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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6837
DDL0573-0002
Progetto di legge Camera n. 573 - testo presentato - (DDL12-573)
(suddiviso in 25 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C573. TESTIPDL
...C573.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC573 ZZ12 ZZRL ZZPR
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    Onorevoli  Deputati! -- Lo spirare del termine
  costituzionalmente previsto per la conversione da parte del
  Parlamento ed il permanere degli interessi ad essi sottesi,
  inducono alla reiterazione dei decretilegge: 18 marzo 1994, n.
  185, recante: "Ulteriori interventi urgenti a sostegno
  dell'occupazione"; 17 marzo 1994, n. 178, recante:
  "Disposizioni in materia di lavori socialmente utili,
  inserimento professionale dei giovani e contratti di
  formazione e lavoro" e 17 marzo 1994, n. 183, recante:
  "Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri
  sociali e di sgravi contributivi".
    La contestualità della reiterazione dei tre provvedimenti
  trae motivo dal rispetto del principio dell'economicità degli
  atti di decretazione d'urgenza ma più ancora dalla rilevanza
  che le rispettive disposizioni assumono in relazione alla
  proposizione degli interessi definiti tra le parti sociali in
  occasione dell'accordo con il Governo sul costo del lavoro del
  luglio del decorso anno.
    In considerazione, poi, delle contingenti vicende
  istituzionali si è ritenuto opportuno procedere alla
  riproposizione del contenuto dei tre decreti, rispettivamente
  nel capo I (decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185), nel capo II
  (decreto-legge 17 marzo 1994, n. 178) e nel capo III
  (decretolegge 17 marzo 1994, n. 183).
    Pertanto la presente relazione costituisce la
  riproposizione dei contenuti delle rispettive relazioni a suo
  tempo poste a corredo dei tre decreti-legge citati.
    Ciò premesso, con il capo I del presente provvedimento si è
  consentita la preordinazione di una serie di interventi che,
  nel quadro dell'opera di razionalizzazione delle politiche del
  lavoro, arricchiscono le possibilità di accesso al sistema
  degli ammortizzatori sociali, rendendo al tempo stesso più
  lineare il congegno di utilizzo sia per il datore di lavoro
  che vi ricorre sia ai fini di una proficua fruibilità degli
  strumenti di sostegno al reddito in favore del lavoratore.
    L'impianto normativo che si presenta all'approvazione del
  Parlamento si propone, dunque, in ossequio agli obiettivi
  enunciati, di assicurare, con innovazioni di carattere sia
  sostanziale sia procedurale, duttilità e celerità ai
  meccanismi che governano le modalità di attribuzione dei
  benefìci, senza peraltro trascurare di conferire una più
  efficace incisività ai momenti di verifica e controllo dello
  stato di crisi.  A ciò è connessa la ridefinizione delle
  competenze degli organismi amministrativi preposti alla
  programmazione e alla concessione degli interventi (in
  conformità con le disposizioni contenute nei provvedimenti di
  accompagnamento alla legge finanziaria).
    Coerentemente con la volontà di garantire ad una platea
  sempre più vasta di soggetti le misure sociali già previste
  dall'ordinamento vigente, il decreto-legge estende i
  trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità a
  settori produttivi finora non interessati dai predetti
  interventi e, nel contempo, opera in direzione di un
  prolungamento dei benefìci nei confronti degli attuali
  fruitori che, data la temporaneità delle misure all'uopo
  predisposte, avrebbero visto pregiudicato il sostegno
  economico da essi goduto in un momento in cui la grave crisi
  occupazionale non consentirebbe una rapida ed agevole
  ricollocazione.
    Ne risulta un intervento normativo che soddisfa una duplice
  esigenza: per un verso, infatti, esso fornisce risposte
 
