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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6866
DDL0573-0006
Relazione Camera n. 573-A (DDL12-573-A)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C573A. TESTIPDL
...C573A.
...DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (TESTO A FRONTE) ... (omissis) ...
Pag. 6 Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZAL ZZDDLC573A ZZ12 ZZDC ZZRM
        All'articolo 1:
        al comma 3, il primo periodo è sostituito dal
  seguente:  "Il trattamento straordinario di integrazione
  salariale è concesso con decreto del Ministro del lavoro e
  della previdenza sociale entro quaranta giorni dalla richiesta
  nel caso di crisi aziendale ed entro centoventi giorni dalla
  richiesta nel caso di ristrutturazione, riorganizzazione e
  conversione aziendale";
          al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente
  periodo:  "Le domande di proroga semestrale del trattamento
  straordinario di integrazione salariale devono essere
  presentate al medesimo ufficio al quale è stata presentata
  l'istanza di primo riconoscimento";
          il comma 5 è sostituito dal seguente:
      "5.  Il secondo comma dell'articolo unico della legge 13
  agosto 1980, n. 427, è sostituito dal seguente:
      "L'importo di integrazione salariale sia per gli operai
  che per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario di
  ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non
  può superare:  a)  l'importo mensile di lire 1.248.021;
  b)  l'importo mensile di lire 1.500.000 quando la
  retribuzione di riferimento per il calcolo dell'integrazione
  medesima, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è
  superiore a lire 2.700.000 mensili.  Detti importi massimi
  vanno comunque rapportati alle ore di integrazione
  autorizzate.  Con effetto dal 1^ gennaio di ciascun anno, a
  partire dal 1995, gli importi di integrazione salariale di cui
  alle lettere  a)  e  b),  nonché la retribuzione
  mensile di riferimento di cui alla medesima lettera  b),
  sono aumentati nella misura dell'80 per cento dell'aumento
  derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei
  prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
  impiegati."";
          al comma 7, le parole:  "si applica ai dipendenti
  delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia, anche se
  costituite in forma cooperativa, addetti in modo prevalente e
  continuativo"  sono sostituite dalle seguenti:  "si
  applica ai dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi
  di pulizia e, se costituite in forma cooperativa, anche ai
  soci lavoratori, addetti in modo prevalente e
  continuativo".
 
                               Pag. 7
 
        All'articolo 2:
          al comma 1, capoverso, primo periodo, le parole:
  "dello stesso settore di attività"  sono sostituite dalle
  seguenti:  "dello stesso o di diverso settore di attività";
  e l'ultimo periodo è soppresso;
          al comma 2, le parole:  "Si applica la
  disposizione di cui al secondo periodo del citato comma"
  sono soppresse;
          dopo il comma 2, è inserito il seguente:
      "2- bis.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
  applicano anche nei casi di assunzioni regolate dall'articolo
  25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.  La
  disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei casi di
  assunzioni avvenute ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del
  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".
        All'articolo 3:
          al comma 1, le parole:  "31 dicembre 1994"  sono
  sostituite dalle seguenti:  "31 dicembre 1995".
        All'articolo 5:
          al comma 1, dopo le parole:   "lavoratori occupati
  nell'unità produttiva"  sono inserite le seguenti:  "e
  destinatari della normativa sulle integrazioni salariali".
        All'articolo 8:
        dopo il comma 1, è inserito il seguente:
      "1- bis.  Le disposizioni di cui al comma 1 si
  applicano anche ai lavoratori dipendenti, alla data del 1^
  gennaio 1993, dalle imprese indicate nel medesimo comma e
  successivamente collocati in mobilità ai sensi dell'articolo
  7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che non
  abbiano fatto richiesta, alla data di entrata in vigore della
  legge di conversione del presente decreto, di corresponsione
  anticipata dell'indennità ai sensi dell'articolo 7, comma 5,
  della medesima legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero che
  vengano licenziati per cessazione o riduzione di attività
  entro il 31 dicembre 1994 senza aver maturato i requisiti
  contributivi necessari per il pensionamento di anzianità";
          al comma 2, dopo le parole:  "lavoratori
  interessati"  sono inserite le seguenti:  "ai sensi del
  comma 1, ed all'Istituto nazionale della previdenza sociale
  (INPS) dai lavoratori interessati ai sensi del comma
  1- bis ".
        All'articolo 10:
        al comma 7, primo periodo, le parole:  "gestione di
  cui al comma 5"  sono sostituite dalle seguenti:
  "gestione di cui al comma 6";  e dopo il primo periodo, è
  inserito il seguente:  "Tali importi sono determinati
 
                               Pag. 8
 
  assumendo quale data di decorrenza l'ottavo giorno successivo
  al licenziamento ovvero l'ottavo giorno successivo alla
  cessazione della corresponsione dell'indennità di mancato
  preavviso".
        All'articolo 12:
          il comma 7 è sostituito dal seguente:
      "7.  Il termine previsto dall'articolo 13, comma 2, della
  legge 31 gennaio 1992, n. 59, è fissato al 31 dicembre
  1994".
        All'articolo 14:
          al comma 1, primo periodo, le parole:  "o
  temporaneamente non perseguibili con il proprio personale"
  sono soppresse; e dopo il terzo periodo sono inseriti i
  seguenti:  "Per lavori socialmente utili si intendono quelli
  rivolti a settori innovativi quali: i beni culturali, la
  manutenzione ambientale, il recupero urbano, la ricerca, la
  formazione e la riqualificazione professionale, il sostegno
  alla piccola e media impresa in tema di erogazione di servizi
  e di sostegno alla commercializzazione e all'esportazione, i
  servizi alla persona.  I lavori socialmente utili devono avere
  carattere di effettiva straordinarietà e devono essere a
  termine";
          al comma 3, il quarto periodo è sostituito dal
  seguente:  "L'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione ai
  sensi del comma 2 comporta la perdita del trattamento di
  integrazione salariale o di mobilità; per i rifiuti espressi
  entro il 31 luglio 1994 la perdita del trattamento di
  integrazione salariale è limitata al periodo corrispondente
  alla prevista durata dell'assegnazione stessa";  ed è
  aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "La perdita del
  trattamento di cui al presente comma non può essere disposta
  quando il lavoratore adduce giustificati motivi di rifiuto
  ovvero quando le attività offerte si svolgono in un luogo
  distante più di 50 chilometri".
        All'articolo 16:
          il comma 3 è sostituito dal seguente:
      "3.  I lavoratori assunti con contratto di formazione e
  lavoro di cui alle lettere  a)  e  b)  del comma 2
  possono essere inquadrati ad un livello inferiore a quello di
  destinazione";
          al comma 14, primo periodo, dopo le parole:  "ad
  eccezione del comma 1, primo periodo,"  sono inserite le
  seguenti:  "e del comma 12,".
 
                               Pag. 9
 
        All'articolo 19:
          al comma 1, le parole:  "il termine del 30
  novembre 1993, previsto dall'articolo 1, comma 1, del predetto
  decreto-legge è differito"  sono sostituite dalle seguenti:
  "il termine del 30 novembre 1993, previsto dall'articolo 1,
  comma 1, del predetto decreto-legge e quello del 31 dicembre
  1993, previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 11
  luglio 1988, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 5 agosto 1988, n. 337, sono differiti".
 
DATA=940520 FASCID=DDL12-573-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0573 TOTPAG=0035 TOTDOC=0027 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= FDC PAGINIZ=0006 RIGINIZ=001 PAGFIN=0009 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=057300A00 FASCIDC=12DDL0573 A SORTNAV=0057300A000 00000 ZZDDLC573A NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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