| 1. L'erogazione dell'assegno vitalizio spettante ai
parlamentari ed ai consiglieri regionali cessati dal mandato è
sospesa per coloro che siano rinviati a giudizio:
a) per il delitto previsto dall'articolo
416- bis (associazione di tipo mafioso) del codice
penale;
b) per i delitti previsti dagli articoli 314
(peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore
altrui), 316- bis (malversazione a danno dello Stato),
317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319
(corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 320
(corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del
codice penale;
c) per i delitti di finanziamento illecito dei
partiti politici;
d) per i delitti commessi con abuso dei poteri o
con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o
a un pubblico servizio non previsti alla lettera b).
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 è altresì sospesa
l'erogazione dell'assegno di fine mandato.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1 spetta all'interessato
una somma pari ad un terzo dell'assegno vitalizio.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, qualora gli assegni
vitalizio o di fine mandato siano stati già corrisposti prima
della data di entrata in vigore della presente legge,
l'autorità giudiziaria competente dispone il sequestro
conservativo prima di beni immobili e poi di beni mobili del
beneficiario fino a concorrenza del relativo importo.
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