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  immediate alle più pressanti esigenze di garanzie salariali
  e, per altro verso, in una prospettiva evolutiva, il
  provvedimento riconsidera taluni aspetti della normativa
  previgente nell'intento di smussarne le rigidità, di superare
  obiettive difficoltà applicative e, in una linea di
  conseguenzialità, di allontanare il rischio di effetti
  distorsivi che l'esperienza operativa ha evidenziato.
    L'articolo 1 del provvedimento reca disposizioni in materia
  di cassa integrazione guadagni ed è diretto ad introdurre
  correttivi alla disciplina preesistente sia con riferimento
  alla fase concessoria del beneficio sia per ciò che attiene
  alla stessa configurazione dell'istituto.  Quanto al primo
  aspetto (commi 1 e 2), in attesa dell'emanazione dei
  regolamenti diretti al riordino dell'apparato amministrativo
  di cui alla legge n. 537 del 1993 ("Interventi correttivi di
  finanza pubblica"), vengono attribuite al Ministero del lavoro
  e della previdenza sociale le competenze già spettanti al CIPI
  in materia di trattamento straordinario di integrazione
  salariale, a seguito della soppressione del citato organo
  interministeriale ai sensi della medesima legge.
    Al Comitato interministeriale per la programmazione
  economica (CIPE) spettano le funzioni di programmazione
  finanziaria degli interventi di sostegno all'occupazione e la
  definizione, su proposta del Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale, dei criteri di concessione del trattamento
  di cassa integrazione guadagni straordinaria.  Il raccordo tra
  le competenze dell'organo ministeriale e di quello deputato
  alla programmazione è assicurato dalla disposizione che fa
  carico al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di
  riferire semestralmente al CIPE sull'utilizzo dei
  finanziamenti approntati per gli ammortizzatori sociali.  Ciò
  anche sulla scorta degli elementi forniti dal comitato tecnico
  di cui alla legge n. 41 del 1986, che opererà, d'ora in poi,
  presso la predetta Amministrazione.
    Il comma 3 attiene ai termini per la concessione del
  trattamento di integrazione salariale (40 giorni dalla
  richiesta) ed alle procedure per l'attivazione delle
  consultazioni sindacali nei casi di contrazione e sospensione
  dell'attività produttiva, mentre il comma 4 regola la facoltà
  di proroga, attribuita ora al Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale, per i programmi di ristrutturazione,
  riorganizzazione o conversione aziendale.  Viene peraltro
  previsto, con disposizione di carattere fortemente innovativo,
  che tale proroga, oltre che nei casi di particolare
  complessità tecnica per l'azienda (come disposto
  dall'originaria disposizione della legge n. 223 del 1991),
  possa essere concessa allorché il programma comporti rilevanti
  conseguenze occupazionali in rapporto alle dimensioni
  dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio.
    Disposizione particolarmente significativa in funzione di
  assicurare una più adeguata tutela del reddito, è quella di
  cui al comma 5, che stabilisce l'elevazione dell'attuale
  importo massimo di integrazione salariale (fissato dalla legge
  n. 427 del 1980) per le retribuzioni che superano i 2.700.000
  mensili, da sottoporre ad aggiornamento ISTAT annuale.
    Allo scopo di favorire la fuoriuscita volontaria dal
  circuito lavorativo del personale dipendente da aziende in
  crisi, il comma 6 esonera i lavoratori che fruiscono del
  prepensionamento e dei trattamenti di cassa integrazione
  straordinaria e di mobilità dal sistema delle cosiddette
  "finestre" sancito dal decreto-legge n. 384 del 1992,
  convertito dalla legge n. 438 del 1992, successivamente
  modificato dalla citata legge n. 537 del 1993, in base al
  quale, a decorrere dal 1994, è previsto, nell'ottica di
  un'operazione di recupero finanziario in termini di cassa da
  parte dell'INPS, uno scaglionamento delle pensioni di
  anzianità nei mesi di luglio e gennaio di ogni anno.
    Infine, il comma 7 estende l'ambito di protezione della
  cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle
  imprese di pulizia che svolgono la propria attività, in modo
  prevalente e continuativo, presso aziende appaltanti che
  versino in situazione di crisi; tale operazione trova un suo
  precedente nella legge n. 155 del 1981, che consentiva alle
  imprese appaltatrici
 
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  dei servizi di ristorazione l'utilizzazione dei
  "paracadute" sociali.  Ai fini dell'accesso al beneficio, si
  richiede che la sospensione dal lavoro o la prestazione di
  attività lavorativa ad orario ridotto sia direttamente
  connessa alla riduzione dell'attività appaltata, a sua volta
  indotta dall'attuazione di programmi di crisi aziendale, di
  ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.
    Le disposizioni relative all'istituto della mobilità sono
  contenute nell'articolo 2.  Esse sono dirette a rimuovere gli
  effetti distorsivi che la vigente disciplina sull'assunzione
  di lavoratori in mobilità è suscettibile di generare, ad
  aumentare, per i predetti lavoratori, l'interesse al proprio
  reinserimento, a rendere più elastiche le norme relative alla
  incompatibilità fra trattamenti pensionistici e trattamenti a
  sostegno del reddito.
    Nel dettaglio, i commi 1 e 2 mirano ad evitare ogni
  possibilità di comportamenti collusivi quanto al reimpiego dei
  lavoratori collocati in mobilità, escludendo dalle varie
  misure agevolative previste per l'assunzione di lavoratori
  collocati in mobilità (riduzioni sulle aliquote previdenziali
  e versamenti di contributi) le imprese che facciano parte
  dello stesso settore di attività dell'impresa che, nei sei
  mesi precedenti, ha operato il collocamento in mobilità e che,
  al momento del licenziamento, si presenti in collegamento
  funzionale con l'impresa destinata ad assumere.
    I commi 3 e 4 rendono più rigide le norme che disciplinano
  la decadenza dall'iscrizione nelle liste di mobilità
  (individuando un'ulteriore causa di decadenza nella
  ingiustificata mancata risposta alla convocazione da parte dei
  servizi competenti e fissando un termine di 15 giorni per la
  dichiarazione di cancellazione dalle liste), in tal modo
  delineando una disciplina omogenea a quella contenuta nel
  decretolegge in fase di conversione concernente l'avvio dei
  lavoratori in mobilità a lavori socialmente utili.
    Una norma con carattere di specialità è quella recata dal
  comma 5, che corregge la valenza generale del principio di
  incompatibilità fra trattamenti pensionistici e trattamenti a
  sostegno del reddito, sancito dall'articolo 6, commi 7 e 8,
  del decretolegge n. 148 del 1993, convertito, con
  modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: si prevede
  infatti, per il lavoratore titolare di assegno o pensione di
  invalidità che sia collocato in mobilità, la facoltà di optare
  per tali trattamenti o per l'indennità di mobilità, in base
  alle proprie considerazioni di convenienza economica.
    Infine il comma 6 impedisce che il lavoratore in mobilità
  possa trarre pregiudizio da una assunzione da parte di
  un'impresa cui segua il licenziamento prima che siano decorsi
  i 12 mesi di prestazione lavorativa utili ai fini del
  collocamento nella predetta lista.
    L'articolo 3 reca la disciplina che governa i trattamenti
  di disoccupazione.  In ossequio agli impegni assunti con la
  firma del protocollo d'intesa del luglio scorso e in linea di
  continuità con quanto già disposto dal decreto-legge n. 148
  del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236
  del 1993, l'attuale importo del trattamento ordinario di
  disoccupazione è elevato dal 25 al 27 per cento,
  rispettivamente, per il primo e per il secondo semestre del
  1994 e per esso trova applicazione la disciplina sull'importo
  massimo del trattamento di integrazione salariale
  straordinaria (commi 1 e 2).
    Di notevole rilevanza sono poi le norme recate dai commi 3
  e 4 del medesimo articolo, concernenti l'applicazione al
  settore dell'edilizia di misure di garanzie salariali
  (attribuzione dell'indennità di disoccupazione speciale in
  particolari casi e accesso alla mobilità lunga) idonee a
  fronteggiare il grave problema delle eccedenze che il settore
  registra per effetto della nota crisi che lo ha investito.
    Alcune disposizioni in materia di contratti di solidarietà
  sono contenute nell'articolo 4.  Di particolare valenza è il
  comma 1, diretto a potenziare le possibilità di accesso al
  beneficio, poiché amplia, da un punto di vista oggettivo, il
  campo di applicazione dell'istituto, consentendo, con la
  rimozione del divieto sancito dalla legge n. 223 del 1991,
  l'utilizzabilità del medesimo in affiancamento alla cassa
  integrazione
 
