Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6838
DDL0573-0003
Progetto di legge Camera n. 573 - testo presentato - (DDL12-573)
(suddiviso in 25 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C573. TESTIPDL
...C573.
Pag. 12 RELAZIONE TECNICA (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC573 ZZ12 ZZRT ZZPR
                          Capo  I.
  (Norme in materia di cassa integrazione guadagni,
  mobilità, trattamenti di disoccupazione, contratti di
    solidarietà e gestione delle eccedenze occupazionali).
    Articolo 1, comma 4 (proroga dei programmi di
  riorganizzazione, di ristrutturazione e di conversione
  aziendale).  - La disposizione è diretta ad introdurre
  un'ulteriore tipologia di proroga dell'intervento di
  integrazione salariale.
      Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
  sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
  Interventi per CIGS previsti per l'anno 1994  lire 1.775 mld
  Onere per copertura figurativa prevista per l'anno 1994
  1994 ......................................... lire  825 mld
  Ipotesi di incremento della spesa riferibile alla nuova
  tipologia di intervento ....................... +2 per cento
  Incremento annuo prestazioni: 1994: 3,5; 1995: 2,5; dal 1996:
  2.
                    1994      1995     1996
                     (in miliardi di lire)
                     52        54       55
    Articolo 1, comma 5 - (elevazione "tetto" trattamento
  CIGS e mobilità).  - La disposizione è diretta ad elevare il
  "tetto" massimo dei trattamenti CIGS e mobilità in presenza di
  una retribuzione di riferimento non inferiore a lire 32,4
  milioni annui.
      Il relativo onere, quantificato sulla base dei
  sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
  Percentuale dei soggetti beneficiari di trattamento CIGS e di
  indennità di mobilità con retribuzioni superiori a lire 32,5
  milioni ....................................... 25 per cento
  Attuale "tetto" mensile ..................... lire 1.250.000
  Nuovo "tetto" mensile ....................... lire 1.500.000
  Spesa per interventi CIGS prevista per l'anno 1994,
  ivi compresa quella derivante dal presente
  provvedimento ............................... lire 1.900 mld
 
                              Pag. 13
 
  Spesa per indennità di mobilità per l'anno 1994, ivi compresa
  quella derivante dal presente provvedimento . lire 2.400 mld
  Incremento annuo prestazioni: 1994: 3,5; 1995: 2,5; dal 1996:
  2.
                    1994      1995     1996
                     (in miliardi di lire)
                     215       218      221
    Articolo 1, comma 6 (deroga alla decorrenza
  prestabilita per le pensioni di anzianità - cosiddette
  "finestre").  - La disposizione è diretta a confermare il
  principio della deroga alla decorrenza prestabilita per le
  pensioni di anzianità in favore dei soggetti destinatari di
  programmi di prepensionamento, di CIGS e di mobilità.
    Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
  sottoindicati parameri, risulta dalla seguente tabella:
  Economie previste per l'introduzione delle
  "finestre"  ........................... lire 1.200 mld annui
  Ipotesi di accesso alla deroga ................. 4 per cento
  Incidenza del settore industria sul totale delle pensioni di
  anzianità ..................................... 70 per cento
  Incremento annuo prestazioni: 1994: 3,5; 1995: 2,5; dal 1996:
  2.
                    1994      1995     1996
                     (in miliardi di lire)
                     34        35       36
    Articolo 1, comma 7 (estensione del trattamento di
  integrazione salariale alle imprese di pulizia).  - La
  disposizione è diretta ad estendere la disciplina del
  trattamento di integrazione salariale alle imprese
  appaltatrici dei servizi di pulizia operanti nell'ambito delle
  aziende beneficiarie del trattamento di integrazione salariale
  medesimo.
      Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
  sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
  Soggetti interessati .............................. n. 2.000
  Percentuale annua accesso al beneficio ......... 5 per cento
  Retribuzione annua media individuale ............ 25.000.000
  Contribuzione CIGS ........................... 0,9 per cento
 
