| Onorevoli Colleghi! -- Alla fine della scorsa legislatura e
precisamente l'11 gennaio 1994, la Commissione parlamentare
per le riforme istituzionali presentò alla Presidenza della
Camera e alla Presidenza del Senato un progetto organico di
revisione costituzionale che riguardava i due fondamentali
temi della "forma di Stato" e della "forma di governo". Il
progetto era frutto di un lungo e complesso lavoro che, anche
se non compiuto in ogni sua parte - in particolare si ricorda
la riforma del Parlamento -, rappresentava un significativo
punto d'arrivo comune alla maggior parte delle forze
politiche.
La fine anticipata della legislatura ha impedito che le
Assemblee della Camera e del Senato potessero esaminarlo.
Anche in questa fase storico-politica della vita del nostro
Paese il tema della revisione costituzionale dell'ordinamento
dello Stato resta punto fondamentale per
lo sviluppo della democrazia italiana come si riconosce da
ogni parte politica.
Si ritiene perciò opportuno ripresentare l'identico testo
approvato dalla Commissione bicamerale. Naturalmente si è ben
lungi dal pensare che questo testo non sia suscettibile di
modificazioni e di completamenti. Riteniamo tuttavia che esso
possa servire ad avviare un dibattito costituzionale che abbia
effettivi punti di riferimento sul quale tutte le forze
politiche possano esprimersi. In questo modo sarà possibile un
confronto reale e in tempi non eccessivamente lontani.
Per una maggiore comprensione del complesso di norme che
ora si ripresentano all'attenzione delle Camere, si
trascrivono le relazioni che accompagnarono la presentazione
del progetto alla fine della XI legislatura e che portano la
firma dell'allora presidente della Commissione Nilde Iotti,
del deputato Labriola (forma di Stato) e del deputato
Bassanini (forma di governo).
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE RIFORME ISTITUZIONALI NILDE IOTTI
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La presentazione del progetto di riforma costituzionale da
parte della Commissione bicamerale è avvenuta circa un mese
prima della data stabilita dalla legge istitutiva della
Commissione medesima, esattamente il 7 febbraio 1994. Il il
testo prevede:
una ampia riforma del rapporto Stato-Regioni;
nuove regole in materia di formazione del governo con la
creazione della nuova figura del Primo Ministro, eletto a
maggioranza assoluta del Parlamento, e l'accentuazione del suo
ruolo di guida dell'esecutivo;
la cosiddetta sfiducia costruttiva;
nuove regole in materia di bilanci, decretazione
d'urgenza, delegificazione e potere regolamentare del governo,
organizzazione della pubblica amministrazione;
la durata quadriennale della legislatura e l'ampliamento
del potere di inchiesta delle Camere.
Il progetto si presenta quindi organico (coglie infatti i
punti fondamentali della seconda parte della Costituzione) ma
non compiuto, anche rispetto allo schema approvato nella prima
parte del lavoro della Commissione, sotto la presidenza
dell'onorevole De Mita.
I motivi di questa incompiutezza sono molti.
In primo luogo, per quanto riguarda la riforma del
Parlamento, la difficoltà di trovare soluzioni tali da
ottenere il consenso del maggior numero di forze politiche. Va
comunque rilevato che si era vicini ad un accordo per quanto
riguarda la diminuzione del numero dei membri della Camera da
630 a 400 e del Senato da 315 a 200 e per una certa
distinzione dei compiti fra le due Camere.
Non si è invece manifestato alcun accordo su una ipotesi di
composizione mista del Senato, per metà eletto a suffragio
universale e diretto, per metà costituito dai presidenti delle
giunte regionali e in caso di grandi regioni anche da
consiglieri di maggioranza e di minoranza eletti dal consiglio
regionale.
Non vi è chi non veda come all'interno di una proposta di
modifica costituzionale che esalta l'autonomia politica,
legislativa e finanziaria delle regioni "fino al limite del
federalismo", la presenza delle regioni in uno dei due rami
del Parlamento avrebbe costituito insieme una ragione di unità
del Paese e di forte riaffermazione della autonomia delle
regioni elevate a concorrere alle decisioni del Parlamento
nazionale.
Si è preferito perciò non affrontare il tema della riforma
del Parlamento se non nella sua interezza. Modifiche parziali
avrebbero potuto infatti apparire monche e contraddittorie.
Hanno anche pesato le difficoltà di riunire la Commissione
in questa fase affannosa della legislatura impegnata a
discutere e approvare le nuove leggi elettorali per la Camera
e per il Senato, e successivamente le leggi finanziarie e di
bilancio.
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Nel testo non è compresa la parte relativa alle garanzie.