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  guadagni nell'ambito della stessa unità produttiva.  Per
  un approccio operativo pratico e rispondente alla nuova
  realtà, è affidato al Ministero del lavoro e della previdenza
  sociale il compito di disciplinare le condizioni e le modalità
  della predetta possibilità.
    Il comma 2 appone invece un correttivo alla disposizione
  già inserita nel citato decreto-legge n. 148 del 1993 e
  relativa all'accesso ai contratti di solidarietà per le
  imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione
  della cassa integrazione guadagni straordinaria, assegnando
  alle imprese un più autonomo spazio di intervento quanto
  all'ammontare della prestazione, posta a carico dei fondi
  bilaterali previsti dai contratti collettivi, che le imprese
  medesime devono corrispondere ai lavoratori per poter
  beneficiare dell'istituto.
    L'articolo 5 prevede misure di carattere transitorio nella
  gestione delle eccedenze occupazionali, di particolare
  rilevanza nell'attuale momento di crisi.
    La disposizione di cui al comma 1 è diretta a garantire
  margini di più ampio respiro nella fruizione del trattamento
  di integrazione salariale ordinaria, in quanto sottrae dal
  computo dei periodi massimi di utilizzo dell'istituto le
  riduzioni di orario che, rapportate ad un periodo di
  riferimento settimanale, siano inferiori al 10 per cento del
  normale orario settimanale relativo ai lavoratori occupati
  nell'unità produttiva.
    Con una norma di carattere temporaneo viene poi prevista,
  fino al 31 dicembre 1995, la possibilità di accedere alla
  cassa integrazione guadagni ordinaria, per le imprese che
  occupano fino a 50 dipendenti, finora destinatarie
  esclusivamente dell'intervento straordinario di integrazione
  salariale.  Si è inteso qui ampliare l'ambito di applicazione
  della disposizione contenuta nel decreto-legge n. 148 del
  1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del
  1993 (articolo 7, comma 6), che concedeva, nelle aree depresse
  individuate dalla Comunità europea, la cassa integrazione
  guadagni ordinaria alle imprese che impiegano da 5 a 15
  dipendenti (per un periodo non superiore a 24 mesi), fino a
  quel momento prive di protezione sociale.  La ragione
  giustificativa del correttivo così delineato deve rinvenirsi
  nella opportunità di rendere più agevole il ricorso al
  beneficio di integrazione salariale per le imprese di media
  dimensione che incontrano difficoltà operative
  nell'elaborazione dei programmi connessi alla concessione
  della cassa integrazione guadagni straordinaria.
    Il comma 3 estende, fino al 31 dicembre 1995, il
  trattamento di mobilità alle aziende commerciali, alle agenzie
  di viaggio e turismo e alle imprese di spedizione e trasporto,
  a condizione che occupino più di 50 dipendenti, nonché alle
  imprese di vigilanza, settori, questi, che già fruivano della
  cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi del citato
  decreto-legge n. 148 del 1993.
    I commi da 4 a 7 disciplinano la cosiddetta "mobilità
  lunga" (accompagnamento del lavoratore in mobilità alla
  pensione).  Oltre alla proroga dei termini originariamente
  previsti dalla legge n. 223 del 1991, ora fissati al 31
  dicembre 1994, si è provveduto ad estendere il beneficio, con
  la medesima scadenza, all'industria tessile,
  dell'abbigliamento e delle calzature, settori che, negli
  ultimi tempi, hanno risentito più pesantemente della negativa
  congiuntura economica.  L'incentivazione dell'attività
  imprenditoriale autonoma e il ricorso alla mobilità lunga
  operano, con effetto di trascinamento, anche in favore di
  lavoratori occupati in unità produttive non protette dagli
  strumenti di sostegno al reddito ma che appartengono a
  raggruppamenti industriali con più di 500 dipendenti dei quali
  almeno un terzo presti la propria attività lavorativa in aree
  geografiche beneficiarie delle misure approntate dalla legge
  n. 223 del 1991.
    Infine, per rendere più immediata la tutela del lavoratore
  prossimo alla pensione e collocato in mobilità, si dispone, a
  tali fini, il rinvio alla normativa relativa alla pensione di
  vecchiaia vigente al 31 dicembre 1992, ovvero anteriore alla
  riforma in materia di trattamenti pensionistici.
 
