| Pag. 2
Onorevoli Deputati! -- Lo spirare del termine
costituzionalmente previsto per la conversione da parte del
Parlamento ed il permanere degli interessi ad essi sottesi,
inducono alla reiterazione dei decretilegge: 18 marzo 1994, n.
185, recante: "Ulteriori interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione"; 17 marzo 1994, n. 178, recante:
"Disposizioni in materia di lavori socialmente utili,
inserimento professionale dei giovani e contratti di
formazione e lavoro" e 17 marzo 1994, n. 183, recante:
"Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri
sociali e di sgravi contributivi".
La contestualità della reiterazione dei tre provvedimenti
trae motivo dal rispetto del principio dell'economicità degli
atti di decretazione d'urgenza ma più ancora dalla rilevanza
che le rispettive disposizioni assumono in relazione alla
proposizione degli interessi definiti tra le parti sociali in
occasione dell'accordo con il Governo sul costo del lavoro del
luglio del decorso anno.
In considerazione, poi, delle contingenti vicende
istituzionali si è ritenuto opportuno procedere alla
riproposizione del contenuto dei tre decreti, rispettivamente
nel capo I (decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185), nel capo II
(decreto-legge 17 marzo 1994, n. 178) e nel capo III
(decretolegge 17 marzo 1994, n. 183).
Pertanto la presente relazione costituisce la
riproposizione dei contenuti delle rispettive relazioni a suo
tempo poste a corredo dei tre decreti-legge citati.
Ciò premesso, con il capo I del presente provvedimento si è
consentita la preordinazione di una serie di interventi che,
nel quadro dell'opera di razionalizzazione delle politiche del
lavoro, arricchiscono le possibilità di accesso al sistema
degli ammortizzatori sociali, rendendo al tempo stesso più
lineare il congegno di utilizzo sia per il datore di lavoro
che vi ricorre sia ai fini di una proficua fruibilità degli
strumenti di sostegno al reddito in favore del lavoratore.
L'impianto normativo che si presenta all'approvazione del
Parlamento si propone, dunque, in ossequio agli obiettivi
enunciati, di assicurare, con innovazioni di carattere sia
sostanziale sia procedurale, duttilità e celerità ai
meccanismi che governano le modalità di attribuzione dei
benefìci, senza peraltro trascurare di conferire una più
efficace incisività ai momenti di verifica e controllo dello
stato di crisi. A ciò è connessa la ridefinizione delle
competenze degli organismi amministrativi preposti alla
programmazione e alla concessione degli interventi (in
conformità con le disposizioni contenute nei provvedimenti di
accompagnamento alla legge finanziaria).
Coerentemente con la volontà di garantire ad una platea
sempre più vasta di soggetti le misure sociali già previste
dall'ordinamento vigente, il decreto-legge estende i
trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità a
settori produttivi finora non interessati dai predetti
interventi e, nel contempo, opera in direzione di un
prolungamento dei benefìci nei confronti degli attuali
fruitori che, data la temporaneità delle misure all'uopo
predisposte, avrebbero visto pregiudicato il sostegno
economico da essi goduto in un momento in cui la grave crisi
occupazionale non consentirebbe una rapida ed agevole
ricollocazione.
Ne risulta un intervento normativo che soddisfa una duplice
esigenza: per un verso, infatti, esso fornisce risposte
Pag. 3
immediate alle più pressanti esigenze di garanzie salariali
e, per altro verso, in una prospettiva evolutiva, il
provvedimento riconsidera taluni aspetti della normativa
previgente nell'intento di smussarne le rigidità, di superare
obiettive difficoltà applicative e, in una linea di
conseguenzialità, di allontanare il rischio di effetti
distorsivi che l'esperienza operativa ha evidenziato.
L'articolo 1 del provvedimento reca disposizioni in materia
di cassa integrazione guadagni ed è diretto ad introdurre
correttivi alla disciplina preesistente sia con riferimento
alla fase concessoria del beneficio sia per ciò che attiene
alla stessa configurazione dell'istituto. Quanto al primo
aspetto (commi 1 e 2), in attesa dell'emanazione dei
regolamenti diretti al riordino dell'apparato amministrativo
di cui alla legge n. 537 del 1993 ("Interventi correttivi di
finanza pubblica"), vengono attribuite al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale le competenze già spettanti al CIPI
in materia di trattamento straordinario di integrazione
salariale, a seguito della soppressione del citato organo
interministeriale ai sensi della medesima legge.