                              Pag. 14
 
  Trattamento mensile CIGS ......................... 1.175.000
  Copertura figurativa mensile ....................... 675.000
                    1994      1995     1996
                     (in miliardi di lire)
                    1,8       1,8       1,8
    Articolo 2, comma 6 (licenziamento lavoratori assunti
  dalle liste di mobilità).  - La norma è diretta a
  salvaguardare il trattamento previdenziale spettante, in via
  residuale, ai soggetti assunti dalle liste di mobilità (per i
  quali l'ordinamento prevede a favore dei datori di lavoro
  sgravi contributivi e benefici pari al 50 per cento del
  trattamento di mobilità dovuto), ove intervenga un
  licenziamento prima della scadenza del periodo di mobilità
  medesimo.
      In proposito, va, prioritariamente, considerato, con
  riferimento ad un soggetto medio (18 mesi di trattamento di
  mobilità), che in caso di assunzione dalle liste di mobilità
  il relativo complessivo onere a carico della finanza pubblica
  è sostanzialmente corrispondente a quello che sarebbe derivato
  dal trattamento di mobilità.
      In presenza, quindi, del predetto licenziamento e della
  proposta di riattribuzione al lavoratore del trattamento
  spettante in via residuale, consegue per la finanza pubblica
  un effetto di onerosità stimabile mediamente, in termini di
  costo differenziale tra le due fattispecie, in circa un mese
  di trattamento.
      Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
  sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
  Ipotesi soggetti interessati dalle assunzioni (pari al 15 per
  cento dei soggetti-anno in mobilità) ............. n. 22.500
  Ipotesi soggetti licenziati anticipatamente (10 per
  cento) ........................................... n.  2.250
  Importo mensile trattamento mobilità, comprensivo degli oneri
  figurativi (successivo al dodicesimo mese) .. lire 1.720.000
  Periodo medio di trattamento ........................ 1 mese
                    1994      1995     1996
                     (in miliardi di lire)
                     4         4        4
    Articolo 3, comma 1 (elevazione del trattamento di
  disoccupazione ordinaria).  - La disposizione è diretta ad
  elevare dal 20 al 27 per cento fino al 30 giugno 1994 e al 30
  per cento fino al 31 dicembre
 
                              Pag. 15
 
  1994, la percentuale di commisurazione alla retribuzione, ai
  fini della determinazione dell'importo del trattamento di
  disoccupazione ordinaria.
      Il conseguente onere, limitato all'anno 1994, è
  quantificato sulla base dei seguenti parametri:
  Costo trattamento medio annuo per ogni punto
  percentuale ................................... lire  63 mld
  Percentuale media aggiuntiva ..................... 8,5 punti
  Onere complessivo ............................. lire 536 mld
    Articolo 3, comma 3 (prolungamento automatico del
  trattamento di disoccupazione speciale per gli edili).  - La
  disposizione è diretta a prolungare il trattamento di
  disoccupazione speciale per gli edili già fruitori del
  trattamento CIGS.
      Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
  sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
  Soggetti annui fruitori di trattamento CIGS ...... n. 10.000
  Ipotesi di soggetti che passano dalla CIGS alla
  disoccupazione speciale ....................... 50 per cento
  Periodo medio aggiuntivo beneficio rispetto alla vigente
  normativa (tre mesi) ............................. 19,5 mesi
  Trattamento mensile (tetto) 1994 ............ lire 1.070.000
  Copertura figurativa mensile media 1994 ...... lire  720.000
  Accesso al beneficio da parte di ogni generazione: dal 15
  maggio di ogni anno.
  Incremento annuo prestazioni: 1994: 3,5; 1995: 2,5; dal 1996:
  2.
                    1994      1995     1996
                     (in miliardi di lire)
                     67        178      181
    Articolo 3, comma 4 (estensione del trattamento di
  mobilità ai lavoratori edili beneficiari di trattamento
  speciale di disoccupazione "lunga").  - La disposizione è
  diretta ad estendere l'accesso al trattamento di mobilità
  lunga ai lavoratori edili che siano licenziati
 