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    Viene poi concesso (comma 8) un prolungamento del programma
  per crisi aziendale, da 12 a 24 mesi, per le unità produttive
  situate nelle aree di crisi individuate dalla Comunità europea
  e coinvolte in accordi di programma di reindustrializzazione
  gestiti da un unico soggetto.  La novità sostanziale della
  disposizione si configura, peraltro, nel congegno in base al
  quale l'eventuale licenziamento del lavoratore in cassa
  integrazione guadagni straordinaria prima del termine di
  scadenza del programma comporta il proporzionale prolungamento
  del trattamento di mobilità per un periodo pari a quello che
  intercorre tra la risoluzione del rapporto di lavoro ed il
  termine prefissato dal programma; ciò in funzione di una più
  efficace tutela del lavoratore, in ragione della quale sono
  previste misure di disincentivazione alla fuoriuscita del
  lavoratore prima dell'esaurimento delle forme di
  protezione.
    I commi 10, 11 e 12 intervengono sul sistema delle proroghe
  di trattamenti di integrazione salariale già oggetto di
  disposizioni di legge, chiarendone e razionalizzandone i
  contenuti, per un verso riaffermando il principio della
  incompatibilità tra il trattamento di mobilità lunga e gli
  interventi di proroga di cassa integrazione guadagni
  straordinaria previsti dal decreto-legge n. 478 del 1993,
  convertito dalla legge n. 56 del 1994, e, per altro verso,
  concedendo speciali deroghe ai limiti temporali di godimento
  dell'intervento di cassa integrazione straordinaria.  Il comma
  14 introduce una disposizione che consente di assicurare un
  periodo di sei mesi di fruizione dell'indennità di mobilità
  per i lavoratori GEPI, INSAR e INDESIT, altrimenti privi di
  trattamenti di sostegno al reddito per effetto di disposizioni
  che in passato hanno prolungato il trattamento di integrazione
  salariale con pari riduzione del periodo di godimento
  dell'indennità di mobilità.
    I successivi commi 15, 16 e 17 contemplano ulteriori misure
  in favore della GEPI e dei lavoratori da essa dipendenti
  nonché per i soggetti fruitori del trattamento di
  disoccupazione speciale; in particolare per questi ultimi è
  prevista una proroga di quattro mesi del trattamento.  Il comma
  18 interviene nei casi di prossima scadenza della cosiddetta
  mobilità ordinaria per sovvenire in favore dei soggetti
  appartenenti ad aree colpite da gravi crisi occupazionali,
  quali quelle del Mezzogiorno, dando luogo ad una proroga di
  quattro mesi del trattamento.
    Infine il comma 19, aggiunto nella presente sede di
  reiterazione del provvedimento, introduce una disposizione
  volta a prorogare di quattro mesi il trattamento straordinario
  di integrazione salariale per i lavoratori già dipendenti
  delle imprese costruttrici appaltatrici e subappaltatrici dei
  lavori e per la costruzione della termocentrale ENEL di
  Fiumesanto e assunti dall'INSAR in base a deliberazione
  adottata dal CIPI ai sensi dell'articolo 2- ter  del
  decreto-legge n. 393 del 1992 convertito, con modificazioni,
  dalla legge n. 460 del 1992, come novellato dall'articolo 7,
  comma 9, del decreto-legge n. 148 del 1993 convertito, con
  modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.
    Gli articoli 6 e 7 delineano misure sperimentali
  rispettivamente in materia di promozione dell'occupazione e di
  flessibilità della durata del lavoro, intese a promuovere
  interventi innovativi di cui verificare l'efficacia al fine di
  poter progettare incisive organiche metodologie nella medesima
  materia.  Con l'articolo 6 la valorizzazione dello strumento
  consensuale per la risoluzione delle problematiche
  occupazionali aziendali è attuata attraverso il riconoscimento
  di agevolazioni contributive il cui accesso è condizionato ad
  accordi che contemplino la difesa e, auspicabilmente,
  l'incremento dei livelli occupazionali.  In attesa di un
  intervento articolato ed organico in materia di orario di
  lavoro con particolare riguardo alle possibilità occupazionali
  che la ridefinizione della stessa possa comportare, l'articolo
  7 prevede poi particolari misure agevolative per le imprese e
  per i medesimi lavoratori interessati al fine di incentivare
  il ricorso a contratti di lavoro a tempo parziale come
  strumento sia di creazione di nuova occupazione, sia di
  gestione delle eccedenze di personale attraverso la
  trasformazione in tale tipo di contratto di quelli a tempo
  pieno.  Sempre in tale ottica promozionale
 