Al Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) spettano le funzioni di programmazione
finanziaria degli interventi di sostegno all'occupazione e la
definizione, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, dei criteri di concessione del trattamento
di cassa integrazione guadagni straordinaria. Il raccordo tra
le competenze dell'organo ministeriale e di quello deputato
alla programmazione è assicurato dalla disposizione che fa
carico al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di
riferire semestralmente al CIPE sull'utilizzo dei
finanziamenti approntati per gli ammortizzatori sociali. Ciò
anche sulla scorta degli elementi forniti dal comitato tecnico
di cui alla legge n. 41 del 1986, che opererà, d'ora in poi,
presso la predetta Amministrazione.
Il comma 3 attiene ai termini per la concessione del
trattamento di integrazione salariale (40 giorni dalla
richiesta) ed alle procedure per l'attivazione delle
consultazioni sindacali nei casi di contrazione e sospensione
dell'attività produttiva, mentre il comma 4 regola la facoltà
di proroga, attribuita ora al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, per i programmi di ristrutturazione,
riorganizzazione o conversione aziendale. Viene peraltro
previsto, con disposizione di carattere fortemente innovativo,
che tale proroga, oltre che nei casi di particolare
complessità tecnica per l'azienda (come disposto
dall'originaria disposizione della legge n. 223 del 1991),
possa essere concessa allorché il programma comporti rilevanti
conseguenze occupazionali in rapporto alle dimensioni
dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio.
Disposizione particolarmente significativa in funzione di
assicurare una più adeguata tutela del reddito, è quella di
cui al comma 5, che stabilisce l'elevazione dell'attuale
importo massimo di integrazione salariale (fissato dalla legge
n. 427 del 1980) per le retribuzioni che superano i 2.700.000
mensili, da sottoporre ad aggiornamento ISTAT annuale.
Allo scopo di favorire la fuoriuscita volontaria dal
circuito lavorativo del personale dipendente da aziende in
crisi, il comma 6 esonera i lavoratori che fruiscono del
prepensionamento e dei trattamenti di cassa integrazione
straordinaria e di mobilità dal sistema delle cosiddette
"finestre" sancito dal decreto-legge n. 384 del 1992,
convertito dalla legge n. 438 del 1992, successivamente
modificato dalla citata legge n. 537 del 1993, in base al
quale, a decorrere dal 1994, è previsto, nell'ottica di
un'operazione di recupero finanziario in termini di cassa da
parte dell'INPS, uno scaglionamento delle pensioni di
anzianità nei mesi di luglio e gennaio di ogni anno.
Infine, il comma 7 estende l'ambito di protezione della
cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle
imprese di pulizia che svolgono la propria attività, in modo
prevalente e continuativo, presso aziende appaltanti che
versino in situazione di crisi; tale operazione trova un suo
precedente nella legge n. 155 del 1981, che consentiva alle
imprese appaltatrici
Pag. 4
dei servizi di ristorazione l'utilizzazione dei
"paracadute" sociali. Ai fini dell'accesso al beneficio, si
richiede che la sospensione dal lavoro o la prestazione di
attività lavorativa ad orario ridotto sia direttamente
connessa alla riduzione dell'attività appaltata, a sua volta
indotta dall'attuazione di programmi di crisi aziendale, di
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.
Le disposizioni relative all'istituto della mobilità sono
contenute nell'articolo 2. Esse sono dirette a rimuovere gli
effetti distorsivi che la vigente disciplina sull'assunzione
di lavoratori in mobilità è suscettibile di generare, ad
aumentare, per i predetti lavoratori, l'interesse al proprio
reinserimento, a rendere più elastiche le norme relative alla
incompatibilità fra trattamenti pensionistici e trattamenti a
sostegno del reddito.
Nel dettaglio, i commi 1 e 2 mirano ad evitare ogni
possibilità di comportamenti collusivi quanto al reimpiego dei
lavoratori collocati in mobilità, escludendo dalle varie
misure agevolative previste per l'assunzione di lavoratori
collocati in mobilità (riduzioni sulle aliquote previdenziali
e versamenti di contributi) le imprese che facciano parte
dello stesso settore di attività dell'impresa che, nei sei
mesi precedenti, ha operato il collocamento in mobilità e che,
al momento del licenziamento, si presenti in collegamento
funzionale con l'impresa destinata ad assumere.
I commi 3 e 4 rendono più rigide le norme che disciplinano
la decadenza dall'iscrizione nelle liste di mobilità
(individuando un'ulteriore causa di decadenza nella
ingiustificata mancata risposta alla convocazione da parte dei
servizi competenti e fissando un termine di 15 giorni per la
dichiarazione di cancellazione dalle liste), in tal modo
delineando una disciplina omogenea a quella contenuta nel
decretolegge in fase di conversione concernente l'avvio dei
lavoratori in mobilità a lavori socialmente utili.
