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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6868
DDL0573-0008
Relazione Camera n. 573-A (DDL12-573-A)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C573A. TESTIPDL
...C573A.
...Decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994. Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC573A ZZ12 ZZDL ZZRM
    (Norme in materia di cassa integrazione guadagni). 
      1.  Il Comitato interministeriale per la programmazione
  economica (CIPE) periodicamente esamina, anche ai fini della
  programmazione delle risorse a sostegno del reddito dei
  lavoratori, l'andamento occupazionale, sia sul piano
  congiunturale sia su quello strutturale, con riferimento ai
  settori produttivi e alle aree territoriali e detta, su
  proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, i
  criteri generali per la gestione degli interventi di
  trattamento straordinario di integrazione salariale.
 
                              Pag. 11
 
      2.  In attesa dell'entrata in vigore dei regolamenti di
  cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n.
  537, sono attribuite al Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale le competenze del soppresso Comitato interministeriale
  per il coordinamento della politica industriale (CIPI) in
  materia di trattamento straordinario di integrazione
  salariale.  Il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della
  legge 28 febbraio 1986, n. 41, presieduto da un dirigente
  generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
  in posizione di fuori ruolo, opera presso il predetto
  Ministero ed elabora con periodicità trimestrale relazioni
  sull'andamento degli interventi di cassa integrazione
  salariale.  Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
  anche sulla base degli elementi forniti dal comitato tecnico,
  riferisce semestralmente al CIPE sull'andamento dell'utilizzo
  delle risorse destinate al finanziamento degli interventi a
  sostegno del reddito dei lavoratori.
      3.  Il trattamento di integrazione salariale per crisi
  aziendale è concesso con decreto del Ministro del lavoro e
  della previdenza sociale entro quaranta giorni dalla richiesta
  del trattamento.  A tal fine l'esame congiunto di cui
  all'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, si svolge
  presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima
  occupazione.  Il predetto ufficio, ricevuta la richiesta del
  trattamento, la trasmette immediatamente, con le proprie
  valutazioni, al Ministero del lavoro e della previdenza
  sociale, nonché alla commissione regionale per l'impiego
  perché questa, con l'assistenza tecnica dell'agenzia per
  l'impiego, possa esprimere motivato parere entro venti giorni.
  Nel caso in cui l'esame congiunto riguardi unità produttive
  ubicate in diverse province della stessa regione o in più
  regioni, esso si svolge, rispettivamente, presso l'ufficio
  regionale del lavoro e della massima occupazione o presso la
  Direzione generale dei rapporti di lavoro del Ministero del
  lavoro e della previdenza sociale.
      4.  Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991,
  n. 223, è sostituito dal seguente:
      "3.  La durata dei programmi di ristrutturazione,
  riorganizzazione o conversione aziendale non può essere
  superiore a due anni.  Il Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale ha facoltà di concedere due proroghe,
  ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra
  i predetti programmi che presentino una particolare
  complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei
  processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della
  rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti programmi
  comportano con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed
  alla sua articolazione sul territorio.".
      5.  Con effetto dal 1^ gennaio 1994, l'importo massimo di
  integrazione salariale ai sensi dell'articolo unico, secondo
  comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, è elevato a lire
  1.500.000 lorde mensili quando la retribuzione di riferimento
  per il calcolo della integrazione medesima, comprensiva dei
  ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a lire 2.700.000
  mensili.  All'articolo unico, secondo comma, della legge 13
  agosto 1980, n. 427, le parole: "dell'aumento dell'indennità
  di contingenza dei lavoratori dipendenti maturato nell'anno
  precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dell'aumento
  derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei
  prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
  impiegati.".
 
                              Pag. 12
 
      6.  Le disposizioni in materia di diritto a trattamenti
  pensionistici di anzianità di cui al comma 2- bis
  dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n.
  384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
  1992, n. 438, e di cui all'articolo 11, comma 8, della legge
  24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano, oltre che nei casi
  di cui al comma 2, lettere  a)  e  b),  dell'articolo
  1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ai
  lavoratori che fruiscono dei trattamenti di cassa integrazione
  guadagni straordinaria e di mobilità.
      7.  A decorrere dal 1^ gennaio 1994 la disciplina del
  trattamento straordinario di integrazione salariale si applica
  ai dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di
  pulizia, anche se costituite in forma cooperativa, addetti in
  modo prevalente e continuativo allo svolgimento delle attività
  appaltate.  Il trattamento di integrazione salariale è concesso
  nei casi in cui i predetti lavoratori siano sospesi dal lavoro
  o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in
  conseguenza della riduzione delle attività appaltate ove
  connessa all'attuazione, da parte dell'appaltante, di
  programmi di crisi aziendale, o di programmi di
  ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale,
  che abbiano dato luogo all'applicazione del trattamento a
  carico della cassa integrazione guadagni straordinaria.
 
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