| 1. La sospensione dell'assegno vitalizio e dell'assegno di
fine mandato di cui all'articolo 1 cessa nel caso in cui nei
confronti dell'interessato sia pronunciata sentenza di
assoluzione passata in giudicato.
2. Con la cessazione della sospensione sono erogati
l'assegno vitalizio e l'assegno di fine mandato nella misura
prevista ed all'interessato viene corrisposta, altresì, la
parte dell'assegno non corrisposta maggiorata degli interessi
legali e della svalutazione monetaria.
3. In caso di condanna dell'interessato con sentenza
passata in giudicato, l'assegno vitalizio e l'assegno di fine
mandato sono revocati e sostituiti da altro di importo uguale
alla pensione sociale.
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