Una norma con carattere di specialità è quella recata dal
comma 5, che corregge la valenza generale del principio di
incompatibilità fra trattamenti pensionistici e trattamenti a
sostegno del reddito, sancito dall'articolo 6, commi 7 e 8,
del decretolegge n. 148 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: si prevede
infatti, per il lavoratore titolare di assegno o pensione di
invalidità che sia collocato in mobilità, la facoltà di optare
per tali trattamenti o per l'indennità di mobilità, in base
alle proprie considerazioni di convenienza economica.
Infine il comma 6 impedisce che il lavoratore in mobilità
possa trarre pregiudizio da una assunzione da parte di
un'impresa cui segua il licenziamento prima che siano decorsi
i 12 mesi di prestazione lavorativa utili ai fini del
collocamento nella predetta lista.
L'articolo 3 reca la disciplina che governa i trattamenti
di disoccupazione. In ossequio agli impegni assunti con la
firma del protocollo d'intesa del luglio scorso e in linea di
continuità con quanto già disposto dal decreto-legge n. 148
del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236
del 1993, l'attuale importo del trattamento ordinario di
disoccupazione è elevato dal 25 al 27 per cento,
rispettivamente, per il primo e per il secondo semestre del
1994 e per esso trova applicazione la disciplina sull'importo
massimo del trattamento di integrazione salariale
straordinaria (commi 1 e 2).
Di notevole rilevanza sono poi le norme recate dai commi 3
e 4 del medesimo articolo, concernenti l'applicazione al
settore dell'edilizia di misure di garanzie salariali
(attribuzione dell'indennità di disoccupazione speciale in
particolari casi e accesso alla mobilità lunga) idonee a
fronteggiare il grave problema delle eccedenze che il settore
registra per effetto della nota crisi che lo ha investito.
Alcune disposizioni in materia di contratti di solidarietà
sono contenute nell'articolo 4. Di particolare valenza è il
comma 1, diretto a potenziare le possibilità di accesso al
beneficio, poiché amplia, da un punto di vista oggettivo, il
campo di applicazione dell'istituto, consentendo, con la
rimozione del divieto sancito dalla legge n. 223 del 1991,
l'utilizzabilità del medesimo in affiancamento alla cassa
integrazione
Pag. 5
guadagni nell'ambito della stessa unità produttiva. Per
un approccio operativo pratico e rispondente alla nuova
realtà, è affidato al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il compito di disciplinare le condizioni e le modalità
della predetta possibilità.
Il comma 2 appone invece un correttivo alla disposizione
già inserita nel citato decreto-legge n. 148 del 1993 e
relativa all'accesso ai contratti di solidarietà per le
imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione
della cassa integrazione guadagni straordinaria, assegnando
alle imprese un più autonomo spazio di intervento quanto
all'ammontare della prestazione, posta a carico dei fondi
bilaterali previsti dai contratti collettivi, che le imprese
medesime devono corrispondere ai lavoratori per poter
beneficiare dell'istituto.
L'articolo 5 prevede misure di carattere transitorio nella
gestione delle eccedenze occupazionali, di particolare
rilevanza nell'attuale momento di crisi.
La disposizione di cui al comma 1 è diretta a garantire
margini di più ampio respiro nella fruizione del trattamento
di integrazione salariale ordinaria, in quanto sottrae dal
computo dei periodi massimi di utilizzo dell'istituto le
riduzioni di orario che, rapportate ad un periodo di
riferimento settimanale, siano inferiori al 10 per cento del
normale orario settimanale relativo ai lavoratori occupati
nell'unità produttiva.
Con una norma di carattere temporaneo viene poi prevista,
fino al 31 dicembre 1995, la possibilità di accedere alla
cassa integrazione guadagni ordinaria, per le imprese che
occupano fino a 50 dipendenti, finora destinatarie
esclusivamente dell'intervento straordinario di integrazione
salariale. Si è inteso qui ampliare l'ambito di applicazione
della disposizione contenuta nel decreto-legge n. 148 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del
1993 (articolo 7, comma 6), che concedeva, nelle aree depresse
individuate dalla Comunità europea, la cassa integrazione
guadagni ordinaria alle imprese che impiegano da 5 a 15
dipendenti (per un periodo non superiore a 24 mesi), fino a
quel momento prive di protezione sociale. La ragione
giustificativa del correttivo così delineato deve rinvenirsi
nella opportunità di rendere più agevole il ricorso al
beneficio di integrazione salariale per le imprese di media
dimensione che incontrano difficoltà operative
nell'elaborazione dei programmi connessi alla concessione
della cassa integrazione guadagni straordinaria.
Il comma 3 estende, fino al 31 dicembre 1995, il
trattamento di mobilità alle aziende commerciali, alle agenzie
di viaggio e turismo e alle imprese di spedizione e trasporto,
a condizione che occupino più di 50 dipendenti, nonché alle
imprese di vigilanza, settori, questi, che già fruivano della
cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi del citato
decreto-legge n. 148 del 1993.
