| (Scioglimento del consiglio regionale e decadenza del
presidente della regione per grave e comprovato contrasto
politico).
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 50 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, sono inseriti i
seguenti:
"Il consiglio può essere inoltre sciolto per grave e
comprovato contrasto politico col presidente della regione,
tale da determinare l'impossibilità di funzionamento degli
organi della regione.
Lo scioglimento del consiglio e la contestuale decadenza
del presidente della regione sono disposti dal Presidente
della
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Repubblica, con decreto motivato, previa deliberazione
motivata della maggioranza dei componenti il consiglio
regionale o su istanza motivata del presidente della regione,
sentita la Commissione parlamentare per le questioni
regionali.".
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