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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6873
DDL0573-0013
Relazione Camera n. 573-A (DDL12-573-A)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.17 dello stampato)
...C573A. TESTIPDL
...C573A.
...Decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994. Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.
Articolo 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC573A ZZ12 ZZDL ZZRM
     (Misure sperimentali in materia di occupazione). 
      1.  In via sperimentale, al fine di promuovere il metodo
  consensuale di gestione dei problemi del mercato del lavoro
  finalizzato a difendere e ad incrementare i livelli
  occupazionali, alle imprese di cui al comma 2 è riconosciuto
  il beneficio dello sgravio totale o parziale
 
                              Pag. 18
 
  degli oneri previdenziali ed assistenziali per i lavoratori
  assunti ad incremento dei livelli occupazionali.
      2.  Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto alle
  imprese, appartenenti a settori interessati da crisi
  occupazionale, che danno attuazione a piani occupazionali
  concordati tra le organizzazioni nazionali di categoria
  maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di
  lavoro approvati con decreto del Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro
  entro il 31 dicembre 1995.  Il beneficio è riconosciuto, per un
  periodo determinato nel medesimo decreto, per i lavoratori
  assunti, in attuazione del piano, successivamente alla data
  della sua approvazione.  Il beneficio può essere concesso anche
  ad imprese di nuova costituzione purché ricorrano le
  condizioni di cui al comma 4- bis  dell'articolo 8 della
  legge 23 luglio 1991, n. 223, aggiunto dal comma 1
  dell'articolo 2.
      3.  Sono escluse dal beneficio di cui al comma 1 le
  imprese che nei dodici mesi precedenti all'assunzione hanno
  effettuato riduzioni di personale.
      4.  I piani ed il decreto di cui al comma 2 stabiliscono
  termini, modalità e condizioni del beneficio di cui al comma
  1, che è concesso tenendo conto delle risorse finanziarie
  relative ai benefici previsti dall'ordinamento, a favore dei
  datori di lavoro, in caso di assunzione dei lavoratori
  iscritti nelle liste di mobilità o che fruiscono del
  trattamento straordinario di integrazione salariale.  Il
  beneficio è concesso, eventualmente per la parte aggiuntiva
  alle predette risorse finanziarie, nei limiti delle risorse
  preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo previsto
  dall'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n.
  537.
 
DATA=940520 FASCID=DDL12-573-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0573 TOTPAG=0035 TOTDOC=0027 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0007 COMM= DL PAGINIZ=0017 RIGINIZ=053 PAGFIN=0018 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=17 PAGEFIN=18 SORTRES= SORTDDL=057300A00 FASCIDC=12DDL0573 A SORTNAV=0057300A000 00000 ZZDDLC573A NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0007 NDOC0007



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