I commi da 4 a 7 disciplinano la cosiddetta "mobilità
lunga" (accompagnamento del lavoratore in mobilità alla
pensione). Oltre alla proroga dei termini originariamente
previsti dalla legge n. 223 del 1991, ora fissati al 31
dicembre 1994, si è provveduto ad estendere il beneficio, con
la medesima scadenza, all'industria tessile,
dell'abbigliamento e delle calzature, settori che, negli
ultimi tempi, hanno risentito più pesantemente della negativa
congiuntura economica. L'incentivazione dell'attività
imprenditoriale autonoma e il ricorso alla mobilità lunga
operano, con effetto di trascinamento, anche in favore di
lavoratori occupati in unità produttive non protette dagli
strumenti di sostegno al reddito ma che appartengono a
raggruppamenti industriali con più di 500 dipendenti dei quali
almeno un terzo presti la propria attività lavorativa in aree
geografiche beneficiarie delle misure approntate dalla legge
n. 223 del 1991.
Infine, per rendere più immediata la tutela del lavoratore
prossimo alla pensione e collocato in mobilità, si dispone, a
tali fini, il rinvio alla normativa relativa alla pensione di
vecchiaia vigente al 31 dicembre 1992, ovvero anteriore alla
riforma in materia di trattamenti pensionistici.
Pag. 6
Viene poi concesso (comma 8) un prolungamento del programma
per crisi aziendale, da 12 a 24 mesi, per le unità produttive
situate nelle aree di crisi individuate dalla Comunità europea
e coinvolte in accordi di programma di reindustrializzazione
gestiti da un unico soggetto. La novità sostanziale della
disposizione si configura, peraltro, nel congegno in base al
quale l'eventuale licenziamento del lavoratore in cassa
integrazione guadagni straordinaria prima del termine di
scadenza del programma comporta il proporzionale prolungamento
del trattamento di mobilità per un periodo pari a quello che
intercorre tra la risoluzione del rapporto di lavoro ed il
termine prefissato dal programma; ciò in funzione di una più
efficace tutela del lavoratore, in ragione della quale sono
previste misure di disincentivazione alla fuoriuscita del
lavoratore prima dell'esaurimento delle forme di
protezione.
I commi 10, 11 e 12 intervengono sul sistema delle proroghe
di trattamenti di integrazione salariale già oggetto di
disposizioni di legge, chiarendone e razionalizzandone i
contenuti, per un verso riaffermando il principio della
incompatibilità tra il trattamento di mobilità lunga e gli
interventi di proroga di cassa integrazione guadagni
straordinaria previsti dal decreto-legge n. 478 del 1993,
convertito dalla legge n. 56 del 1994, e, per altro verso,
concedendo speciali deroghe ai limiti temporali di godimento
dell'intervento di cassa integrazione straordinaria. Il comma
14 introduce una disposizione che consente di assicurare un
periodo di sei mesi di fruizione dell'indennità di mobilità
per i lavoratori GEPI, INSAR e INDESIT, altrimenti privi di
trattamenti di sostegno al reddito per effetto di disposizioni
che in passato hanno prolungato il trattamento di integrazione
salariale con pari riduzione del periodo di godimento
dell'indennità di mobilità.
I successivi commi 15, 16 e 17 contemplano ulteriori misure
in favore della GEPI e dei lavoratori da essa dipendenti
nonché per i soggetti fruitori del trattamento di
disoccupazione speciale; in particolare per questi ultimi è
prevista una proroga di quattro mesi del trattamento. Il comma
18 interviene nei casi di prossima scadenza della cosiddetta
mobilità ordinaria per sovvenire in favore dei soggetti
appartenenti ad aree colpite da gravi crisi occupazionali,
quali quelle del Mezzogiorno, dando luogo ad una proroga di
quattro mesi del trattamento.
Infine il comma 19, aggiunto nella presente sede di
reiterazione del provvedimento, introduce una disposizione
volta a prorogare di quattro mesi il trattamento straordinario
di integrazione salariale per i lavoratori già dipendenti
delle imprese costruttrici appaltatrici e subappaltatrici dei
lavori e per la costruzione della termocentrale ENEL di
Fiumesanto e assunti dall'INSAR in base a deliberazione
adottata dal CIPI ai sensi dell'articolo 2- ter del
decreto-legge n. 393 del 1992 convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 460 del 1992, come novellato dall'articolo 7,
comma 9, del decreto-legge n. 148 del 1993 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.