                              Pag. 16
 
  successivamente alla data di entrata in vigore della norma
  medesima e comunque non oltre il 31 dicembre 1994.
      Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
  sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
  Ipotesi soggetti interessati .................... n.  1.000
   di cui:
    a)  con requisito minimo di 28 anni di contribuzione
  (mediamente 30 anni) .............................. n.  500
    b)  con requisito minimo di 55 anni di età
  (mediamente 57 anni)  n. .............................. 500
  Periodo mobilità:
      soggetti  sub-a)  .......................... 5 anni
      soggetti  sub-b)  .......................... 3 anni
  Periodo pensionamento anticipato di vecchiaia (soggetti
  sub-b)  .......................................... 5 anni
  Importo medio pensione annua (soggetti  sub-b)
  con anzianità contributiva 30 anni, ivi compreso
  abbuono ................................... lire 18.000.000
  Importo mensile trattamento mobilità:
      1^ anno  lire ............................... 1.175.000
      dal 2^ anno  lire ........................... 1.000.000
  Contribuzione figurativa mensile  lire ............ 720.000
  Accesso al beneficio: dal 1^ luglio 1994.
  Incremento annuo prestazioni: 1994: 3,5; 1995: 2,5; dal 1996:
  2.
  1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001  2002
                     (in miliardi di lire)
   11     23     22     21     20     15     16     17     8
    Articolo 4, comma 1 (contratti di solidarietà e crisi
  aziendale).  - La disposizione è diretta a sopprimere
  l'incompatibilità tra l'accesso ai contratti di solidarietà e
  quello al trattamento CIGS per crisi aziendale.
      Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
  sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
  Interventi per CIGS previsti per l'anno
  1994 ....................................... lire 1.775 mld
 
                              Pag. 17
 
  Onere per copertura figurativa presunta per l'anno 1994
                                                 lire  825 mld
  Ipotesi di maggiore accesso alla
    CIGS ......  +2 per cento 2.
      1994               1995               1996
                           (in miliardi di lire)
       52                 54                 55
    Articolo 5, comma 1 (computo del periodo massimo di
  godimento della CIGO).  - La disposizione è diretta a
  considerare, ai fini del computo del periodo massimo di
  godimento del trattamento CIGO, una settimana non completa,
  ove i lavoratori interessati al trattamento risultino
  inferiori al 10 per cento del totale dei lavoratori occupati
  nell'unità produttiva.
      Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
  sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
  A) Industria:
      Onere per trattamenti previsto
       per il 1994 .......................... lire 1.472 mld
      Onere per contribuzione figurativa
       previsto per il 1994 ................. lire  535 mld
  B) Edilizia:
      Onere per trattamenti previsto
       per il 1994 .......................... lire  535 mld
      Onere per contribuzione figurativa
       previsto per il 1994 ................. lire  174 mld
  C) Ipotesi di maggiore accesso rispetto
      all'attuale onere:
       Industria ............................ + 2,5 per cento
      Edilizia ............................... + 10 per cento
  Incremento annuo prestazioni: 1994: 3,5; 1995: 2,5; dal 1996:
  2.
  1994                    1995                           1996
                            (in miliardi di lire)
  121                     125                             128
    Articolo 5, comma 2 (allungamento dei tempi di
  fruizione della CIGO per le imprese da 16 a 50 dipendenti).
  - La disposizione è diretta ad estendere il beneficio
  dell'allungamento del periodo di fruizione CIGO (+2 mesi medi
  annui  pro-capite  di trattamento) disposto, per le
 
                              Pag. 18
 
  aziende fino a 15 dipendenti, dal decreto-legge n. 148 del
  1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del
  1993, alle aziende fino a 50 dipendenti.
      Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
  sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
  Ulteriori beneficiari (tenuto anche conto che trattasi di
     soggetti destinatari anche dell'intervento
     CIGS) ....................... n. 15.000
  Costo mensile trattamento con "tetto" (trattamenti successivi
     al 6^ mese) ............................. lire 1.175.000
  Copertura figurativa mensile ................ lire 720.000
  Incremento annuo prestazioni: 1994: 3,5; 1995: 2,5; dal 1996:
  2.
                1994                     1995
                            (in miliardi di lire)
                 57                       59
    Articolo 5, comma 3 (estensione del trattamento di
  mobilità alle aziende commerciali di cui all'articolo 7, comma
  7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con
  modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993).  - La
  disposizione è diretta ad estendere il trattamento di mobilità
  alle aziende commerciali (con più di 50 e meno di 200
  dipendenti), di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge
  n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
  236 del 1993; aziende alle quali con il predetto decreto era
  stato esteso il trattamento CIGS.
      Il conseguente onere, tenuto conto che lo stesso è
  riferibile essenzialmente ai destinatari del trattamento CIGS
  (contingentato dallo spazio finanziario di lire 15 miliardi
  annui per il triennio 19931995), è quindi quantificabile nella
  misura massima di lire 15 miliardi annui per 2 anni per ogni
  generazione entrata in CIGS nel triennio 1993-1995;
        1994         1995            1996          1997
                             (in miliardi di lire)
         15           30              30            15
    Articolo 5, commi 4, 5, 6 e 7 (proroga mobilità
  lunga).  - La disposizione è diretta a prorogare anche per
  l'anno 1994 l'accesso alla mobilità lunga, estendendo il
  beneficio ai settori tessile, abbigliamento e calzaturiero.
      Il conseguente onere, decorrente dall'anno 1997 (in
  quanto successivo al trattamento "ordinario" di mobilità
  iniziato nell'anno 1994), è quantificabile sulla base dei
  sottoindicati parametri e risulta dalla seguente tabella:
 
