| 1. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993,
n.96, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
" 5-bis. Per i progetti speciali e le opere di cui
al comma 1, per i quali, in attuazione della delibera CIPE 8
aprile 1987, n.157, sia stato già disposto il trasferimento a
regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi
di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale, la
competenza per la definizione dei relativi rapporti è
attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le modalità di
cui all'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qualora, per
detti progetti ed opere, alla data di entrata in vigore del
presente decreto sia in atto una procedura contenziosa, ovvero
sussistano pretese di maggiori
(*) Vedi anche il successivo avviso di rettifica
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile
1994.
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compensi a qualsiasi titolo, il trasferimento alla Cassa
depositi e prestiti avviene solo a contenzioso definito.
5-ter. Il commissario liquidatore provvede, in nome
e per conto del soggetto cui l'opera risulta trasferita, per
una definizione bonaria delle controversie aventi ad oggetto i
progetti speciali e le opere di cui al comma 5- bis, per
i quali gli appaltatori abbiano formulato apposita istanza
entro il 15 settembre 1993, sulla base dei criteri fissati al
comma 5- quater.
5-quater. Ai fini della definizione bonaria di cui
al comma 5- ter, l'importo oggetto di transazione viene
determinato tenendo conto delle pretese di maggiori compensi
già presentati all'Agenzia alla data del 27 aprile 1993, in
base ad una certificazione rilasciata, sotto la propria
responsabilità, dal collaudatore o dalla commissione di
collaudo in ordine all'entità e alla fondatezza della pretesa
stessa. In mancanza del collaudatore o della commissione di
collaudo, alla dichiarazione di cui sopra provvede, sotto
propria responsabilità, la direzione dei lavori (direttore
lavori, ingegnere capo). La definizione delle controversie
consegue all'accettazione dell'appaltatore dell'importo non
superiore al 40 per cento della somma certificata dal
collaudatore o dalla direzione dei lavori. In caso di
discordanza dell'ammontare tra la dichiarazione del
collaudatore e quella della direzione dei lavori, il calcolo
viene effettuato sulla cifra più favorevole per la stazione
appaltante.
5-quinquies. Il commissario liquidatore provvede,
entro la data di cessazione della gestione commissariale,
all'esame delle istanze pervenute, secondo l'ordine
cronologico di presentazione e anche in deroga alle
disposizioni vigenti in materia, assistito da un avvocato
dello Stato. Il commissario liquidatore comunica l'avvenuta
definizione alla Cassa depositi e prestiti, che provvede al
pagamento degli importi concordati.
5-sexies. Qualora l'istanza di definizione bonaria
abbia ad oggetto un giudizio pendente sia davanti al giudice
ordinario che dinanzi agli arbitri, il giudizio stesso rimane
sospeso fino alla definizione del procedimento di cui ai commi
5- bis, 5- ter, 5- quater e
5- quinquies.
Nel caso sia stata promossa l'esecuzione forzata in base ad
una sentenza provvisoriamente esecutiva o ad un lodo
arbitrale, la sospensione opera anche nei confronti del
procedimento esecutivo. L'avvenuta definizione bonaria, il cui
importo si intende comprensivo anche delle spese di giudizio e
degli onorari di difesa, estingue il giudizio pendente. Alla
chiusura del contenzioso per il quale non sia stata presentata
istanza di definizione transattiva, nonché alla definizione
delle istanze non esaminate dal commissario liquidatore alla
data del 31 dicembre 1993, provvederà il Ministero dei lavori
pubblici.".
2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad
anticipare le somme occorrenti nei limiti degli importi
definiti con deliberazione CIPE del 21 settembre 1993, secondo
le modalità e condizioni stabilite dall'articolo 8, comma 7,
del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96.
3. I mutui previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge
23 gennaio 1992, n.32, nonché dall'articolo 1, comma 8, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.488, possono
essere contratti anche con la Cassa
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depositi e prestiti, che all'uopo potrà utilizzare le
disponibilità del fondo di riserva, nonché con la Banca
europea per gli investimentiBEI.
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