Gli articoli 6 e 7 delineano misure sperimentali
rispettivamente in materia di promozione dell'occupazione e di
flessibilità della durata del lavoro, intese a promuovere
interventi innovativi di cui verificare l'efficacia al fine di
poter progettare incisive organiche metodologie nella medesima
materia. Con l'articolo 6 la valorizzazione dello strumento
consensuale per la risoluzione delle problematiche
occupazionali aziendali è attuata attraverso il riconoscimento
di agevolazioni contributive il cui accesso è condizionato ad
accordi che contemplino la difesa e, auspicabilmente,
l'incremento dei livelli occupazionali. In attesa di un
intervento articolato ed organico in materia di orario di
lavoro con particolare riguardo alle possibilità occupazionali
che la ridefinizione della stessa possa comportare, l'articolo
7 prevede poi particolari misure agevolative per le imprese e
per i medesimi lavoratori interessati al fine di incentivare
il ricorso a contratti di lavoro a tempo parziale come
strumento sia di creazione di nuova occupazione, sia di
gestione delle eccedenze di personale attraverso la
trasformazione in tale tipo di contratto di quelli a tempo
pieno. Sempre in tale ottica promozionale
Pag. 7
dell'occupazione, il medesimo articolo contempla altresì
benefici in caso di contratti di solidarietà cosiddetta
"esterna" che contemplino una durata dell'orario settimanale
come media di un periodo plurisettimanale non inferiore a 4
mesi. Il carattere sperimentale delle misure così previste
dagli articoli 6 e 7 e le limitate risorse finanziarie
disponibili hanno tuttavia indotto a prevedere la
concedibilità dei benefìci nei limiti di appositi
stanziamenti.
Con gli articoli 8 e 9 sono affrontati i gravi problemi
occupazionali che hanno investito il settore siderurgico e del
trasporto aereo per effetto, rispettivamente, di processi di
contenimento della produzione nell'ambito del quadro di
compatibilità delineato a livello comunitario e di pesante
ridimensionamento delle prospettive di sviluppo del traffico
aereo. Per consentire una gestione non traumatica dei
conseguenti esuberi occupazionali si è dunque previsto un
piano di prepensionamenti nei limiti di 15.500 unità per il
settore siderurgico, pubblico e privato, e di 800 unità per il
gruppo Alitalia. Per quest'ultimo è altresì prevista
l'applicazione, con decorrenza dal 1^ gennaio 1994, delle
misure di fiscalizzazione degli oneri sociali già in essere
per il settore armatoriale.
Analogamente, l'articolo 10 introduce un piano di
prepensionamento in cui sono coinvolte 8.500 unità dipendenti
da imprese di grandi dimensioni i cui risvolti occupazionali
incidono sull'assetto economico e sociale del Paese. I
requisiti di accesso sono allineati a quelli utili per la
fruizione della mobilità lunga e l'accredito figurativo è
strutturato sul margine dei cinque anni.
L'articolo 11 costituisce anch'esso significativo momento
di attuazione dell'accordo del luglio 1993 sul costo del
lavoro, che ha dato giusto rilievo alla importante funzione
che ricerca e innovazione tecnologica svolgono e ancor più
possono svolgere per assicurare capacità competitiva dinamica
all'industria italiana con evidenti benefici effetti
occupazionali. A tal fine, l'articolo delinea iniziative
intese a formare ricercatori e tecnici specializzati e al
recupero di competitività di strutture di ricerca industriale
finanziate con risorse aggiuntive di almeno 50 miliardi
annui.
L'articolo 12 dispone le norme transitorie e finali
necessarie, in particolare, a consentire l'operatività degli
interventi di integrazione salariale in attesa che si
definisca il nuovo assetto amministrativo procedimentale
(commi 1 e 2). L'articolo contempla altresì disposizioni in
materia di finanziamento (comma 4) ovvero di rifinanziamento
(comma 5), di interventi previsti da normative vigenti, norme
di contabilità relative alla rateizzazione dei contributi a
carico del fondo per l'occupazione di cui al citato
decreto-legge n. 148 del 1993 (comma 5), abbattimento dei
limiti soggettivi di intervento imposti alla RIBS dalla
medesima legge per il finanziamento di iniziative a sostegno
dell'occupazione nel settore agricolo, infine slittamento dei
termini di iscrizione all'albo nazionale (istituito dalla
legge n. 59 del 1992) per le società cooperative edilizie di
abitazione e dei loro consorzi.
Il comma 8 prevede infine l'elevazione dell'importo
dell'assegno per il nucleo familiare, in ragione di ventimila
lire per ogni figlio, ad esclusione del primo, per i nuclei
familiari composti da due o più figli.
Attraverso il capo II, si è agito nella direzione di
ridurre - o quanto meno di attenuare - il fenomeno della
disoccupazione su entrambi i versanti che ne risultano
maggiormente colpiti, cercando di favorire contestualmente sia
l'inserimento nel mercato del lavoro di giovani privi di
occupazione e di formazione professionale adeguata, sia il
reingresso delle fasce di lavoratori espulsi dal ciclo
economico a seguito della grave situazione di crisi
verificatasi nell'ultimo periodo.