                              Pag. 19
 
  Soggetti interessati .......................  n. 17.000
   di cui:
    a)  con il requisito di 28 anni di anzianità
  contributiva ............................. n. 17.000
    b)  con il requisito di 55 anni se uomini e 50 anni
  se donne ................................. n. 11.300
  Beneficio medio aggiuntivo di mobilità (oltre a quello
  "ordinario" già spettante) ............... n. 1,5 anni
  Anni di anticipo del pensionamento di vecchiaia rispetto alla
  normativa vigente (soggetti  sub-b).......  5 anni
  Trattamento mensile mobilità oltre il 1^ anno di
  corresponsione ........................ lire 1.000.000
  Copertura figurativa mensile ........... lire 720.000
  Trattamento pensionistico medio annuo (retribuzione
  pensionabile lire 30 milioni, con anzianità contributiva
  complessiva 30 anni) ................. lire 18.000.000
  Accesso: dal 1^ luglio 1994.
  Incremento annuo prestazioni: 1994: 3,5; 1995: 2,5; dal 1996:
  2.
      1997                   1998       Periodo: 1999-2003
                             (in miliardi di lire)
       186                    377                   565
    Articolo 5, comma 8 (prolungamento periodo CIGS per
  crisi aziendale).  - La disposizione è diretta a prolungare
  da 12 a 24 mesi il periodo di CIGS per crisi aziendale in
  favore delle imprese interessate dagli accordi di programma di
  cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 1993,
  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.
      Sostanzialmente la disposizione comporta il prolungamento
  del periodo indennizzabile a titolo di trattamento CIGS o a
  titolo di mobilità.
      Il conseguente maggiore onere riguarderebbe, quindi, gli
  anni 1994 e 1995.  Lo stesso è stato quantificato sulla base
  dei sottoindicati parametri e risulta dalla seguente
  tabella:
  Oneri per trattamenti CIGS per l'anno
    1994 .......................... lire 1.775 mld
  Oneri per copertura figurativa per l'anno
    1994 ............................ lire 825 mld
  Ipotesi di maggiore accesso al
     beneficio ..................... + 2 per cento
  Incremento annuo prestazioni: 1994: 3,5; 1995: 2,5; dal 1996:
  2.
 
                              Pag. 20
 
                 1994                   1995
                    (in miliardi di lire)
                  52                      54
      Articolo 5, comma 12 (proroga CIGS imprese con più di
  500 dipendenti). -  La norma è diretta a precisare che la
  proroga del trattamento di integrazione salariale nei
  confronti dei lavoratori dipendenti da imprese con più di 500
  dipendenti per i quali la collocazione in mobilità è stata
  sospesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto-legge
  n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
  236 del 1993, può essere concessa anche in deroga ai limiti
  previsti dall'articolo 1 della legge n. 223 del 1991.
      Gli oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla
  concessione del presente trattamento di integrazione salariale
  sono parzialmente compensati dalla mancata corresponsione del
  trattamento di mobilità.
      Gli effetti di onerosità residuali sono riferibili al
  mancato pagamento da parte delle imprese del contributo pari a
  6 mensilità di indennità di mobilità, stabilito ai fini
  dell'accesso all'istituto.
      La valutazione degli oneri risulta dalla seguente tabella
  ed è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:
  Soggetti interessati .....................   n. 2.0006
  Importo mensile indennità mobilità ...... lire 1.250.000
  Contributo a carico imprese ........... 6 mensilità del
                                          trattamento
                                          di mobilità
  Modalità di pagamento ................ 30 rate mensili
      1994                1995                1996
                  (in miliardi di lire)
        3                  6                   6
      Articolo 5, comma 14 (concessione di ulteriori sei
  mesi di trattamento di mobilità). -  La disposizione è
  diretta a concedere il beneficio di sei mesi di trattamento di
  mobilità in favore dei soggetti dipendenti (GEPI, INSAR e
  INDESIT) già beneficiari del prolungamento del periodo CIGS
  con pari riduzione di quello di mobilità.
 