                               Pag. 7
 
  dell'occupazione, il medesimo articolo contempla altresì
  benefici in caso di contratti di solidarietà cosiddetta
  "esterna" che contemplino una durata dell'orario settimanale
  come media di un periodo plurisettimanale non inferiore a 4
  mesi.  Il carattere sperimentale delle misure così previste
  dagli articoli 6 e 7 e le limitate risorse finanziarie
  disponibili hanno tuttavia indotto a prevedere la
  concedibilità dei benefìci nei limiti di appositi
  stanziamenti.
    Con gli articoli 8 e 9 sono affrontati i gravi problemi
  occupazionali che hanno investito il settore siderurgico e del
  trasporto aereo per effetto, rispettivamente, di processi di
  contenimento della produzione nell'ambito del quadro di
  compatibilità delineato a livello comunitario e di pesante
  ridimensionamento delle prospettive di sviluppo del traffico
  aereo.  Per consentire una gestione non traumatica dei
  conseguenti esuberi occupazionali si è dunque previsto un
  piano di prepensionamenti nei limiti di 15.500 unità per il
  settore siderurgico, pubblico e privato, e di 800 unità per il
  gruppo Alitalia.  Per quest'ultimo è altresì prevista
  l'applicazione, con decorrenza dal 1^ gennaio 1994, delle
  misure di fiscalizzazione degli oneri sociali già in essere
  per il settore armatoriale.
    Analogamente, l'articolo 10 introduce un piano di
  prepensionamento in cui sono coinvolte 8.500 unità dipendenti
  da imprese di grandi dimensioni i cui risvolti occupazionali
  incidono sull'assetto economico e sociale del Paese.  I
  requisiti di accesso sono allineati a quelli utili per la
  fruizione della mobilità lunga e l'accredito figurativo è
  strutturato sul margine dei cinque anni.
    L'articolo 11 costituisce anch'esso significativo momento
  di attuazione dell'accordo del luglio 1993 sul costo del
  lavoro, che ha dato giusto rilievo alla importante funzione
  che ricerca e innovazione tecnologica svolgono e ancor più
  possono svolgere per assicurare capacità competitiva dinamica
  all'industria italiana con evidenti benefici effetti
  occupazionali.  A tal fine, l'articolo delinea iniziative
  intese a formare ricercatori e tecnici specializzati e al
  recupero di competitività di strutture di ricerca industriale
  finanziate con risorse aggiuntive di almeno 50 miliardi
  annui.
    L'articolo 12 dispone le norme transitorie e finali
  necessarie, in particolare, a consentire l'operatività degli
  interventi di integrazione salariale in attesa che si
  definisca il nuovo assetto amministrativo procedimentale
  (commi 1 e 2).  L'articolo contempla altresì disposizioni in
  materia di finanziamento (comma 4) ovvero di rifinanziamento
  (comma 5), di interventi previsti da normative vigenti, norme
  di contabilità relative alla rateizzazione dei contributi a
  carico del fondo per l'occupazione di cui al citato
  decreto-legge n. 148 del 1993 (comma 5), abbattimento dei
  limiti soggettivi di intervento imposti alla RIBS dalla
  medesima legge per il finanziamento di iniziative a sostegno
  dell'occupazione nel settore agricolo, infine slittamento dei
  termini di iscrizione all'albo nazionale (istituito dalla
  legge n. 59 del 1992) per le società cooperative edilizie di
  abitazione e dei loro consorzi.
    Il comma 8 prevede infine l'elevazione dell'importo
  dell'assegno per il nucleo familiare, in ragione di ventimila
  lire per ogni figlio, ad esclusione del primo, per i nuclei
  familiari composti da due o più figli.
    Attraverso il capo II, si è agito nella direzione di
  ridurre - o quanto meno di attenuare - il fenomeno della
  disoccupazione su entrambi i versanti che ne risultano
  maggiormente colpiti, cercando di favorire contestualmente sia
  l'inserimento nel mercato del lavoro di giovani privi di
  occupazione e di formazione professionale adeguata, sia il
  reingresso delle fasce di lavoratori espulsi dal ciclo
  economico a seguito della grave situazione di crisi
  verificatasi nell'ultimo periodo.
    Con le disposizioni concernenti i "lavori socialmente
  utili" (articolo 14) si è provveduto a definire in modo più
  puntuale ed organico la materia ed il procedimento
  amministrativo relativo alla realizzazione dei progetti finora
  regolati da disposizioni eterogenee.  In particolare,
  l'intervento persegue l'obiettivo di valorizzare l'istituto
  già noto al nostro ordinamento, ed idoneo a realizzare, con
  una spesa contenuta
 