Con le disposizioni concernenti i "lavori socialmente
utili" (articolo 14) si è provveduto a definire in modo più
puntuale ed organico la materia ed il procedimento
amministrativo relativo alla realizzazione dei progetti finora
regolati da disposizioni eterogenee. In particolare,
l'intervento persegue l'obiettivo di valorizzare l'istituto
già noto al nostro ordinamento, ed idoneo a realizzare, con
una spesa contenuta
Pag. 8
per la pubblica amministrazione, immediati vantaggi
consistenti nel soddisfacimento di esigenze di pubblico
interesse, nella riqualificazione del personale in essi
impegnato e nell'apprestamento di integrazioni al reddito o di
erogazioni sia pure limitate. Per impedire un uso improprio
dell'istituto si è proceduto ad una definizione, in più commi,
degli obiettivi, dell'ambito di applicazione, dei tempi e modi
di utilizzazione dell'istituto stesso.
L'impianto normativo così delineato può effettivamente
consentire una ulteriore occasione di occupazione e di
contatto con il mondo del lavoro in favore di soggetti non
facilmente ricollocabili nel breve termine, quali i lavoratori
aventi una certa anzianità di iscrizione nelle liste di
collocamento, i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o
quelli sospesi con diritto di trattamento straordinario di
integrazione salariale.
I soggetti promotori possono essere esclusivamente enti
pubblici nonché società a prevalente partecipazione pubblica o
altri soggetti individuati con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale.
L'utilizzazione dei lavoratori nei progetti di lavori
socialmente utili (progetti che possono prevedere come parte
integrante specifici periodi di formazione) non dà luogo ad
alcun rapporto di lavoro né comporta la cancellazione dalle
liste di mobilità e dalle liste di collocamento. I lavoratori
in mobilità o in cassa integrazione straordinaria utilizzati
in tali progetti godranno di un'integrazione delle relative
indennità percepite per i suddetti titoli; agli altri
lavoratori interessati dal provvedimento sarà invece
corrisposta una indennità pari a lire 7.500 orarie, con la
precisazione che l'impiego non potrà superare le 80 ore
mensili per un massimo di dodici mesi.
Sono inoltre previste specifiche forme sanzionatorie in
caso di rifiuto ingiustificato da parte del lavoratore ad
essere utilizzato nell'attività socialmente utile,
limitatamente al preventivato periodo di utilizzo.
Nel presente decreto-legge sono state riproposte alcune
modifiche miranti ad armonizzare l'assetto complessivo dei
lavori socialmente utili. In particolare al comma 1, da un
lato, è stata sottolineata la necessità che l'eccedenza di
personale venga posta in stretta connessione con i programmi
dei lavori socialmente utili, altrimenti preclusi nelle
ipotesi di fabbisogno di personale per i programmi superiori
alle eccedenze in essere presso gli enti promotori.
Nel comma 2 si è introdotta una norma volta a stabilire
un'intesa tra le pubbliche amministrazioni o gli enti
interessati con le sezioni circoscrizionali per l'impiego in
relazione all'assegnazione dei lavoratori ai progetti di
lavori socialmente utili.
Da ultimo, si è provveduto a chiarire la disciplina
transitoria (comma 12) in relazione ai progetti di lavori
socialmente utili in corso di attuazione alla data di entrata
in vigore del decreto.
Per il finanziamento dei progetti - posto a carico delle
amministrazioni interessate nei limiti delle rispettive
risorse e/o, per gli anni 1994 e 1995, delle disponibilità che
saranno a ciò preordinate nell'ambito del fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993 -
si terrà conto degli squilibri esistenti a livello locale,
avvalendosi della consulenza di un apposito nucleo di
valutazione istituito presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. Tale nucleo avrà, tra l'altro, il compito
di valutare i progetti nazionali e interregionali.
Con l'articolo 15 si è poi prevista la possibilità di
realizzare, per il biennio 1994-1995, nelle aree
"svantaggiate" individuate dall'articolo 1 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, "piani mirati all'inserimento
professionale dei giovani privi di occupazione" iscritti nelle
liste di collocamento. Tali piani sono attuati attraverso
progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente
utili unitamente alla partecipazione ad iniziative formative
volte ad un incremento di qualificazione professionale, nonché
progetti che prevedono periodi di formazione
Pag. 9
e lo svolgimento di esperienze lavorative per figure
professionalmente qualificate. Questi ultimi progetti sono
peraltro realizzabili ove previsti da accordi tra
organizzazioni sindacali e associazioni datoriali o ordini
professionali e svolti sulla base di convenzioni stipulate con
dette associazioni o ordini dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
Anche in questa sede si è specificato che la partecipazione
al progetto non determina l'instaurazione di un rapporto di
lavoro e si sono stabiliti limiti nell'utilizzo temporale
dello stesso soggetto in modo da evitare l'uso distorto
dell'istituto. Quanto al trattamento economico da erogarsi in
favore delle persone in tal senso impegnate, esso è previsto
nella misura di lire 7.500 orarie, anche in questo caso con la
precisazione che l'impiego non potrà superare le 80 ore
mensili per un periodo massimo di dodici mesi.