                              Pag. 21
 
      Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
  sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
  Ipotesi soggetti interessati ............ n. 3.000
      Periodo interessato: dal 1^ ottobre 1994 al 31 marzo
  1995;
  Importo mensile trattamento al netto trattenuta
   contributiva ....................      lire 1.175.000
  Copertura figurativa netta mensile .... lire  720.000
  Incremento annuo prestazioni: 1994: 3,5; 1995: 2,5;
    dal 1996: 2.
            1994                1995
             (in miliardi di lire)
             23                  11
      Articolo 5, comma 15 (lavoratori GEPI Palermo). -
  La norma è diretta ad interpretare la disposizione di cui
  all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 404 del 1993,
  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 501 del 1993,
  nel senso che il diritto all'accesso alla mobilità lunga
  previsto per i lavoratori GEPI dall'ultimo periodo
  dell'articolo 7, comma 7, della legge n. 223 del 1991 (che
  prescinde da ogni requisito contributivo e prevede un
  trattamento di mobilità fino ad un massimo di 10 anni), si
  applica anche ai lavoratori assunti tra dicembre 1991 e
  gennaio 1992.  L'interpretazione non comporta oneri aggiuntivi,
  in quanto, in sede del richiamato decreto-legge, la
  quantificazione fu effettuata su tali presupposti (confrontare
  A.C. 1487).
      Articolo 5, comma 16 (lavoratori GEPI Palermo). -
  La norma è diretta a prorogare di 6 mesi il trattamento di
  integrazione salariale a n. 800 soggetti assunti dalla GEPI a
  Palermo ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 108 del
  1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del
  1991.
      Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
  sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
  Soggetti interessati .......................    n. 800
  Onere mensile per trattamenti CIGS
    per l'anno 1994 ......................  lire 1.175.000
  Onere mensile per la copertura figurativa
    per l'anno 1994 ......................  lire 720.000
  Periodo beneficio ......................  mesi 6
                       1994
                    9 miliardi
 
                              Pag. 22
 
      Articolo 5, comma 17 (disoccupati lungo decorso). -
  La norma è diretta ad estendere per ulteriori 4 mesi il
  trattamento di mobilità per i disoccupati di lungo decorso
  regolati dall'articolo 22, commi 7 e 8, della legge n. 223 del
  1991.
      Il relativo onere per l'anno 1994, è quantificato sulla
  base dei seguenti parametri:
  Soggetti già prorogati da febbraio 1993 a
   febbraio 1994 .....................        n. 23.000
  Soggetti nuovi da prorogare ........        n. 12.000
  Onere  procapite  mensile (ivi compresi contributi
  figurativi) ........................        lire 950.000
  Periodo beneficio ..................              4 mesi
  Calcolo:
  35.000 x 4 (mesi) x 950.000 = lire 133 miliardi (in cifra
  tonda).
      Articolo 5, comma 18 (trattamenti mobilità nel
  Mezzogiorno). -  La norma è diretta a prorogare di 4 mesi i
  trattamenti di mobilità scadenti entro il 30 giugno 1994 nei
  territori del Mezzogiorno.
      Il conseguente onere per l'anno 1994, è quantificato
  sulla base dei seguenti parametri:
  Importo mensile prestazione ............  lire 1.000.000
  Contribuzione figurativa   .............  lire  720.000
  Periodo beneficio   ....................         4 mesi
  Soggetti interessati ...................      n. 6.000
  Calcolo:
  (1.720.000 x 4 x 6.000) = lire 41 miliardi.
 
