| (Sostituzione del presidente della regione
prima della scadenza del mandato).
1. Dopo l'articolo 37 della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3, è inserito il seguente:
"Art. 37- bis. - 1. Il presidente della regione
che venga a trovarsi in condizioni di impedimento permanente o
che compia atti contrari alla Costituzione o al presente
Statuto o gravi violazioni di legge o atti tali da determinare
l'impossibilità di funzionamento degli organi della regione è
revocato con decreto motivato del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione adottata dal consiglio regionale a
maggioranza dei due terzi dei componenti.
2. In caso di revoca, di morte del presidente della regione
o di cessazione dalla carica comunque determinatasi, il
consiglio regionale, a maggioranza assoluta ed a scrutinio
segreto, elegge il nuovo presidente della regione, che resta
in carica fino al termine della legislatura.".
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