| Onorevoli Deputati! -- Con la presente proposta di legge,
approvata nella seduta pomeridiana del 4 febbraio 1993, il
consiglio regionale della Sardegna intende compiere un passo
fondamentale nell'opera di riforma dell'assetto istituzionale
della regione, proponendo al Parlamento di introdurre nello
Statuto di autonomia le modifiche necessarie per modellare la
forma di governo della regione secondo un disegno nuovo, che
articoli diversamente dal passato i rapporti fra gli organi
fondamentali della regione e fra questi e il corpo
elettorale.
L'asse portante della proposta è rappresentato
dall'elezione diretta del presidente della regione, che deve
avvenire contemporaneamente a quella del consiglio regionale,
in forme tali da consentire
la scelta contestuale di un presidente e di una maggioranza
consiliare.
Le modalità di tale elezione dovranno essere definite con
apposita legge regionale.
A tale riguardo si tenga presente che nell'estate scorsa è
stato approvato, con la legge regionale 27 agosto 1992, n. 16,
un corpo organico di modifiche alla legge per l'elezione del
consiglio regionale, che si colloca già nella prospettiva di
riforma che oggi si propone, prevedendo - pur nel rispetto del
vincolo proporzionale imposto dall'articolo 16 dello Statuto -
un meccanismo atto a favorire la formazione di coalizioni
alternative e di una definita maggioranza di governo.
La legge prevede, infatti, che un quinto dei seggi sia
assegnato in una circoscrizione regionale e che le
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liste in essa presentate siano accompagnate da un documento
programmatico e dall'indicazione di un candidato alla
presidenza della giunta. Inoltre, il metodo di riparto dei
seggi assegnati alla circoscrizione regionale incentiva la
presentazione di liste di coalizione, pur escludendo premi di
maggioranza che sarebbero incompatibili col già ricordato
articolo 16 dello Statuto.
Con l'articolo 2 della proposta si attribuisce al
presidente della regione il potere di nomina e revoca degli
assessori e si elimina il voto di fiducia previsto
dall'attuale articolo 37 dello Statuto. Anche in questo caso
un'apposita legge regionale dovrà disciplinare il potere
presidenziale di nomina e revoca degli assessori.
L'articolo 3 disciplina il caso in cui il presidente della
regione debba essere sostituito nel corso della legislatura.
Il caso comprende in realtà due distinte fattispecie: l'una
richiede un atto d'iniziativa del consiglio regionale - che,
col voto dei due terzi dei suoi componenti, accerta
l'impedimento permanente del presidente della regione o gli
imputa gravi violazioni dell'ordinamento o comunque atti che,
a prescindere dalla loro formale legittimità, unilateralmente
creino una situazione di blocco dell'ordinata vita
istituzionale della regione - e si perfeziona con la motivata
decisione del Presidente della Repubblica; l'altra fattispecie
viene, invece, a determinarsi o per fatto naturale o per atto
d'iniziativa del presidente della regione, che rinunzia alla
carica. Poiché l'ipotesi dell'elezione diretta di un nuovo
presidente della regione, svincolata dalla contestualità con
l'elezione del consiglio, contrasta col sistema prescelto, e
poiché, d'altra parte, i casi in questione, non traendo
origine da un insanabile conflitto politico di carattere
bilaterale fra presidente e consiglio, non giustificano il
contestuale scioglimento di quest'ultimo, si ritiene che nelle
circostanze di cui sopra debba essere il consiglio ad eleggere
un nuovo presidente della regione per la parte residua della
legislatura.
Nell'articolo 4 è previsto il caso in cui si venga a creare
un insanabile conflitto politico fra presidente della regione
e consiglio regionale. Questa eventualità dovrebbe, in linea
di massima, essere prevenuta dal sistema di contestuale
elezione del presidente della regione e del consiglio che si è
prescelto con la presente proposta. Essa non può, tuttavia,
essere esclusa in assoluto; si è pertanto ritenuto che, al suo
verificarsi, l'unica possibile soluzione sia quella di
chiamare ad una nuova scelta il corpo elettorale, dal quale
entrambi gli organi in conflitto traggono la loro
legittimazione. Questo rimedio è stato circondato, tuttavia,
di opportune cautele, prevedendo che l'iniziativa per
l'appello al corpo elettorale - che può essere assunta dal
presidente della regione o dal consiglio a maggioranza
assoluta dei voti - debba, in ogni caso, essere motivata e che
la decisione finale sia rimessa ad un organo terzo, il
Presidente della Repubblica, la cui posizione
nell'ordinamento, unita all'obbligo di motivazione e di
preventiva consultazione della Commissione parlamentare per le
questioni regionali, assicura la massima garanzia possibile
nei confronti dei diversi interessi coinvolti nel
conflitto.
La proposta di revisione dello Statuto comprende, infine,
alcune norme volte a porre limiti temporali all'esercizio
delle funzioni di presidente della regione (articolo 1), di
assessore (articolo 2) e di consigliere regionale (articolo 5)
e ad affermare il principio della separazione tra funzioni
legislative e di governo. A quest'ultimo riguardo si tenga
presente che all'ineleggibilità a consigliere prevista per chi
abbia svolto, nei due anni precedenti le elezioni, le funzioni
di assessore (articolo 5) si accompagna l'incompatibilità tra
le due funzioni, già sancita all'articolo 1 della legge
regionale 27 agosto 1992, n. 16.
Si è ritenuto anche opportuno introdurre una norma
transitoria (articolo 6) per consentire agli attuali
assessori, che hanno accettato l'incarico prima che si
affacciasse l'ipotesi di ineleggibilità di cui all'articolo 5,
di dimettersi in tempo utile per partecipare alle prossime
elezioni.
Nell'avanzare la presente proposta di revisione statutaria,
il consiglio regionale della Sardegna è naturalmente ben
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consapevole che essa non esaurisce la complessa tematica
dell'aggiornamento dei contenuti dell'autonomia regionale. Si
è scelto, tuttavia, di presentare immediatamente una proposta
di modifica della sola parte dello Statuto che disciplina la
forma di governo della regione, in considerazione
dell'esigenza di completare il disegno di riforma
istituzionale, già avviato con la nuova
legge elettorale n. 16 del 1992, prima - se possibile - della
scadenza della legislatura in corso, prevista per il giugno
1994. Per questo motivo si formula l'auspicio che la Camera
dei deputati voglia consentire, con un sollecito esame della
presente proposta, che già dalla prossima legislatura la
regione sarda possa disporre di un rinnovato assetto
istituzionale.
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