                              Pag. 23
 
    Articolo 5, comma 19 (proroga CIGS di quattro mesi in
  favore dei lavoratori della Termocentrale ENEL di
                         Fiumesanto).
      Gli oneri sono i seguenti:
  Soggetti interessati .........................    450
  Onere mensile per trattamenti CIGS
   per l'anno 1994 .....................  lire 1.175.000
  Onere mensile per la copertura
   figurativa per l'anno 1994 ..........  lire  720.000
  Periodo beneficio ...................        mesi 4
  Onere complessivo = lire 3,5 miliardi.
      Dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi sulla
  finanza pubblica.  Ciò in quanto a carico della complessiva
  autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 9 del
  decreto-legge n. 148 del 1993 convertito, con modificazioni,
  dalla legge n. 236 del 1993, pari a lire 30 miliardi per il
  triennio 1993-1995, sono stati sostenuti costi sulla base di
  quanto comunicato dall'INPS solo per 6,5 miliardi.
      Pertanto l'onere per la proroga per il trattamento CIGS
  valutato in lire 3,5 miliardi trova idonea copertura nelle
  residue disponibilità in argomento.
      Articolo 6 (misure sperimentali in materia di
  occupazione). -  La disposizione è diretta a riconoscere
  alle imprese il beneficio dello sgravio totale o parziale dei
  contributi dovuti agli enti previdenziali, per i lavoratori
  assunti ad incremento dei livelli occupazionali.
      Il beneficio è concesso nei limiti delle risorse
  preordinate allo scopo nell'ambito dello sgravio totale o
  parziale dei contributi dovuti agli enti previdenziali, per i
  lavoratori assunti ad incremento dei livelli occupazionali.  Il
  beneficio è concesso nei limiti delle risorse preordinate allo
  scopo nell'ambito del fondo di cui all'articolo 11, comma 31,
  della legge 24 gennaio 1993, n. 537.
      Articolo 7 (misure sperimentali in materia di
  flessibilità della durata del lavoro). -  La disposizione
  prevede misure di sgravio contributivo al fine di favorire
  forme di utilizzo flessibile dell'orario di lavoro.
      I benefici sono concessi nei limiti delle risorse
  preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui
  all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n.
  537.
 
                              Pag. 24
 
                          (Omissis)
 
                              Pag. 25
 
                          (Omissis)
 
                              Pag. 26
 
                          (Omissis)
 
                              Pag. 27
 
                           (Omissis)
 
                              Pag. 28
 
                           (Omissis)
 
                              Pag. 29
 
                           (Omissis)
 
                              Pag. 30
 
      Articolo 11 (misure promozionali in materia di ricerca
  e innovazione tecnologica). -  La disposizione è diretta ad
  incrementare per non meno di lire 50 miliardi annui le risorse
  del Fondo speciale per la ricerca applicata.  Ciò al fine di
  assicurare un più efficace e diretto rapporto tra attività
  produttiva e attività di ricerca, anche in funzione di
  promuovere più elevati livelli occupazionali.
      Il conseguente onere è posto a carico del fondo di cui
  all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n.
  537.
      Articolo 12, comma 1 e articolo 1, comma 2 (oneri
  derivanti dal funzionamento del comitato istruttorio
  concessioni CIGS).
      Articolo 12, comma 1:
        L'onere per il funzionamento del comitato tecnico
  transitato dal Ministero del bilancio e della programmazione
  economica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale è
  valutato in lire 80 milioni annui, nell'ipotesi che lo stesso
  si riunisca con la medesima cadenza con cui si è riunito
  presso il Ministero del bilancio e della programmazione
  economica.
      Articolo 1, comma 2:
        L'onere derivante dall'istituzione di un posto di
  dirigente generale per presiedere il comitato tecnico
  istruttorio in materia di concessioni CIGS, ove si ipotizzi un
  inquadramento alla V classe di stipendio, è valutato in lire
  105 milioni annui.
      Articolo 12, comma 3 (mantenimento in servizio del
  personale precario del Ministero del lavoro e della previdenza
  sociale). -  L'onere per il mantenimento in servizio, ai
  sensi dell'articolo 4- bis  del decretolegge n. 148 del
  1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del
  1993, del personale precario del Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale è quantificato sulla base dei sottoindicati
  parametri e risulta dalla seguente tabella:
  Unità interessate:
      livello IV .......................          n. 1.000
      livello VI .......................          n. 1.000
  Retribuzione lorda mensile ivi compreso rateo 13ha:
      livello IV .......................    lire 2.635.000
      livello VI .......................    lire 2,940.000
 
                              Pag. 31
 
  Corresponsione anno 1994:
      n. 402 unità livello IV ............      11 mesi
      n. 408 unità livello VI ............      11 mesi
      n. 598 unità livello IV ............       8 mesi
      n. 592 unità livello VI ............       8 mesi
  Corresponsione anni 1995 e 1996 (per tutti) .. anno intero
  Incremento annuo retribuzioni:
      1994: 3,5; 1995: 2,5; dal 1996: 2.
      1994           1995          1996
            (in miliardi di lire)
       55             69            71
    Articolo 12, comma 8 (assegni al nucleo familiare). -
  Valutazione degli effetti finanziari derivanti dalla
  maggiorazione degli assegni familiari con esclusione del primo
  figlio a favore delle famiglie monoreddito.
  Parametri:
  Incremento proposto ................    lire 20.000 mensili
  Soggetti interessati ...............         n. 1.667.000
  Di cui INPS 93 per cento ...........         n. 1.550.310
  Famiglie monoreddito (Banca d'Italia: bilanci delle famiglie
  italiane 1989)        ..............         35 per cento
  Onere su base annua:
  (n. 1.667.000 x lire 240.000) x 35 per cento = lire 140
  miliardi.
      Tenuto conto che per l'anno 1994 l'incremento opera con
  effetto dal mese di luglio, l'andamento dell'onere è così
  modulato:
            1994                1995              1996
                              (in miliardi di lire)
             70                  140               140
 
