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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6883
DDL0573-0023
Relazione Camera n. 573-A (DDL12-573-A)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.23 (che inizia a pag.30 dello stampato)
...C573A. TESTIPDL
...C573A.
...Decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994. Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.
Articolo 16.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC573A ZZ12 ZZDL ZZRM
   (Norme in materia di contratti di formazione e lavoro).
        1.  Possono essere assunti con contratto di formazione
  e lavoro i soggetti di età compresa tra sedici e trentadue
  anni.  Oltre ai datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma
  1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, possono
  stipulare contratti di formazione e lavoro anche gruppi di
  imprese, associazioni professionali, socio-culturali,
  sportive, fondazioni, nonché datori di lavoro iscritti agli
  albi professionali quando il progetto di formazione venga
  predisposto dagli ordini e collegi professionali ed
  autorizzato in conformità a quanto previsto al comma 7.
      2.  Il contratto di formazione e lavoro è definito secondo
  le seguenti tipologie:
          a)  contratto di formazione e lavoro mirato alla:
  1) acquisizione di professionalità intermedie; 2) acquisizione
  di professionalità elevate;
          b)  contratto di formazione e lavoro mirato ad
  agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza
  lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità
  professionali al contesto produttivo ed organizzativo.
      3.  I contratti collettivi nazionali di lavoro e gli
  accordi interconfederali possono prevedere che il lavoratore
  venga inquadrato a un livello inferiore a quello di
  destinazione.
      4.  La durata massima del contratto di formazione e lavoro
  non può superare i ventiquattro mesi per i contratti di cui
  alla lettera  a)  del comma 2 e i dodici mesi per i
  contratti di cui alla lettera  b)  del medesimo comma.
 
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      5.  I contratti di cui alla lettera  a),  numeri 1) e
  2), del comma 2 devono prevedere rispettivamente almeno
  ottanta e centotrenta ore di formazione da effettuarsi in
  luogo della prestazione lavorativa.  Il contratto di cui alla
  lettera  b)  del comma 2 deve prevedere una formazione
  minima non inferiore a 20 ore di base relativa alla disciplina
  del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, nonché
  alla prevenzione ambientale e antinfortunistica.  I contratti
  collettivi possono prevedere la non retribuibilità di
  eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione.
      6.  Per i contratti di cui alla lettera  a)  del comma
  2 continuano a trovare applicazione i benefici contributivi
  previsti dalle disposizioni vigenti in materia alla data di
  entrata in vigore del presente decreto.  Per i contratti di cui
  alla lettera  b)  del predetto comma 2 i medesimi benefici
  trovano applicazione subordinatamente alla trasformazione del
  rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente ad
  essa, per una durata pari a quella del contratto di formazione
  e lavoro così trasformato e in misura correlata al trattamento
  retributivo corrisposto nel corso del contratto di formazione
  medesimo.
      7.  Non sono soggetti alla procedura di approvazione da
  parte della competente autorità i progetti conformi al
  contenuto di decreti del Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale che definiscono gli obiettivi e le
  caratteristiche minime che l'attività formativa deve
  presentare relativamente a ciascun livello di inquadramento.
  Tali decreti sono emanati, sentita la commissione centrale per
  l'impiego, sulla base degli accordi collettivi o delle
  proposte formulate dagli enti bilaterali.  L'accertamento di
  mera conformità ai parametri determinati dai detti decreti è
  effettuato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima
  occupazione entro venti giorni dalla data di ricezione della
  domanda.  Decorso inutilmente tale termine il predetto
  accertamento si considera avvenuto.
      8.  All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre
  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
  dicembre 1984, n. 863, come modificato dall'articolo 9, comma
  1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 1^ giugno 1991, n. 169, dopo il
  primo periodo è inserito il seguente: "Nel caso in cui la
  delibera della commissione regionale per l'impiego non sia
  intervenuta nel termine di trenta giorni dalla loro
  presentazione, provvede il direttore dell'ufficio regionale
  del lavoro e della massima occupazione.".  Al medesimo articolo
  3, comma 3, sono soppresse le parole: "ovvero non sia
  intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro
  presentazione, la delibera della commissione regionale per
  l'impiego".
      9.  Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di
  cui al comma 2, lettera  a),  il datore di lavoro,
  utilizzando un modello predisposto, sentite le parti sociali,
  dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasmette
  alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per
  territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dal
  lavoratore interessato.  Le strutture competenti delle regioni
  possono accertare il livello di formazione acquisito dal
  lavoratore.  Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro
  di cui alla lettera  b)  del comma 2, il datore di lavoro
  rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.
 
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      10.  Qualora sia necessario per il raggiungimento degli
  obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei
  casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di
  imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in posizione
  di comando presso una pluralità di imprese, individuate nei
  progetti medesimi.  La titolarità del rapporto resta ferma in
  capo alle singole imprese.
      11.  La misura di cui al comma 6 dell'articolo 8 della
  legge 29 dicembre 1990, n. 407, è elevata al sessanta per
  cento.
      12.  I lavoratori assunti successivamente alla data del 19
  gennaio 1994, con contratto di formazione e lavoro sono
  inclusi nel computo dei limiti numerici previsti da leggi e
  contratti collettivi ad eccezione di quelli concernenti
  l'applicazione di norme ed istituti che prevedano l'accesso ad
  agevolazioni di carattere finanziario e creditizio.  Fino al 31
  gennaio 1995 detta inclusione opera nei confronti del 50 per
  cento del numero dei lavoratori assunti con contratto di
  formazione e lavoro.
      13.  Nella predisposizione dei progetti di formazione e
  lavoro devono essere rispettati i princìpi di non
  discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10
  aprile 1991, n. 125.
      14.  Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione
  del comma 1, primo periodo, non trovano applicazione nei
  confronti dei contratti di formazione e lavoro già stipulati
  alla data di entrata in vigore del presente decreto.  Esse, ad
  eccezione dei commi 1, primo periodo, 8, 11 e 15, non trovano
  inoltre applicazione nei confronti dei contratti di formazione
  e lavoro stipulati entro il 31 dicembre 1994, sulla base di
  progetti che alla data del 30 settembre 1994 risultino già
  approvati, presentati ovvero riconosciuti conformi ai sensi e
  per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 3, del
  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come
  modificato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 29
  marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge
  1^ giugno 1991, n. 169.  La disposizione dell'ultimo periodo
  dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 726 del
  1984, si applica fino all'emanazione dei decreti di cui al
  comma 7 e comunque non oltre il 30 settembre 1994.
      15.  Dalla tabella C annessa al decreto del Presidente
  della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, è eliminato il
  procedimento per l'approvazione dei progetti di formazione e
  lavoro da parte del Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale, previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge
  30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 19 dicembre 1984, n. 863.
 
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