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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6870
DDL0573-0010
Relazione Camera n. 573-A (DDL12-573-A)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C573A. TESTIPDL
...C573A.
...Decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994. Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.
Articolo 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC573A ZZ12 ZZDL ZZRM
             (Trattamenti di disoccupazione). 
      1.  La percentuale di commisurazione dell'importo del
  trattamento ordinario di disoccupazione è elevata al 27 per
  cento dal 1^ gennaio 1994 al 30 giugno 1994 e al 30 per cento
  dal 1^ luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
      2.  La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo
  unico, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e
  all'articolo 1, comma 5, trova applicazione anche al
  trattamento ordinario di disoccupazione avente decorrenza
  successiva alla data di entrata in vigore del presente
  decreto.
      3.  Nel caso di attuazione di programma di trattamento
  straordinario di integrazione salariale, i lavoratori edili
  licenziati ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio
  1991, n. 223, i quali abbiano una anzianità aziendale di
  almeno trentasei mesi, di cui almeno ventiquattro
 
                              Pag. 14
 
  di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i
  periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie,
  festività ed infortuni, hanno diritto al trattamento di
  disoccupazione speciale previsto dall'articolo 11, comma 2,
  della citata legge n. 223 del 1991.
      4.  Per i lavoratori di cui al comma 3 e per quelli di cui
  all'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
  aventi i medesimi requisiti previsti al comma 3, licenziati
  successivamente alla data di entrata in vigore del presente
  decreto ed entro il 31 dicembre 1994 da imprese edili, trovano
  applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5, 6
  e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, anche al di là dei
  limiti territoriali ivi previsti.
 
DATA=940520 FASCID=DDL12-573-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0573 TOTPAG=0035 TOTDOC=0027 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0007 COMM= DL PAGINIZ=0013 RIGINIZ=033 PAGFIN=0014 RIGFIN=014 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=057300A00 FASCIDC=12DDL0573 A SORTNAV=0057300A000 00000 ZZDDLC573A NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0007 NDOC0007



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