| (Copertura finanziaria).
1. Per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 il fondo
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, è rifinanziato per lire 20 miliardi per
l'anno 1994 e per lire 80 miliardi per l'anno 1995. Al
relativo onere si provvede: quanto a lire 19 miliardi per
l'anno 1994, mediante corrispondente utilizzo delle
disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della
legge 21 dicembre 1978, n.
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845. Tali somme sono versate all'entrata di bilancio dello
Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale; quanto a lire un miliardo per l'anno 1994 ed a lire
80 miliardi per l'anno 1995, mediante la riduzione delle
disponibilità del fondo di cui all'articolo 11, comma 31,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, intendendosi
corrispettivamente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui ai
commi 31 e 32 del predetto articolo 11. Le somme non impegnate
in ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per le
medesime finalità, in quello successivo.
Capo III.
Norme in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di
sgravi contributivi.
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