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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6847
DDL0573-0012
Progetto di legge Camera n. 573 - testo presentato - (DDL12-573)
(suddiviso in 25 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.48 dello stampato)
...C573. TESTIPDL
...C573.
...Decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994. Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.
Articolo 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC573 ZZ12 ZZDL ZZPR
  (Misure sperimentali di flessibilità della durata del
                           lavoro).
      1.  In attesa di un intervento di ridefinizione organica
  delle misure di incentivazione di un diverso assetto degli
  orari di lavoro in funzione di difesa o di promozione dei
  livelli occupazionali, il Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale, al fine di promuovere, in via
  sperimentale, il ricorso al lavoro a tempo parziale nonché a
  forme di utilizzo flessibile dell'orario di lavoro, può
  concedere, fino al 31 dicembre 1995, nei limiti delle risorse
  preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui
  all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n.
  537, e in applicazione delle disposizioni del decreto di cui
  al comma 3, i seguenti benefici:
      a)  una riduzione, a beneficio delle imprese,
  dell'aliquota contributiva per l'assicurazione generale
  obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,
  relativamente ai contratti di lavoro a tempo parziale
  stipulati ad incremento degli organici esistenti alla data di
  entrata in vigore del presente decreto ovvero sulla base di
  accordi collettivi di gestione di eccedenze di personale che
  contemplino la trasformazione di contratti di lavoro da tempo
  pieno a tempo parziale;
 
                              Pag. 49
 
      b)  una riduzione, a beneficio delle imprese, non
  inferiore allo 0,20 dell'aliquota contributiva prevista per il
  trattamento di integrazione salariale dall'articolo 12, primo
  comma, n. 1), della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive
  modificazioni, nonché una integrazione al trattamento
  retributivo dei lavoratori nelle imprese in cui vengano
  stipulati i contratti collettivi di cui all'articolo 2 del
  decretolegge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che
  altresì determinino la durata dell'orario settimanale come
  media di un periodo plurisettimanale non inferiore a quattro
  mesi.
      2.  Il beneficio di cui al comma 1, lettera  a),  può
  essere determinato in misura differenziata con riferimento a
  differenti fasce di orario.
      3.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono
  stabiliti misure, termini, modalità e condizioni dei benefici
  di cui al comma 1.
 
DATA=940520 FASCID=DDL12-573 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0573 TOTPAG=0065 TOTDOC=0025 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0048 RIGINIZ=034 PAGFIN=0049 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=48 PAGEFIN=49 SORTRES= SORTDDL=057300 00 FASCIDC=12DDL0573 SORTNAV=0057300 000 00000 ZZDDLC573 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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