                               Pag. 8
 
  per la pubblica amministrazione, immediati vantaggi
  consistenti nel soddisfacimento di esigenze di pubblico
  interesse, nella riqualificazione del personale in essi
  impegnato e nell'apprestamento di integrazioni al reddito o di
  erogazioni sia pure limitate.  Per impedire un uso improprio
  dell'istituto si è proceduto ad una definizione, in più commi,
  degli obiettivi, dell'ambito di applicazione, dei tempi e modi
  di utilizzazione dell'istituto stesso.
    L'impianto normativo così delineato può effettivamente
  consentire una ulteriore occasione di occupazione e di
  contatto con il mondo del lavoro in favore di soggetti non
  facilmente ricollocabili nel breve termine, quali i lavoratori
  aventi una certa anzianità di iscrizione nelle liste di
  collocamento, i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o
  quelli sospesi con diritto di trattamento straordinario di
  integrazione salariale.
    I soggetti promotori possono essere esclusivamente enti
  pubblici nonché società a prevalente partecipazione pubblica o
  altri soggetti individuati con decreto del Ministro del lavoro
  e della previdenza sociale.
    L'utilizzazione dei lavoratori nei progetti di lavori
  socialmente utili (progetti che possono prevedere come parte
  integrante specifici periodi di formazione) non dà luogo ad
  alcun rapporto di lavoro né comporta la cancellazione dalle
  liste di mobilità e dalle liste di collocamento.  I lavoratori
  in mobilità o in cassa integrazione straordinaria utilizzati
  in tali progetti godranno di un'integrazione delle relative
  indennità percepite per i suddetti titoli; agli altri
  lavoratori interessati dal provvedimento sarà invece
  corrisposta una indennità pari a lire 7.500 orarie, con la
  precisazione che l'impiego non potrà superare le 80 ore
  mensili per un massimo di dodici mesi.
    Sono inoltre previste specifiche forme sanzionatorie in
  caso di rifiuto ingiustificato da parte del lavoratore ad
  essere utilizzato nell'attività socialmente utile,
  limitatamente al preventivato periodo di utilizzo.
    Nel presente decreto-legge sono state riproposte alcune
  modifiche miranti ad armonizzare l'assetto complessivo dei
  lavori socialmente utili.  In particolare al comma 1, da un
  lato, è stata sottolineata la necessità che l'eccedenza di
  personale venga posta in stretta connessione con i programmi
  dei lavori socialmente utili, altrimenti preclusi nelle
  ipotesi di fabbisogno di personale per i programmi superiori
  alle eccedenze in essere presso gli enti promotori.
    Nel comma 2 si è introdotta una norma volta a stabilire
  un'intesa tra le pubbliche amministrazioni o gli enti
  interessati con le sezioni circoscrizionali per l'impiego in
  relazione all'assegnazione dei lavoratori ai progetti di
  lavori socialmente utili.
    Da ultimo, si è provveduto a chiarire la disciplina
  transitoria (comma 12) in relazione ai progetti di lavori
  socialmente utili in corso di attuazione alla data di entrata
  in vigore del decreto.
    Per il finanziamento dei progetti - posto a carico delle
  amministrazioni interessate nei limiti delle rispettive
  risorse e/o, per gli anni 1994 e 1995, delle disponibilità che
  saranno a ciò preordinate nell'ambito del fondo di cui
  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993,
  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993 -
  si terrà conto degli squilibri esistenti a livello locale,
  avvalendosi della consulenza di un apposito nucleo di
  valutazione istituito presso il Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale.  Tale nucleo avrà, tra l'altro, il compito
  di valutare i progetti nazionali e interregionali.
    Con l'articolo 15 si è poi prevista la possibilità di
  realizzare, per il biennio 1994-1995, nelle aree
  "svantaggiate" individuate dall'articolo 1 del decreto-legge
  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 19 luglio 1993, n. 236, "piani mirati all'inserimento
  professionale dei giovani privi di occupazione" iscritti nelle
  liste di collocamento.  Tali piani sono attuati attraverso
  progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente
  utili unitamente alla partecipazione ad iniziative formative
  volte ad un incremento di qualificazione professionale, nonché
  progetti che prevedono periodi di formazione
 