Quanto al finanziamento dei piani di cui al detto articolo
15 si provvede, nei limiti delle risorse finanziarie
preordinate allo scopo, a carico del fondo di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.
Il presente provvedimento ridefinisce, poi, la disciplina
del contratto di formazione e lavoro (articolo 16) allo scopo
di riqualificare l'istituto e di differenziare la
strumentazione relativamente a specifiche finalità, in
particolari termini di rispondenza alle esigenze di
flessibilità del mercato del lavoro e di responsabilizzazione
delle imprese in tema di formazione professionale.
In particolare, è stata prevista l'estensione della
possibilità di utilizzo dell'istituto sia attraverso
l'elevazione a 32 anni dell'età massima del giovane con cui
può essere stipulato il contratto di formazione e lavoro, sia
mediante l'ampliamento delle realtà produttive e datoriali
fino ad oggi escluse dall'accesso allo strumento, sia infine
con l'articolazione dell'istituto in varie tipologie per
corrispondere alle diverse esigenze formative e lavorative.
A tal fine, è stata prevista una prima tipologia
contrattuale intesa all'acquisizione di professionalità
intermedie ed elevate (per una durata massima di 24 mesi e con
un periodo di formazione minimo pari a 80 e 130 ore
rispettivamente), ed una seconda più direttamente
riconducibile ad un inserimento professionale del lavoratore
nel contesto organizzativo e produttivo (per una durata
massima di 12 mesi e con un periodo di formazione minimo non
inferiore a 20 ore).
Ferme restando le attuali agevolazioni contributive per i
datori di lavoro (subordinate, però, per la seconda tipologia,
alla conversione del contratto in un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato), si è cercato di rendere nel complesso
maggiormente flessibile l'impianto giuridico del contratto di
formazione e lavoro, prevedendo una procedura semplificata
nell'accesso all'istituto per i progetti conformi a parametri
da definirsi con decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, progetti per i quali non è difatti
richiesta la preventiva approvazione amministrativa.
Tra le altre disposizioni vanno ricordate: l'elevazione
(dal 50 al 60 per cento) della misura dei lavoratori da
trattenersi in servizio da parte dei datori di lavoro che
intendono usufruire nuovamente della facoltà di assunzione
mediante il contratto di formazione e lavoro; la possibilità,
allo scopo di garantire la più ampia utilizzazione
dell'istituto, che, nella fase esecutiva del progetto, i
giovani possano svolgere l'attività oggetto del contratto in
posizione di comando presso diverse imprese; la previsione di
apposite certificazioni degli esiti formativi per la prima
tipologia, e, per la seconda, di un attestato da parte del
datore di lavoro sull'esperienza svolta.
In relazione alla previsione di cui al comma 12, relativa
all'esclusione dal computo dei limiti numerici previsti da
leggi e da contratti collettivi per i lavoratori assunti con
contratto di formazione e lavoro, si è intervenuti nel senso
di mantenere detta esclusione in correlazione a norme ed
istituti che prevedano l'accesso ad agevolazioni di carattere
finanziario, ma con una previsione che ne disciplina la
graduale entrata a regime.
Pag. 10
In merito al comma 13 si segnala da ultimo che, aderendo a
quanto proposto dalla Commissione lavoro della Camera dei
deputati, è stata introdotta una norma che impone il rispetto
dei princìpi di non discriminazione diretta ed indiretta di
cui alla legge n. 125 del 1991, divergendo dall'emendamento
parlamentare solo con la sostituzione dell'espressione
"approvazione ed esecuzione" con quella più corretta di
"predisposizione".
Sono state infine previste disposizioni transitorie in
relazione agli articoli 14 e 16 (lavori socialmente utili e
contratti di formazione e lavoro), tenuto conto delle
situazioni in essere ed in attesa del completamento del nuovo
assetto normativo e, quindi, della possibilità del suo pieno
operare.
In relazione alla copertura finanziaria è stata introdotta
con l'articolo 17, una norma aggiuntiva resasi opportuna per
la necessità di rifinanziare il fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236. A tale rifinanziamento si provvede per l'anno in
corso a carico della gestione di cui alla legge 21 dicembre
1978, n. 845.