Giustamente il relatore Acquarone ha insistito per lasciare
alla fine, quando il quadro fosse compiuto e le nuove linee
tracciate, la definizione delle nuove garanzie. La Commissione
è stata d'accordo.
Infine l'atmosfera inquieta e carica di minacce, il sempre
maggiore numero di inquisiti che ha tolto prestigio al
Parlamento, le sempre più accentuate incertezze
della situazione politica, ci hanno indotto a
presentare il progetto al punto in cui esso è giunto, perché
possa restare come documento per il futuro lavoro.
La Commissione continua la sua attività per quanto riguarda
la nuova legge elettorale regionale.
Nilde IOTTI, Presidente della Commissione.
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RELAZIONE SULLA FORMA DI STATO
DEL DEPUTATO SILVANO LABRIOLA
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INDICE
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1. Le riforme istituzionali e la legge costituzionale n. 1
del 1993. La continuità del regime costituzionale ...... 11
2. I princìpi della unitarietà, della democrazia,
dell'autogoverno nella Costituzione repubblicana ....... 11
3. La crisi dello Stato nel regime dei publbici poteri, Le
possibili soluzioni .................................... 12
4. Il rapporto tra pubblici poteri e soggetto privato: crisi
di un equilibrio ....................................... 11
5. I fini politici e la funzione di governo ............ 13
6. Redistribuzione e qualificazione dei pubblici poteri 13
7. La redifinizione delle attribuzioni dello Stato ..... 14
8. Il criterio della materia: critica e confutazione della
citata ................................................. 14
9. Le enumerazione tassativa delle attribuzioni dello Stato
condizione necessaria nella teoria e nella pratica
dell'ordinamento. Cenni di classificazione ............. 15
10. Dalla tassatività delle attribuzioni dello Stato alla
residualità delle attribuzioni regionali: la generalità delle
competenze della regione ............................... 15
11. Le attribuzioni regionali: limiti .................. 16
12. La legge organica .................................. 17
13. La regioni di diritto speciale ..................... 18
14. Il referendum abrogativo per le leggi
organiche .............................................. 18
15. I controlli sugli atti e sulle leggi regionali. Lo
scioglimento del Consiglio regionale ................... 19
16. Le regioni e le relazioni esterne dello Stato ...... 19
17. La potestà amministrativa regionale. La regione e gli
enti locali ............................................ 20
18. Gli accordi tra regioni ............................ 21
19. L'autonomia finanziaria ed il sistema della finanza
pubblica ............................................... 21
20. (segue) L'autonomia finanziaria ed il sistema
della finanza pubblica ................................. 22
21. I tributi regionali ................................ 22
22. Il principio della economicità ..................... 23
23. I casi della finanza di trasferimento: il principio
della solidarietà ...................................... 23
24. L'autonomia politica delle regioni ................. 24
25. La legislazione elettorale ......................... 25
Pag. 10
26. La forma di governo ................................ 26
27. I limiti della potestà regionale in tema di forma di
governo ................................................ 26
28. Gli statuti regionali e il referendum ........ 27
29. Le province ed i comuni nell'ordinamento costituzionale e
nell'ordinamento regionale ............................. 27
30. La riforma dello Stato e la continuità costituzionale:
considerazioni conclusive .............................. 28
31. Lo stato regionale ................................. 29
32. Carattere espansivo della forma politica dello Stato
regionale in Europa .................................... 29
33. Lo Stato regionale e l'esaurimento del principio della
divisione dei poteri ................................... 30
34. Lo Stato regionale ed il problema della limitazione del
potere ................................................. 30
35. La tendenza alla concentrazione del potere ed i problemi
della democrazia nello Stato contemporaneo ............. 31
36. Razionalizzazione e redistribuzione, e non rinunzia,, dei
pubblici poteri ........................................ 36
37. Stato federale e Stato regionale: progressiva
convergenza ............................................ 32
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1. La riforma dello Stato repubblicano riceve dall'atto
formale che ne determina l'avvio, la legge costituzionale 1993
n. 1, e dal dibattito di politica istituzionale ampio e molto
articolato che la precede e la prepara, il vincolo della
continuità del regime costituzionale. Nell'escludere la parte
prima della Costituzione del 1948, soprattutto, dall'oggetto
dei possibili mutamenti, si è voluto preservare tale
caratteristica.
