| All'articolo 1:
al comma 3, il primo periodo è sostituito dal
seguente: "Il trattamento straordinario di integrazione
salariale è concesso con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale entro quaranta giorni dalla richiesta
nel caso di crisi aziendale ed entro centoventi giorni dalla
richiesta nel caso di ristrutturazione, riorganizzazione e
conversione aziendale";
al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le domande di proroga semestrale del trattamento
straordinario di integrazione salariale devono essere
presentate al medesimo ufficio al quale è stata presentata
l'istanza di primo riconoscimento";
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il secondo comma dell'articolo unico della legge 13
agosto 1980, n. 427, è sostituito dal seguente:
"L'importo di integrazione salariale sia per gli operai
che per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario di
ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non
può superare: a) l'importo mensile di lire 1.248.021;
b) l'importo mensile di lire 1.500.000 quando la
retribuzione di riferimento per il calcolo dell'integrazione
medesima, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è
superiore a lire 2.700.000 mensili. Detti importi massimi
vanno comunque rapportati alle ore di integrazione
autorizzate. Con effetto dal 1^ gennaio di ciascun anno, a
partire dal 1995, gli importi di integrazione salariale di cui
alle lettere a) e b), nonché la retribuzione
mensile di riferimento di cui alla medesima lettera b),
sono aumentati nella misura dell'80 per cento dell'aumento
derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati."";
al comma 7, le parole: "si applica ai dipendenti
delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia, anche se
costituite in forma cooperativa, addetti in modo prevalente e
continuativo" sono sostituite dalle seguenti: "si
applica ai dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi
di pulizia e, se costituite in forma cooperativa, anche ai
soci lavoratori, addetti in modo prevalente e
continuativo".
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All'articolo 2:
al comma 1, capoverso, primo periodo, le parole:
"dello stesso settore di attività" sono sostituite dalle
seguenti: "dello stesso o di diverso settore di attività";
e l'ultimo periodo è soppresso;
al comma 2, le parole: "Si applica la
disposizione di cui al secondo periodo del citato comma"
sono soppresse;
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2- bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano anche nei casi di assunzioni regolate dall'articolo
25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. La
disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei casi di
assunzioni avvenute ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: "31 dicembre 1994" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1995".
All'articolo 5:
al comma 1, dopo le parole: "lavoratori occupati
nell'unità produttiva" sono inserite le seguenti: "e
destinatari della normativa sulle integrazioni salariali".
All'articolo 8:
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1- bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano anche ai lavoratori dipendenti, alla data del 1^
gennaio 1993, dalle imprese indicate nel medesimo comma e
successivamente collocati in mobilità ai sensi dell'articolo
7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che non
abbiano fatto richiesta, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, di corresponsione
anticipata dell'indennità ai sensi dell'articolo 7, comma 5,
della medesima legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero che
vengano licenziati per cessazione o riduzione di attività
entro il 31 dicembre 1994 senza aver maturato i requisiti
contributivi necessari per il pensionamento di anzianità";
al comma 2, dopo le parole: "lavoratori
interessati" sono inserite le seguenti: "ai sensi del
comma 1, ed all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) dai lavoratori interessati ai sensi del comma
1- bis ".
All'articolo 10:
al comma 7, primo periodo, le parole: "gestione di
cui al comma 5" sono sostituite dalle seguenti:
"gestione di cui al comma 6"; e dopo il primo periodo, è
inserito il seguente: "Tali importi sono determinati
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assumendo quale data di decorrenza l'ottavo giorno successivo
al licenziamento ovvero l'ottavo giorno successivo alla
cessazione della corresponsione dell'indennità di mancato
preavviso".
All'articolo 12:
il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 2, della
legge 31 gennaio 1992, n. 59, è fissato al 31 dicembre
1994".
All'articolo 14:
al comma 1, primo periodo, le parole: "o
temporaneamente non perseguibili con il proprio personale"
sono soppresse; e dopo il terzo periodo sono inseriti i
seguenti: "Per lavori socialmente utili si intendono quelli
rivolti a settori innovativi quali: i beni culturali, la
manutenzione ambientale, il recupero urbano, la ricerca, la
formazione e la riqualificazione professionale, il sostegno
alla piccola e media impresa in tema di erogazione di servizi
e di sostegno alla commercializzazione e all'esportazione, i
servizi alla persona. I lavori socialmente utili devono avere
carattere di effettiva straordinarietà e devono essere a
termine";
al comma 3, il quarto periodo è sostituito dal
seguente: "L'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione ai
sensi del comma 2 comporta la perdita del trattamento di
integrazione salariale o di mobilità; per i rifiuti espressi
entro il 31 luglio 1994 la perdita del trattamento di
integrazione salariale è limitata al periodo corrispondente
alla prevista durata dell'assegnazione stessa"; ed è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La perdita del
trattamento di cui al presente comma non può essere disposta
quando il lavoratore adduce giustificati motivi di rifiuto
ovvero quando le attività offerte si svolgono in un luogo
distante più di 50 chilometri".
All'articolo 16:
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. I lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro di cui alle lettere a) e b) del comma 2
possono essere inquadrati ad un livello inferiore a quello di
destinazione";
al comma 14, primo periodo, dopo le parole: "ad
eccezione del comma 1, primo periodo," sono inserite le
seguenti: "e del comma 12,".
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All'articolo 19:
al comma 1, le parole: "il termine del 30
novembre 1993, previsto dall'articolo 1, comma 1, del predetto
decreto-legge è differito" sono sostituite dalle seguenti:
"il termine del 30 novembre 1993, previsto dall'articolo 1,
comma 1, del predetto decreto-legge e quello del 31 dicembre
1993, previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 11
luglio 1988, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 agosto 1988, n. 337, sono differiti".
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