| 1. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993,
n.96, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
" 5-septies. Le funzioni demandate al commissario
liquidatore, ai sensi dell'articolo 19, limitatamente alle
opere ed ai progetti di cui al comma 1, sono attribuite, a
decorrere dalla cessazione dell'attività del commissario
liquidatore stesso, al Ministero dei lavori pubblici che vi
provvede tramite il commissario ad acta, fino alla data
del 30 giugno 1994. Decorso tale termine il Ministero dei
lavori pubblici assume la diretta gestione delle attività.
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5-octies. Per la definizione delle attività
previste dai commi 2, 3, 4 e 5- septies, nonché
dall'articolo 10, in favore del commissario ad acta
possono essere disposte apposite aperture di credito. I
relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai
limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440; qualora gli stessi non siano
estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi
possono essere trasportati a quelli successivi.
5-novies. Per lo svolgimento delle proprie attività
il commissario ad acta si avvale anche degli uffici
decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori
pubblici.
5-decies. Per gli eventuali completamenti, nonché
per la realizzazione di nuovi interventi, il Ministero dei
lavori pubblici applica le disposizioni contenute nei regi
decreti 18 novembre 1923, n.2440, e 23 maggio 1924, n.827,
sulla contabilità generale dello Stato, e successive
integrazioni e modificazioni.
5-undecies. Gli oneri da definire con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, per i compensi del commissario ad acta, nonché
per i componenti della commissione consultiva nominata con
decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 1^ settembre
1993 e per non più di cinque consulenti giuridici, da
utilizzare per la definizione del contenzioso, sono a carico
del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5.".
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