                              Pag. 32
 
                           (Omissis)
 
                              Pag. 33
 
                         Capo  II.
  (Norme in materia di lavori socialmente utili, inserimento
  professionale dei giovani e contratti di formazione e
                           lavoro).
  Articolo 14.
      L'articolo 14 consente alle amministrazioni pubbliche e
  ad altri soggetti specificatamente individuati la promozione,
  nell'ambito delle proprie attribuzioni e delle disponibilità
  dei propri bilanci, di progetti socialmente utili utilizzando
  personale in stato di disoccupazione da lungo periodo,
  personale in cassa integrazione e titolari del trattamento di
  mobilità.
      Al finanziamento dei progetti si provvede, quindi, con le
  risorse degli stessi soggetti proponenti ovvero con le
  disponibilità del fondo per l'occupazione di cui al
  decreto-legge n. 148 del 1993 convertito, con modificazioni,
  dalla legge n. 236 del 1993.
      In funzione di tali disponibilità sono periodicamente
  definiti, in via amministrativa, gli apporti provenienti dal
  fondo dianzi richiamato (comma 9).
      L'attività espletata, che non dà luogo alla instaurazione
  di un rapporto di lavoro, viene compensata, relativamente ai
  soggetti fruitori dei trattamenti di cassa integrazione e di
  mobilità, da un importo aggiuntivo a tali ultimi trattamenti
  che non può essere inferiore al 10 per cento dei trattamenti
  medesimi.
      Per i soggetti disoccupati, invece, l'indennità spettante
  per l'attività svolta è pari a lire 7.500 ad ora.
      Allo scopo di determinare la valutazione in termini di
  onerosità del costo del lavoro rapportato alla utilizzazione
  dei disoccupati o dei lavoratori di cui dianzi si è detto, si
  individua il seguente calcolo espositivo dell'onere medio
  pro capite.
    Elementi del calcolo.
      a)  disoccupati:
          indennità oraria: lire 7.500;
          mesi di utilizzo: 12;
          ore compensabili: 80 ore al mese.
      Onere  pro capite.
          7.500x12x80= 7.200.000.
      b)  cassaintegrati o titolari di trattamento di
  mobilità:
          valore unitario medio mensile dei trattamenti: lire
  950.000;
 
                              Pag. 34
 
          incremento medio  pro capite  a titolo di
  compenso per l'attività svolta: lire 850.000 mensili;
          durata media di fruizione  pro capite:  18
  mesi.
      Onere medio  pro capite.
          850.000x18= 15.300.000.
      Onere annuale medio per ogni 1.000 unità di cui a
  progetti relativi a disoccupati:
        1.000x7.200.000= 7.200.000.000.
      Onere medio (18 mesi) per ogni 1.000 unità di fruitori di
  cassa integrazione o di mobilità:
        1.000x15.300.000= 15.300.000.000.
      Articolo 14, comma 8. - La norma prevede che ai membri
  del nucleo di valutazione si applicano le disposizioni di cui
  all'articolo 1 della legge 5 giugno 1967, n. 417.  I
  conseguenti effetti di onerosità sono di assoluta trascurabile
  entità.
  Articolo 15.
      Sotto il profilo degli oneri i progetti che trovano
  applicazione negli ambiti di crisi occupazionale
  specificatamente individuati o individuabili (articolo 1 del
  decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni,
  dalla legge n. 236 del 1993) comportano costi per
  l'utilizzazione degli addetti pari a lire 7.500 orarie per le
  giornate lavorate.
      Dando per assunto che la partecipazione dei giovani
  implichi un impegno di 80 ore mensili per 12 mesi, il costo
  complessivo è determinato secondo il seguente calcolo:
        7.500x80x12= 7.200.000 onere complessivo  pro
  capite.
      Di tale importo sono a carico del soggetto presso cui è
  espletata l'attività lavorativa gli oneri pari al 50 per cento
  delle ore con esclusione di quelle dedicate ad attività
  formativa.
      Supponendo un rapporto di 1 a 2 tra i periodi di
  formazione e quelli di prestazione lavorativa, l'onere  pro
  capite  a carico della finanza pubblica viene così
  calcolato:
                            (7.200.000x2/3)
        (7.200.000x1/3)+------------------= 4.800.000.
                                  2
      L'onere annuale medio per 1.000 unità risulta pari a lire
  5 miliardi in cifra tonda.
 