Infine il capo III delinea due forme di intervento per la
determinazione dei contributi dovuti dai datori di lavoro.
Di esse, quella recata al comma 1 dell'articolo 18 ha per
oggetto la progressiva eliminazione di contributi che,
afferendo a un servizio, quale quello dell'assistenza
sanitaria - servizio come è noto espletato nei confronti del
cittadino in quanto tale - gravano sul mondo del lavoro. Oneri
contributivi, quindi, che sono da definire come impropri e che
progressivamente vanno sottratti da una concezione
contributiva meramente mutualistica secondo un processo di
graduale eliminazione già in corso all'epoca della riforma
sanitaria.
In linea con l'accennata eliminazione dei predetti oneri la
disposizione introdotta dall'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge rende strutturale, con effetto dal 1^ gennaio
1994, la fiscalizzazione per le imprese che, per effetto
dell'ultimo decreto in materia - il decreto-legge 22 marzo
1993, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 1993 n. 151 - avevano visto riconosciuta la
fiscalizzazione fino a tutto il 31 dicembre del 1993. Restano
inalterate le misure percentuali del beneficio, in
considerazione delle risorse all'uopo disposte dalla legge
finanziaria per il 1994 (legge 24 dicembre 1993, n. 538).
La disposizione recata dal comma 2 dell'articolo 18 intende
risolvere il delicato problema delle aziende operanti nella
provincia di Gorizia, collegato ad una erronea interpretazione
delle disposizioni recate all'articolo 4 della legge 29
gennaio 1986, n. 26, assunta dalla generalità delle imprese,
che aveva indotto ad una autoliquidazione contributiva in
misura ridotta rispetto a quella determinata dall'INPS e poi
definita con l'interpretazione autentica di cui all'articolo
2, comma 17, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389. La predetta linea interpretativa porta come conseguenza
non solo la riliquidazione degli importi contributivi ma anche
l'applicazione delle rilevanti conseguenze di carattere
sanzionatorio nei confronti di imprese operanti in un'area
particolarmente svantaggiata perché di confine. Per porre
rimedio alle insopprimibili esigenze di carattere economico
delle predette imprese, sovviene la disposizione qui in esame
che definisce la correttezza dei pagamenti dei contributi in
relazione ai versamenti effettuati prima dell'entrata in
vigore della ricordata norma interpretativa.
Per quanto riguarda gli sgravi contributivi (articolo 19) è
da premettere che la legge 14 gennaio 1994, n. 21, di
conversione del decreto legge 19 novembre 1993, n. 465 - che,
da ultimo, per effetto di una serie di reiterazioni, ha
definito misure ed ambiti di applicazione del beneficio al
periodo dal giugno a tutto il novembre 1993 - ha previsto la
delegificazione della materia deferendo al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il
compito di
Pag. 11
definire l'intervento a decorrere dal 1^ gennaio 1994 ed in
funzione degli indirizzi comunitari e delle disponibilità di
bilancio.
Era dunque necessario, in questa fase iniziale e di avvio
della nuova modalità di intervento in via amministrativa e per
evitare soluzioni di continuità al beneficio, definire ex
lege il perdurare dell'intervento limitatamente al periodo
di paga afferente all'ultimo mese del 1993 (retribuzione del
mese di dicembre e tredicesima mensilità) per il quale
l'obbligo contributivo viene in scadenza con il 20 gennaio
dell'anno in corso. Per tale mese vengono confermate le misure
avutesi nel corso della seconda parte del 1993 (sgravio
generale 6 per cento).
L'occasione è valsa anche per definire in via immediata lo
sgravio fino a tutto il giugno dell'anno in corso, con ciò
consentendo di espletare la complessa procedura relativa
all'adozione del decreto di cui all'articolo 2 della legge n.
21 del 1994 di cui dianzi si è detto,
altrimenti costretta in ambiti temporali troppo limitati.
Va infatti rammentato che diversamente operando il decreto
avrebbe dovuto definire, entro il 20 febbraio 1994, le misure
in correlazione alla decorrenza degli obblighi contributivi
inerenti al periodo di paga del gennaio 1994 (20 febbraio
1994).
Per altro verso, la disposizione costituisce immediata
informazione sulle misure che opereranno fino a tutto il
giugno del 1994, dando conto, almeno per l'immediato (arco
semestrale), della necessaria esigenza di programmazione degli
operatori economici.
In linea con gli indirizzi della Comunità europea, che
sollecita fortemente la riduzione del differenziale
contributivo tra le aree del Centro-Nord e quelle del Sud, per
conformare le tipologie di intervento previste dal presente
provvedimento alla normativa comunitaria, la misura dello
sgravio generale è stata ridotta dai 6 punti percentuali
operanti nel secondo semestre del 1993 a 5 punti
percentuali.
| |