| 1. Ai fini della definizione bonaria delle controversie
relative alle quote che le imprese devono ancora corrispondere
a titolo di corrispettivo per le gestioni delle aree
industriali realizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge
14 maggio 1981, n.219, così come stabilite dalle
amministrazioni competenti, le quote stesse sono ridotte al 40
per cento, restando esclusa ogni maggiorazione per IVA e
interessi.
2. Tale riduzione rimane subordinata a domanda della
ditta beneficiaria interessata, con la quale vengono accettate
le condizioni di cui sopra, l'estinzione del contenzioso
eventualmente in atto sulla questione e l'impegno al pagamento
entro sessanta giorni dalla ridefinizione degli importi
dovuti, a pena di decadenza.
3. La quota residua del corrispettivo da corrispondere
agli enti gestori è posta a carico, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili, delle somme autorizzate per
l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 32 della
legge 14 maggio 1981, n. 219, nel settore delle attività
produttive.
4. A far data dal 1^ novembre 1994, i consorzi per le
aree di sviluppo industriale competenti per territorio sono
incaricati della gestione di cui al comma 1, fatta salva
diversa indicazione delle rispettive regioni di appartenenza,
stabiliscono le quote a carico delle singole ditte
beneficiarie e provvedono alla riscossione in base alla
disciplina del testo unico delle disposizioni di legge
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.639, e
successive modifiche ed integrazioni.
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5. I consorzi di cui al comma 4, nell'ambito delle
vigenti norme in materia di concessione di servizi, attivano,
a decorrere dal 1^ novembre 1994, procedure volte a consentire
alle ditte beneficiarie di prendere parte attiva alla gestione
in forme tali comunque da garantire per quanto possibile
l'assorbimento senza soluzione di continuità nel rapporto di
lavoro del personale attualmente addetto alla gestione, ove in
esubero.
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