| (Disposizione transitoria).
1. In sede di prima applicazione della presente legge
costituzionale, la causa di ineleggibilità stabilita
all'articolo 17, quarto comma, della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3, come modificato dall'articolo 5 della
presente legge costituzionale, non ha effetto qualora le
funzioni di assessore regionale siano cessate almeno dodici
mesi prima della data di scadenza della legislatura.
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