Ne consegue che espressioni come "Seconda Repubblica"
appaiono, riguardo alle intenzioni del legislatore
costituzionale, ed allo stesso tenore dei principi posti alla
base della legge costituzionale n. 1, scorrette, e di mero
rilievo giornalistico: mentre, come si è detto esplicitamente
più volte ed in occasione dei lavori preparatori di tale legge
speciale di revisione, attributiva di poteri alla Commissione
bicamerale per le riforme istituzionali e regolatrice dello
speciale procedimento di revisione ad hoc determinato,
si è voluto dar vita, nella continuità del regime
costituzionale, ad un secondo tempo dell'ordinamento
repubblicano, capace di conciliare i princìpi fondamentali
della Carta del 1948 con l'elevatissima trasformazione della
società italiana, dei suoi valori civili e sociali, del
sistema delle relazioni intersoggettive, del rilievo
internazionale dello Stato, e del suo progressivo ingresso
nella realtà sovranazionale dell'Europa unita.
La preoccupazione più viva del processo di revisione così
avviato è stata proprio quella di preservare i princìpi del
regime repubblicano dall'inevitabile decadenza insita nel
mancato adattamento ai nuovi tratti caratteristici della
comunità nazionale: e per questo motivo si è delimitato al
campo della costituzione politica l'area di intervento delle
riforme.
A questo vincolo ci siamo sentiti di obbedire costantemente
nella elaborazione delle proposte di mutamento che si
presentano all'attenzione del Parlamento e della pubblica
opinione, consapevoli che questo vincolo è assoluto, e che nel
suo rispetto risiede la legittimazione del percorso
riformatore così come è stato impostato e promosso. Ad altri
percorsi, diversamente ispirati, e rivolti ad obiettivi che si
discostassero dal rispetto formale e sostanziale della
continuità del regime costituzionale e dei suoi princìpi, non
saremmo stati disposti, ne ci saremmo sentiti autorizzati
nell'esercizio di quella frazione del potere di revisione
costituzionale, che è la frazione referente, che ci è stata
concessa dalla legge costituzionale n. 1 del 1993 e dalla
fiducia delle due camere e dei loro presidenti.
2. Il tema generale della forma dello Stato non può dunque
essere affrontato se non alla luce delle considerazioni che
precedono, e cioè nella piena riaffermazione dei caratteri ad
esso impressi dai principi fondamentali della unitarietà,
della democraticità, dell'autogoverno. Tali princìpi sono
essenzialmente contenuti nei primi cinque articoli della
Costituzione del 1948: da questi, e dal complesso sistema
delle relazioni biunivoche che da essi traggono vita, si
svolgono e si fissano la trama e l'ordito della forma dello
Stato nella Repubblica italiana.
L'unitarietà dello Stato implica la esclusiva della
sovranità nel popolo italiano inscindibilmente individuato,
poiché la sovranità nello Stato unitario è popolare ed
indivisibile: nessun rudimento di
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originaria sovranità può convivere con tale assunto, comunque
concepita in capo a frazioni distinte della comunità
nazionale.
La democraticità assegna al solo popolo il potere politico,
che è quello di governare e di fare le leggi, e cioè di
fissare gli scopi dell'azione dei pubblici poteri e le regole
generali dell'ordinamento: fuori del diretto esercizio del
potere politico da parte del popolo, o delle forme indirette
proprie della rappresentanza, non può esservi altro fondamento
legittimo di potere politico.
L'autogoverno implica che la concentrazione del potere sia
l'eccezione, che dunque va giustificata ed adeguatamente
motivata, mentre la regola è la diffusione del potere, che si
distribuisce secondo gli ambiti territoriali misurati dal
patrimonio di cultura civile della comunità nazionale, in
dipendenza di un antico processo storico, che in se stesso
reca le ragioni e la consistenza degli enti autarchici della
Repubblica, dal municipio alla regione.
Nel delineare i nuovi tratti della forma dello Stato ci si
è ispirati all'osservanza attenta di questo triplice
principio, che è ben riconoscibile nelle scelte generali
elaborate, e nei nuovi o rinnovati istituti che ad essa danno
corpo e consistenza politica e costituzionale.
3. La crisi dello Stato repubblicano, alla quale
essenzialmente si deve porre attenzione e riparo
nell'affrontare il tema della sua forma, presenta una prima
caratteristica peculiare, che è data dall'intreccio tra la
moltiplicazione delle funzioni e dei poteri allo Stato
attribuiti o da esso derivanti, e l'elevato, e continuamente
crescente, tasso di inefficienza e di trasgressione che ne
distingue le singole esplicazioni. E questa una constatazione
di fatto non contestabile, la cui gravità è tale, dal punto di
vista assoluto come da quello qualitativo, che si impone ad
ogni altra considerazione critica, ed anzi tende ad
assorbirla. La spiegazione del fenomeno, se condotta con
correttezza di analisi, non può che coincidere con larga parte
della storia dell'Italia repubblicana, nei suoi progressi e
nelle sue contraddizioni, in ogni aspetto saliente di essa,
dalla evoluzione dei modelli di vita sociale alle condizioni
dell'economia e della produzione, dai percorsi dei singoli
gruppi sociali al rinnovamento delle relazioni industriali,
dalle varianze dei disequilibri territoriali alle unificazioni
ed alle nuove fratture delle culture presenti nella comunità
nazionale, dallo sviluppo del modello politico ai nuovi valori
che si affermano nella società civile.
