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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6882
DDL0573-0022
Relazione Camera n. 573-A (DDL12-573-A)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.22 (che inizia a pag.29 dello stampato)
...C573A. TESTIPDL
...C573A.
...Decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994. Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.
Pag. 29 Articolo 15.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC573A ZZ12 ZZDL ZZRM
  (Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi
                       di occupazione).
        1.  Nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge
  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per
  l'impiego e di intesa con le regioni interessate, realizza,
  per gli anni 1994 e 1995, piani mirati a promuovere
  l'inserimento professionale dei giovani di età compresa tra i
  19 e 32 anni e fino a 35 anni per i disoccupati di lunga
  durata iscritti nelle liste di collocamento.  I piani sono
  attuati attraverso:
          a)  progetti che prevedono lo svolgimento di
  lavori socialmente utili, nonché la partecipazione ad
  iniziative formative volte al recupero dell'istruzione di
  base, alla qualificazione professionale dei soggetti già in
  possesso del diploma di scuola secondaria inferiore, alla
  formazione di secondo livello per giovani già in possesso del
  diploma di scuola secondaria superiore;
          b)  progetti che prevedono periodi di formazione e
  lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure
  professionalmente qualificate.
      2.  I progetti di cui al comma 1, lettera  a),  per la
  parte relativa al programma dei lavori socialmente utili, sono
  disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 14.  La
  parte relativa al programma formativo deve essere formulata e
  svolta in raccordo con le istituzioni competenti.
      3.  I progetti di cui al comma 1, lettera  b),
  possono essere realizzati quando vengano previsti da accordi
  stipulati da organizzazioni sindacali rappresentate nella
  commissione regionale per l'impiego con associazioni di datori
  di lavoro, ovvero ordini professionali.  Essi sono svolti sulla
  base di convenzioni predisposte dall'agenzia per l'impiego e
  stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale
  con le associazioni datoriali, ovvero ordini professionali,
  firmatari dei predetti accordi.
      4.  La partecipazione del giovane ai progetti di cui al
  presente articolo non può essere superiore alle ottanta ore
  mensili per un periodo massimo di dodici mesi.  Per ogni ora di
  formazione svolta e di attività prestata al giovane è
  corrisposta un'indennità pari a lire 7.500.  Al pagamento
  dell'indennità provvede mensilmente l'ufficio provinciale del
  lavoro e della massima occupazione, eventualmente avvalendosi
  della rete di sportelli bancari o postali all'uopo
  convenzionati.  La metà del costo della indennità, esclusa
  quella relativa alle ore di formazione, è a carico del
  soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa secondo
  modalità previste dalla convenzione.
      5.  Per i progetti di cui al comma 1, lettera  b),  il
  Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina i
  limiti del ricorso all'istituto in rapporto al numero dei
  dipendenti del soggetto presso cui è svolta l'esperienza
  lavorativa e nel caso in cui quest'ultimo non abbia proceduto
  all'assunzione di almeno il sessanta per cento dei giovani
  utilizzati in analoghi progetti.
 
                              Pag. 30
 
      6.  L'utilizzazione dei giovani nei progetti di cui al
  comma 1, lettera  b),  non determina l'instaurazione di un
  rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste
  di collocamento e non preclude al datore di lavoro la
  possibilità di assumere il giovane, al termine
  dell'esperienza, con contratto di formazione e lavoro,
  relativamente alla stessa area professionale.  I medesimi
  progetti devono indicare idonee forme assicurative a carico
  del soggetto utilizzatore contro gli infortuni e le malattie
  professionali connessi allo svolgimento dell'attività
  lavorativa.
      7.  L'assegnazione del giovane avviene a cura delle
  sezioni circoscrizionali per l'impiego, sulla base dei criteri
  dettati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale nel
  decreto di cui all'articolo 14, comma 9.
      8.  Al finanziamento dei piani di cui al presente articolo
  si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate
  allo scopo nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma
  7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
 
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