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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


686
DDL0048-0005
Progetto di legge Camera n. 48 - testo presentato - (DDL12-48)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C48. TESTIPDL
...C48.
...Decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'11 aprile 1994 (*). Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC48 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  All'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993,
  n.96, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      " 5-bis.  Per i progetti speciali e le opere di cui
  al comma 1, per i quali, in attuazione della delibera CIPE 8
  aprile 1987, n.157, sia stato già disposto il trasferimento a
  regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi
  di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale, la
  competenza per la definizione dei relativi rapporti è
  attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le modalità di
  cui all'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.  Qualora, per
  detti progetti ed opere, alla data di entrata in vigore del
  presente decreto sia in atto una procedura contenziosa, ovvero
  sussistano pretese di maggiori
      (*) Vedi anche il successivo avviso di rettifica
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 86 del 14 aprile
  1994.
 
                               Pag. 8
 
  compensi a qualsiasi titolo, il trasferimento alla Cassa
  depositi e prestiti avviene solo a contenzioso definito.
        5-ter.  Il commissario liquidatore provvede, in nome
  e per conto del soggetto cui l'opera risulta trasferita, per
  una definizione bonaria delle controversie aventi ad oggetto i
  progetti speciali e le opere di cui al comma 5- bis,  per
  i quali gli appaltatori abbiano formulato apposita istanza
  entro il 15 settembre 1993, sulla base dei criteri fissati al
  comma 5- quater.
        5-quater.  Ai fini della definizione bonaria di cui
  al comma 5- ter,  l'importo oggetto di transazione viene
  determinato tenendo conto delle pretese di maggiori compensi
  già presentati all'Agenzia alla data del 27 aprile 1993, in
  base ad una certificazione rilasciata, sotto la propria
  responsabilità, dal collaudatore o dalla commissione di
  collaudo in ordine all'entità e alla fondatezza della pretesa
  stessa.  In mancanza del collaudatore o della commissione di
  collaudo, alla dichiarazione di cui sopra provvede, sotto
  propria responsabilità, la direzione dei lavori (direttore
  lavori, ingegnere capo).  La definizione delle controversie
  consegue all'accettazione dell'appaltatore dell'importo non
  superiore al 40 per cento della somma certificata dal
  collaudatore o dalla direzione dei lavori.  In caso di
  discordanza dell'ammontare tra la dichiarazione del
  collaudatore e quella della direzione dei lavori, il calcolo
  viene effettuato sulla cifra più favorevole per la stazione
  appaltante.
        5-quinquies.  Il commissario liquidatore provvede,
  entro la data di cessazione della gestione commissariale,
  all'esame delle istanze pervenute, secondo l'ordine
  cronologico di presentazione e anche in deroga alle
  disposizioni vigenti in materia, assistito da un avvocato
  dello Stato.  Il commissario liquidatore comunica l'avvenuta
  definizione alla Cassa depositi e prestiti, che provvede al
  pagamento degli importi concordati.
        5-sexies.  Qualora l'istanza di definizione bonaria
  abbia ad oggetto un giudizio pendente sia davanti al giudice
  ordinario che dinanzi agli arbitri, il giudizio stesso rimane
  sospeso fino alla definizione del procedimento di cui ai commi
  5- bis,  5- ter,  5- quater  e
  5- quinquies.
  Nel caso sia stata promossa l'esecuzione forzata in base ad
  una sentenza provvisoriamente esecutiva o ad un lodo
  arbitrale, la sospensione opera anche nei confronti del
  procedimento esecutivo.  L'avvenuta definizione bonaria, il cui
  importo si intende comprensivo anche delle spese di giudizio e
  degli onorari di difesa, estingue il giudizio pendente.  Alla
  chiusura del contenzioso per il quale non sia stata presentata
  istanza di definizione transattiva, nonché alla definizione
  delle istanze non esaminate dal commissario liquidatore alla
  data del 31 dicembre 1993, provvederà il Ministero dei lavori
  pubblici.".
      2.  La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad
  anticipare le somme occorrenti nei limiti degli importi
  definiti con deliberazione CIPE del 21 settembre 1993, secondo
  le modalità e condizioni stabilite dall'articolo 8, comma 7,
  del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96.
      3.  I mutui previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge
  23 gennaio 1992, n.32, nonché dall'articolo 1, comma 8, del
  decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.488, possono
  essere contratti anche con la Cassa
 
                               Pag. 9
 
  depositi e prestiti, che all'uopo potrà utilizzare le
  disponibilità del fondo di riserva, nonché con la Banca
  europea per gli investimentiBEI.
 
DATA=940411 FASCID=DDL12-48 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0048 TOTPAG=0023 TOTDOC=0021 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0007 RIGINIZ=024 PAGFIN=0009 RIGFIN=004 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=004800 00 FASCIDC=12DDL0048 SORTNAV=0004800 000 00000 ZZDDLC48 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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