Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6889
DDL0574-0002
Progetto di legge Camera n. 574 - testo presentato - (DDL12-574)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C574. TESTIPDL
...C574.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC574 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! -- Con la presente proposta di legge,
  approvata nella seduta pomeridiana del 4 febbraio 1993, il
  consiglio regionale della Sardegna intende compiere un passo
  fondamentale nell'opera di riforma dell'assetto istituzionale
  della regione, proponendo al Parlamento di introdurre nello
  Statuto di autonomia le modifiche necessarie per modellare la
  forma di governo della regione secondo un disegno nuovo, che
  articoli diversamente dal passato i rapporti fra gli organi
  fondamentali della regione e fra questi e il corpo
  elettorale.
    L'asse portante della proposta è rappresentato
  dall'elezione diretta del presidente della regione, che deve
  avvenire contemporaneamente a quella del consiglio regionale,
  in forme tali da consentire
  la scelta contestuale di un presidente e di una maggioranza
  consiliare.
    Le modalità di tale elezione dovranno essere definite con
  apposita legge regionale.
    A tale riguardo si tenga presente che nell'estate scorsa è
  stato approvato, con la legge regionale 27 agosto 1992, n. 16,
  un corpo organico di modifiche alla legge per l'elezione del
  consiglio regionale, che si colloca già nella prospettiva di
  riforma che oggi si propone, prevedendo - pur nel rispetto del
  vincolo proporzionale imposto dall'articolo 16 dello Statuto -
  un meccanismo atto a favorire la formazione di coalizioni
  alternative e di una definita maggioranza di governo.
    La legge prevede, infatti, che un quinto dei seggi sia
  assegnato in una circoscrizione regionale e che le
 
                               Pag. 2
 
  liste in essa presentate siano accompagnate da un documento
  programmatico e dall'indicazione di un candidato alla
  presidenza della giunta.  Inoltre, il metodo di riparto dei
  seggi assegnati alla circoscrizione regionale incentiva la
  presentazione di liste di coalizione, pur escludendo premi di
  maggioranza che sarebbero incompatibili col già ricordato
  articolo 16 dello Statuto.
    Con l'articolo 2 della proposta si attribuisce al
  presidente della regione il potere di nomina e revoca degli
  assessori e si elimina il voto di fiducia previsto
  dall'attuale articolo 37 dello Statuto.  Anche in questo caso
  un'apposita legge regionale dovrà disciplinare il potere
  presidenziale di nomina e revoca degli assessori.
    L'articolo 3 disciplina il caso in cui il presidente della
  regione debba essere sostituito nel corso della legislatura.
  Il caso comprende in realtà due distinte fattispecie: l'una
  richiede un atto d'iniziativa del consiglio regionale - che,
  col voto dei due terzi dei suoi componenti, accerta
  l'impedimento permanente del presidente della regione o gli
  imputa gravi violazioni dell'ordinamento o comunque atti che,
  a prescindere dalla loro formale legittimità, unilateralmente
  creino una situazione di blocco dell'ordinata vita
  istituzionale della regione - e si perfeziona con la motivata
  decisione del Presidente della Repubblica; l'altra fattispecie
  viene, invece, a determinarsi o per fatto naturale o per atto
  d'iniziativa del presidente della regione, che rinunzia alla
  carica.  Poiché l'ipotesi dell'elezione diretta di un nuovo
  presidente della regione, svincolata dalla contestualità con
  l'elezione del consiglio, contrasta col sistema prescelto, e
  poiché, d'altra parte, i casi in questione, non traendo
  origine da un insanabile conflitto politico di carattere
  bilaterale fra presidente e consiglio, non giustificano il
  contestuale scioglimento di quest'ultimo, si ritiene che nelle
  circostanze di cui sopra debba essere il consiglio ad eleggere
  un nuovo presidente della regione per la parte residua della
  legislatura.
    Nell'articolo 4 è previsto il caso in cui si venga a creare
  un insanabile conflitto politico fra presidente della regione
  e consiglio regionale.  Questa eventualità dovrebbe, in linea
  di massima, essere prevenuta dal sistema di contestuale
  elezione del presidente della regione e del consiglio che si è
  prescelto con la presente proposta.  Essa non può, tuttavia,
  essere esclusa in assoluto; si è pertanto ritenuto che, al suo
  verificarsi, l'unica possibile soluzione sia quella di
  chiamare ad una nuova scelta il corpo elettorale, dal quale
  entrambi gli organi in conflitto traggono la loro
  legittimazione.  Questo rimedio è stato circondato, tuttavia,
  di opportune cautele, prevedendo che l'iniziativa per
  l'appello al corpo elettorale - che può essere assunta dal
  presidente della regione o dal consiglio a maggioranza
  assoluta dei voti - debba, in ogni caso, essere motivata e che
  la decisione finale sia rimessa ad un organo terzo, il
  Presidente della Repubblica, la cui posizione
  nell'ordinamento, unita all'obbligo di motivazione e di
  preventiva consultazione della Commissione parlamentare per le
  questioni regionali, assicura la massima garanzia possibile
  nei confronti dei diversi interessi coinvolti nel
  conflitto.
    La proposta di revisione dello Statuto comprende, infine,
  alcune norme volte a porre limiti temporali all'esercizio
  delle funzioni di presidente della regione (articolo 1), di
  assessore (articolo 2) e di consigliere regionale (articolo 5)
  e ad affermare il principio della separazione tra funzioni
  legislative e di governo.  A quest'ultimo riguardo si tenga
  presente che all'ineleggibilità a consigliere prevista per chi
  abbia svolto, nei due anni precedenti le elezioni, le funzioni
  di assessore (articolo 5) si accompagna l'incompatibilità tra
  le due funzioni, già sancita all'articolo 1 della legge
  regionale 27 agosto 1992, n. 16.
    Si è ritenuto anche opportuno introdurre una norma
  transitoria (articolo 6) per consentire agli attuali
  assessori, che hanno accettato l'incarico prima che si
  affacciasse l'ipotesi di ineleggibilità di cui all'articolo 5,
  di dimettersi in tempo utile per partecipare alle prossime
  elezioni.
    Nell'avanzare la presente proposta di revisione statutaria,
  il consiglio regionale della Sardegna è naturalmente ben
 
                               Pag. 3
 
  consapevole che essa non esaurisce la complessa tematica
  dell'aggiornamento dei contenuti dell'autonomia regionale.  Si
  è scelto, tuttavia, di presentare immediatamente una proposta
  di modifica della sola parte dello Statuto che disciplina la
  forma di governo della regione, in considerazione
  dell'esigenza di completare il disegno di riforma
  istituzionale, già avviato con la nuova
  legge elettorale n. 16 del 1992, prima - se possibile - della
  scadenza della legislatura in corso, prevista per il giugno
  1994.  Per questo motivo si formula l'auspicio che la Camera
  dei deputati voglia consentire, con un sollecito esame della
  presente proposta, che già dalla prossima legislatura la
  regione sarda possa disporre di un rinnovato assetto
  istituzionale.
 
DATA=940520 FASCID=DDL12-574 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0574 TOTPAG=0006 TOTDOC=0008 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=009 PAGFIN=0003 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=057400 00 FASCIDC=12DDL0574 SORTNAV=0057400 000 00000 ZZDDLC574 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati