| (Nomina e revoca
degli assessori regionali).
1. L'articolo 37 della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3, è sostituito dal seguente:
"Art. 37 - 1. Il presidente della regione nomina e
revoca gli assessori, preposti ai singoli rami
dell'amministrazione, secondo le modalità stabilite dalla
legge regionale, che ne fissa il numero.
2. Entro dieci giorni dall'elezione del presidente del
consiglio regionale, il presidente della regione presta
giuramento davanti al consiglio e presenta la lista degli
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assessori, che prestano anch'essi giuramento.
3. L'ufficio di assessore non può essere svolto per più di
dieci anni.".
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