| 1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3
aprile 1993, n.96, e successive modificazioni e integrazioni,
è sostituito dal seguente:
" 2. La prosecuzione ed il completamento degli
interventi non revocati avviene sulla base della situazione di
fatto e di diritto esistente, restando esclusa ogni
possibilità di proroghe ai termini di chiusura della
convenzione che non siano giustificate da cause di forza
maggiore, nonché di variazioni progettuali che comportino
modifiche essenziali alla natura delle opere affidate ovvero
opere complementari o aggiuntive all'opera stessa; le
variazioni progettuali regolarmente approvate, che non
comportino modifiche essenziali alla natura delle opere e non
arrechino pregiudizio alla qualità delle stesse, sono
consentite purché nell'ambito dell'importo previsto in
convenzione; le proroghe richieste anteriormente alla data del
15 aprile 1993 e sulle quali non si sia pronunciata
l'amministrazione, si considerano assentite per il periodo
richiesto. Per gli interventi non revocati ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493, i termini previsti dalle relative convenzioni
decorrono dalla entrata in vigore della citata legge n. 493
del 1993.".
2. Il comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3
aprile 1993, n.96, e successive modificazioni e integrazioni,
è sostituito dal seguente:
" 6. Gli interventi di cui al presente articolo sono
proseguiti e completati secondo le disposizioni legislative,
regolamentari ed i provvedimenti applicabili a ciascuno di
essi salvo per le erogazioni che saranno effettuate secondo le
procedure vigenti per i mutui della Cassa depositi e
prestiti.".
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