                               Pag. 9
 
  e lo svolgimento di esperienze lavorative per figure
  professionalmente qualificate.  Questi ultimi progetti sono
  peraltro realizzabili ove previsti da accordi tra
  organizzazioni sindacali e associazioni datoriali o ordini
  professionali e svolti sulla base di convenzioni stipulate con
  dette associazioni o ordini dal Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale.
    Anche in questa sede si è specificato che la partecipazione
  al progetto non determina l'instaurazione di un rapporto di
  lavoro e si sono stabiliti limiti nell'utilizzo temporale
  dello stesso soggetto in modo da evitare l'uso distorto
  dell'istituto.  Quanto al trattamento economico da erogarsi in
  favore delle persone in tal senso impegnate, esso è previsto
  nella misura di lire 7.500 orarie, anche in questo caso con la
  precisazione che l'impiego non potrà superare le 80 ore
  mensili per un periodo massimo di dodici mesi.
    Quanto al finanziamento dei piani di cui al detto articolo
  15 si provvede, nei limiti delle risorse finanziarie
  preordinate allo scopo, a carico del fondo di cui all'articolo
  1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con
  modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.
    Il presente provvedimento ridefinisce, poi, la disciplina
  del contratto di formazione e lavoro (articolo 16) allo scopo
  di riqualificare l'istituto e di differenziare la
  strumentazione relativamente a specifiche finalità, in
  particolari termini di rispondenza alle esigenze di
  flessibilità del mercato del lavoro e di responsabilizzazione
  delle imprese in tema di formazione professionale.
    In particolare, è stata prevista l'estensione della
  possibilità di utilizzo dell'istituto sia attraverso
  l'elevazione a 32 anni dell'età massima del giovane con cui
  può essere stipulato il contratto di formazione e lavoro, sia
  mediante l'ampliamento delle realtà produttive e datoriali
  fino ad oggi escluse dall'accesso allo strumento, sia infine
  con l'articolazione dell'istituto in varie tipologie per
  corrispondere alle diverse esigenze formative e lavorative.
    A tal fine, è stata prevista una prima tipologia
  contrattuale intesa all'acquisizione di professionalità
  intermedie ed elevate (per una durata massima di 24 mesi e con
  un periodo di formazione minimo pari a 80 e 130 ore
  rispettivamente), ed una seconda più direttamente
  riconducibile ad un inserimento professionale del lavoratore
  nel contesto organizzativo e produttivo (per una durata
  massima di 12 mesi e con un periodo di formazione minimo non
  inferiore a 20 ore).
    Ferme restando le attuali agevolazioni contributive per i
  datori di lavoro (subordinate, però, per la seconda tipologia,
  alla conversione del contratto in un rapporto di lavoro a
  tempo indeterminato), si è cercato di rendere nel complesso
  maggiormente flessibile l'impianto giuridico del contratto di
  formazione e lavoro, prevedendo una procedura semplificata
  nell'accesso all'istituto per i progetti conformi a parametri
  da definirsi con decreti del Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale, progetti per i quali non è difatti
  richiesta la preventiva approvazione amministrativa.
    Tra le altre disposizioni vanno ricordate: l'elevazione
  (dal 50 al 60 per cento) della misura dei lavoratori da
  trattenersi in servizio da parte dei datori di lavoro che
  intendono usufruire nuovamente della facoltà di assunzione
  mediante il contratto di formazione e lavoro; la possibilità,
  allo scopo di garantire la più ampia utilizzazione
  dell'istituto, che, nella fase esecutiva del progetto, i
  giovani possano svolgere l'attività oggetto del contratto in
  posizione di comando presso diverse imprese; la previsione di
  apposite certificazioni degli esiti formativi per la prima
  tipologia, e, per la seconda, di un attestato da parte del
  datore di lavoro sull'esperienza svolta.
    In relazione alla previsione di cui al comma 12, relativa
  all'esclusione dal computo dei limiti numerici previsti da
  leggi e da contratti collettivi per i lavoratori assunti con
  contratto di formazione e lavoro, si è intervenuti nel senso
  di mantenere detta esclusione in correlazione a norme ed
  istituti che prevedano l'accesso ad agevolazioni di carattere
  finanziario, ma con una previsione che ne disciplina la
  graduale entrata a regime.
 
