Mezzogiorno, in attesa di istruttoria e
deliberazione, inducono infatti ad adottare procedure ispirate
alla semplificazione degli adempimenti istruttori, così come
già previsto dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317. A tal fine si
prevede che entro il 28 febbraio 1994 gli istituti di credito
e le società convenzionate comunichino al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato i propri
esiti istruttori ovvero provvedano a confermare quelli
eventualmente già trasmessi all'Agenzia.
A tale comunicazione dovrà essere allegata fra l'altro una
dichiarazione dell'impresa attestante la sussistenza dei
requisiti per l'accesso alle agevolazioni.
Sulla base di tali comunicazioni e dichiarazioni il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
provvede a formare una graduatoria delle richieste di
agevolazione, il cui inserimento avviene secondo criteri
prefissati ed il cui ordine è determinato in funzione dello
stato di esecuzione del progetto. Le agevolazioni sono
successivamente concesse secondo l'ordine della graduatoria
nei limiti delle risorse a disposizione.
E' inoltre previsto che il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato disponga anticipazioni a fronte
di presentazione di fidejussione assicurativa da parte
dell'impresa.
Sono altresì disciplinate le modalità per l'accertamento
della realizzazione dei progetti, nonché le sanzioni
amministrative e penali da applicare, rispettivamente, in caso
di revoca delle agevolazioni per insussistenza dei requisiti
richiesti e in caso di rilascio e di sottoscrizione di
dichiarazioni attestanti fatti materiali non rispondenti al
vero.
Sono infine disciplinate le modalità contabili per
l'assegnazione al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato della quota del fondo di cui al comma 5
dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,
e delle somme derivanti dalle revoche disposte dallo stesso
Ministero.
L'articolo 6 definisce la disciplina per la prosecuzione da
parte del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica dell'attuazione degli interventi
previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96.
L'articolo 7 detta disposizioni in materia del personale
degli organismi soppressi sostituendo l'intero articolo 14 del
decreto legislativo n. 96 del 1993.
In particolare è disposto che il personale della soppressa
Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno venga
iscritto, a domanda, in un ruolo transitorio ad esaurimento
istituito presso il Ministero del bilancio e della
programmazione economica.
Detto personale viene assegnato provvisoriamente, in via
prioritaria, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle
pubbliche amministrazioni cui sono attribuite competenze ai
sensi del decreto legislativo n. 96 del 1993, nonché alle
altre amministrazioni, anche regionali e locali, ed agli enti
pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici e alle
aziende municipalizzate, e successivamente inquadrato presso
le amministrazioni di destinazione. Viene comunque assicurato
il rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 3, commi
47, 48, 49, 50, 51 e 52, della legge 24 dicembre 1993, n.
537.
Viene adottata una soluzione ragionevole in materia di
trattamento economico, pensionistico e previdenziale,
disponendo in particolare che non si tenga conto del
precedente trattamento tabellare, che avrebbe comportato una
serie di sperequazioni verso il personale statale a causa
dell'anomalo cumulo di anzianità convenzionali.
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In tal modo ai dipendenti assunti nelle
amministrazioni statali viene riconosciuta solo l'anzianità
maturata nella corrispondente qualifica. Sono infine dettate
norme per l'assegnazione dei dirigenti all'Osservatorio delle
politiche regionali di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo n. 96 del 1993.
L'articolo 8 sostituisce i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 15
del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, disciplinando la
posizione del personale già in servizio presso il soppresso
Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
quella dei dipendenti degli organismi di cui all'articolo 6
della legge 1^ marzo 1986, n. 64, nonché quella del personale
utilizzato a contratto per le esigenze della gestione speciale
per il terremoto e per la realizzazione della Carta tecnica
meridionale.
Lo stesso articolo, inoltre, modifica il trattamento
economico e il numero dei componenti del nucleo ispettivo del
Ministero del bilancio e della programmazione economica nonché
la durata del relativo incarico. In particolare, il numero dei
componenti del Nucleo ispettivo può essere complessivamente
integrato con 15 componenti scelti, in prima applicazione,
anche tra il personale degli organismi soppressi.
L'articolo 9 prevede la possibilità dell'utilizzo, entro il
31 dicembre 1994, con le finalità orientate alla ricostruzione
del Belice, delle somme non impegnate iscritte in conto
residui per il 1992.
L'articolo 10 disciplina l'attività dell'Istituto di
assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM).
L'articolo 11 precisa in maniera più adeguata i limiti
delle attribuzioni e delle competenze del commissario
liquidatore per l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno, e le funzioni che lo stesso deve svolgere ai fini
del rendimento dei conti della gestione commissariale.
Per assicurare la continuità dell'attività, da parte delle
amministrazioni subentranti, è stata prevista la proroga per
sei mesi dei contratti di locazione, la cui titolarità è stata
però attribuita al Provveditorato generale dello Stato, e -
fino al 31 dicembre 1995 - dei contratti di servizi ai quali
dovranno provvedere le Amministrazioni.
L'articolo 12 affida al Centro di formazione e studi per il
Mezzogiorno (FORMEZ) la realizzazione del progetto strategico
di formazione di quadri tecnici ed amministrativi già di
competenza del Consorzio per la riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM).
Il Ministro per la funzione pubblica determina gli
indirizzi del FORMEZ.
La disposizione inoltre proroga per tre anni il contributo
alla Associazione per lo sviluppo dell'industria nel
Mezzogiorno (SVIMEZ).
L'articolo 13 disciplina i rapporti tra il Dipartimento
della funzione pubblica e il Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica in ordine alle funzioni
relative ai progetti compresi nell'azione organica n. 2, di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96. Viene inoltre prevista la
trasformazione del FORMEZ in fondazione di diritto
pubblico.
L'articolo 14 aggiunge un comma all'articolo 5 del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, con il quale il Comitato per
l'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno delibera le
ammissioni alle agevolazioni e subentra nelle funzioni già
attribuite alla Cassa depositi e prestiti dal decreto-legge 30
dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1986, n. 44.
Il Comitato provvede ad autonoma gestione delle
disponibilità finanziarie con apposita contabilità
separata.
La stessa disposizione inoltre estende alle zone depresse
dell'intero territorio nazionale l'attività dello stesso
Comitato.
L'articolo 15 disciplina le modalità di ripartizione del
Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
n. 96 del 1993.
L'articolo 16, infine, detta disposizioni in ordine ai
finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti in
sostituzione della soppressa AGENSUD.
Non si è predisposta la relazione tecnica perché il
provvedimento non comporta oneri.
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