                              Pag. 35
 
  Articolo 16.
      La disposizione risulta, sul piano finanziario, neutrale
  rispetto agli attuali andamenti dei contratti di formazione e
  lavoro.
      Ciò in quanto la più razionale (perché caratterizzata da
  tipologie di intervento specificamente individuate) e
  restrittiva possibilità di ricorso all'istituto del contratto
  di formazione e lavoro (conversione dei precedenti rapporti
  nella misura del 60 per cento con riduzione dei periodi di
  fruizione unitamente alla definizione di un periodo inferiore
  di concessione del beneficio per i contratti di formazione
  minima) compensa largamente l'estensione dell'accesso alle
  associazioni professionali, a gruppi di impresa, eccetera.
  Articolo 17.
  DISPONIBILITA' DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 9
  DEL DECRETO-LEGGE N. 148 DEL 1993, CONVERTITO, CON
          MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 236 DEL 1993
                      (Competenza 1994)
  Gettito esercizio 1994 delle disponibilità derivanti dalla
  maggiorazione di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del
  1978 (A) ..........................   Lire 782.659.000.000
  a dedurre:
  due terzi di (A) destinati al cofinanziamento di programmi
    F.S.E. (articolo 9, comma 7, decreto-legge n. 148
    del 1993)  ....................   Lire 521.772.666.667
  Somma disponibile per il finanziamento di altre attività
    formative (B) ................   Lire 260.886.333.333
    a dedurre:
    somma annua destinata al finanziamento della legge
    n. 40 del 1987 ..............  Lire 9.500.000.000
  Residuo disponibile per il finanziamento di altre attività
  formative (C)  ...............  Lire 251.386.333.333
      Tali disponibilità (C) sono finalizzate al finanziamento
  delle attività formative di cui all'articolo 26 della legge n.
  845 del 1978 e dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148
  del 1993 con carattere di discrezionalità.  Nell'ambito di
  dette risorse potranno reperirsi i fondi necessari per la
  copertura degli oneri relativi ai lavori socialmente utili.
 
                              Pag. 36
 
                          (Omissis)
 
                              Pag. 37
 
                          (Omissis)
 
                              Pag. 38
 
      Per il restante periodo dell'anno (luglio-novembre 1994),
  cui si provvede in via amministrativa, ai sensi dell'articolo
  2 della legge n. 21 del 1994, tenuto conto della complessiva
  autorizzazione di spesa pari a lire 6.000 miliardi,
  residuano:
  A)  Personale già assunto:
        sgravio generale ..........  lire  1.648 miliardi
        sgravio totale  ...........  lire  476 miliardi
  B)  Personale nuovo assunto  .... lire   46 miliardi
                      Totale ........  lire  2170.miliardi
      Il complessivo onere, tenuto conto dello slittamento
  temporale derivante dalla rendicontazione INPS, è posto a
  carico dello specifico accantonamento iscritto per l'anno 1996
  nella Tabella B della legge finanziaria 1994.
      Agli oneri degli anni relativi ai periodi di paga 1995 e
  1996 (che contabilmente, in termini di competenza, si
  riflettono rispettivamente sugli anni 1997 e 1998) si provvede
  con l'autorizzazione di spesa pari, rispettivamente, a lire
  5.000 miliardi e a lire 4.000 miliardi.  A quelli relativi ai
  periodi di paga decorrenti dal 1997 (contabilmente 1999) si
  provvede mediante quantificazione in Tabella C della legge
  finanziaria.
 
DATA=940520 FASCID=DDL12-573 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0573 TOTPAG=0065 TOTDOC=0025 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRT PAGINIZ=0012 RIGINIZ=001 PAGFIN=0038 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=38 SORTRES= SORTDDL=057300 00 FASCIDC=12DDL0573 SORTNAV=0057300 000 00000 ZZDDLC573 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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