| (Elezione
del presidente della regione).
1. L'articolo 36 della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), è sostituito
dal seguente:
"Art. 36 - 1. Il presidente della regione è eletto a
suffragio universale, diretto, uguale e segreto,
contestualmente alla elezione del consiglio regionale, secondo
le modalità previste dalla legge regionale, in modo che sia
assicurata la scelta, da parte degli elettori, della
coalizione di governo e del programma.
2. Non sono eleggibili all'ufficio di presidente della
regione i membri di una delle Camere, del Parlamento europeo o
di altro consiglio regionale, i sindaci e i presidenti delle
province.
3. Il presidente della regione può essere rieletto una sola
volta.".
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