                              Pag. 10
 
    In merito al comma 13 si segnala da ultimo che, aderendo a
  quanto proposto dalla Commissione lavoro della Camera dei
  deputati, è stata introdotta una norma che impone il rispetto
  dei princìpi di non discriminazione diretta ed indiretta di
  cui alla legge n. 125 del 1991, divergendo dall'emendamento
  parlamentare solo con la sostituzione dell'espressione
  "approvazione ed esecuzione" con quella più corretta di
  "predisposizione".
    Sono state infine previste disposizioni transitorie in
  relazione agli articoli 14 e 16 (lavori socialmente utili e
  contratti di formazione e lavoro), tenuto conto delle
  situazioni in essere ed in attesa del completamento del nuovo
  assetto normativo e, quindi, della possibilità del suo pieno
  operare.
    In relazione alla copertura finanziaria è stata introdotta
  con l'articolo 17, una norma aggiuntiva resasi opportuna per
  la necessità di rifinanziare il fondo per l'occupazione di cui
  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
  1993, n. 236.  A tale rifinanziamento si provvede per l'anno in
  corso a carico della gestione di cui alla legge 21 dicembre
  1978, n. 845.
    Infine il capo III delinea due forme di intervento per la
  determinazione dei contributi dovuti dai datori di lavoro.
    Di esse, quella recata al comma 1 dell'articolo 18 ha per
  oggetto la progressiva eliminazione di contributi che,
  afferendo a un servizio, quale quello dell'assistenza
  sanitaria - servizio come è noto espletato nei confronti del
  cittadino in quanto tale - gravano sul mondo del lavoro.  Oneri
  contributivi, quindi, che sono da definire come impropri e che
  progressivamente vanno sottratti da una concezione
  contributiva meramente mutualistica secondo un processo di
  graduale eliminazione già in corso all'epoca della riforma
  sanitaria.
    In linea con l'accennata eliminazione dei predetti oneri la
  disposizione introdotta dall'articolo 18, comma 1, del
  decreto-legge rende strutturale, con effetto dal 1^ gennaio
  1994, la fiscalizzazione per le imprese che, per effetto
  dell'ultimo decreto in materia - il decreto-legge 22 marzo
  1993, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
  maggio 1993 n. 151 - avevano visto riconosciuta la
  fiscalizzazione fino a tutto il 31 dicembre del 1993.  Restano
  inalterate le misure percentuali del beneficio, in
  considerazione delle risorse all'uopo disposte dalla legge
  finanziaria per il 1994 (legge 24 dicembre 1993, n. 538).
    La disposizione recata dal comma 2 dell'articolo 18 intende
  risolvere il delicato problema delle aziende operanti nella
  provincia di Gorizia, collegato ad una erronea interpretazione
  delle disposizioni recate all'articolo 4 della legge 29
  gennaio 1986, n. 26, assunta dalla generalità delle imprese,
  che aveva indotto ad una autoliquidazione contributiva in
  misura ridotta rispetto a quella determinata dall'INPS e poi
  definita con l'interpretazione autentica di cui all'articolo
  2, comma 17, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
  389.  La predetta linea interpretativa porta come conseguenza
  non solo la riliquidazione degli importi contributivi ma anche
  l'applicazione delle rilevanti conseguenze di carattere
  sanzionatorio nei confronti di imprese operanti in un'area
  particolarmente svantaggiata perché di confine.  Per porre
  rimedio alle insopprimibili esigenze di carattere economico
  delle predette imprese, sovviene la disposizione qui in esame
  che definisce la correttezza dei pagamenti dei contributi in
  relazione ai versamenti effettuati prima dell'entrata in
  vigore della ricordata norma interpretativa.
    Per quanto riguarda gli sgravi contributivi (articolo 19) è
  da premettere che la legge 14 gennaio 1994, n. 21, di
  conversione del decreto legge 19 novembre 1993, n. 465 - che,
  da ultimo, per effetto di una serie di reiterazioni, ha
  definito misure ed ambiti di applicazione del beneficio al
  periodo dal giugno a tutto il novembre 1993 - ha previsto la
  delegificazione della materia deferendo al Ministro del lavoro
  e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del
  tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il
  compito di
 
                              Pag. 11
 
  definire l'intervento a decorrere dal 1^ gennaio 1994 ed in
  funzione degli indirizzi comunitari e delle disponibilità di
  bilancio.
    Era dunque necessario, in questa fase iniziale e di avvio
  della nuova modalità di intervento in via amministrativa e per
  evitare soluzioni di continuità al beneficio, definire  ex
  lege  il perdurare dell'intervento limitatamente al periodo
  di paga afferente all'ultimo mese del 1993 (retribuzione del
  mese di dicembre e tredicesima mensilità) per il quale
  l'obbligo contributivo viene in scadenza con il 20 gennaio
  dell'anno in corso.  Per tale mese vengono confermate le misure
  avutesi nel corso della seconda parte del 1993 (sgravio
  generale 6 per cento).
    L'occasione è valsa anche per definire in via immediata lo
  sgravio fino a tutto il giugno dell'anno in corso, con ciò
  consentendo di espletare la complessa procedura relativa
  all'adozione del decreto di cui all'articolo 2 della legge n.
  21 del 1994 di cui dianzi si è detto,
  altrimenti costretta in ambiti temporali troppo limitati.
    Va infatti rammentato che diversamente operando il decreto
  avrebbe dovuto definire, entro il 20 febbraio 1994, le misure
  in correlazione alla decorrenza degli obblighi contributivi
  inerenti al periodo di paga del gennaio 1994 (20 febbraio
  1994).
    Per altro verso, la disposizione costituisce immediata
  informazione sulle misure che opereranno fino a tutto il
  giugno del 1994, dando conto, almeno per l'immediato (arco
  semestrale), della necessaria esigenza di programmazione degli
  operatori economici.
    In linea con gli indirizzi della Comunità europea, che
  sollecita fortemente la riduzione del differenziale
  contributivo tra le aree del Centro-Nord e quelle del Sud, per
  conformare le tipologie di intervento previste dal presente
  provvedimento alla normativa comunitaria, la misura dello
  sgravio generale è stata ridotta dai 6 punti percentuali
  operanti nel secondo semestre del 1993 a 5 punti
  percentuali.
 
DATA=940520 FASCID=DDL12-573 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0573 TOTPAG=0065 TOTDOC=0025 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0002 RIGINIZ=001 PAGFIN=0011 RIGFIN=038 UPAG=NO PAGEIN=2 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=057300 00 FASCIDC=12DDL0573 SORTNAV=0057300 000 00000 ZZDDLC573 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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