| (Cause di ineleggibilità
dei consiglieri regionali).
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 17 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, sono inseriti i
seguenti:
"Non può essere eletto consigliere regionale chi abbia
svolto tale ufficio per tre legislature intere, valutandosi
per intera anche la frazione di legislatura superiore alla
metà della sua durata ordinaria.
Non può essere eletto consigliere regionale chi svolge le
funzioni di assessore regionale, salvo che le stesse funzioni
siano cessate almeno ventiquattro mesi prima della data di
scadenza della legislatura.
In caso di scioglimento anticipato del consiglio, la causa
di ineleggibilità di cui al quarto comma non ha effetto se le
funzioni di assessore regionale siano cessate entro i sette
giorni successivi alla data del decreto di scioglimento".
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