D'altra parte, l'affollarsi delle funzioni e dei poteri
pubblici contribuisce a provocare inefficienza e deviazione,
come è vero il porsi del rapporto inverso, non solo, ma da
tale duplice relazione derivano anche due ulteriori fenomeni
dello Stato contemporaneo in Italia, generalmente considerati
come negativi, e tali da contribuire a determinarne la grave
crisi.
Il primo di essi consiste nella creazione e nel
rafforzamento di funzioni e di poteri pubblici riferiti
direttamente allo Stato, o comunque collegati intimamente ad
esso, che danno luogo ad interventi autoritativi nella vita
sociale o nella sfera della persona umana che non sono né
necessari né opportuni. La cause di ciò sono molteplici,
risalendo ora ad un pregiudizio ideologico, ora agli interessi
di singoli gruppi sociali.
Il secondo fenomeno riguarda il modo con il quale si
delinea e si sviluppa la tendenza politica, concreta, della
riduzione dei pubblici poteri e delle funzioni soprattutto nel
campo sociale ed economico. Non si assiste infatti al
riacquisto puro e semplice della condizione di autonomia del
soggetto privato, ed alla corrispondente liquidazione dei
pubblici interventi, così ricostituendo (o costituendo ex
novo?) una sorta di "indifferenza" del potere rispetto allo
svolgersi di relazioni economiche e sociali: il rapporto tra
il pubblico ed il privato resta, ma ne mutano radicalmente
contenuto e finalità.
4. Se la sfera delle attività del soggetto privato si
amplia, nella evoluzione dello Stato contemporaneo che si
estende anche al nostro sistema civile e politico, non per
questo si interrompono i flussi relazionali
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tra tale sfera ed i pubblici poteri, ma se ne trasforma in
misura considerevole la giustificazione e quindi il regime
giuridico istituzionale. Per comprenderne compiutamente il
senso basterà considerare con attenzione le vicende anche
recenti delle cosiddette privatizzazioni in economia, da un
lato, e l'affermarsi di una nuova sezione della pubblica
amministrazione, definita indipendente.
La rinunzia da parte dello Stato e di enti autarchici
territoriali ad attività produttive di beni e di servizi
avviene secondo le regole del mercato e la sola convenienza
dell'acquirente al quale si concede il libero acquisto di
quanto sia appetibile per valore patrimoniale o per
aspettativa di reddito. Ne consegue che il pubblico soggetto
conserva ciò che il mercato non accoglie, per cui la
diseconomia di un patrimonio così dequalificato si traduce in
un onere ulteriore della collettività, non nella cancellazione
delle attività di tale natura appartenenti allo Stato ed ai
soggetti autarchici.
L'espandersi dei soggetti privati nei campi della
produzione di beni e di servizi non elimina né riduce il
regime dei sostegni pubblici alle imprese, nelle forme assai
diversificate in cui si è consolidato. Ne consegue che, in
definitiva, il nuovo equilibrio tra pubblico e privato si
risolve nel trasferimento di un certo numero di beni dall'uno
all'altro, e nella sensibile riduzione dei controlli e
dell'intervento dei pubblici poteri, in generale, nella
regolazione delle relazioni economiche e sociali (oltre,
naturalmente, al prodursi di altri effetti che formano oggetto
di attenzione sotto altri profili).
5. La comune lettura dei princìpi costituzionali in materia
di pubblica amministrazione, secondo cui la funzione esecutiva
deve ispirarsi ai princìpi della efficienza e della
convenienza rispetto agli interessi generali, e svolgersi
nella piena autonomia dei suoi agenti istituzionali mentre la
fissazione dei fini spetta esclusivamente ai soggetti
investiti di rappresentanza che li determinano nell'ambito
dell'indirizzo politico, deve ora tener conto del delinearsi
di una tendenza che, passando dalle scuole di pensiero
all'ordinamento dello Stato, coglie alcuni significativi
risultati di spessore politico e giuridico rilevante.
Tale tendenza si manifesta in un punto essenziale, visibile
e significativo, che sta nella rescissione del vincolo di
supremazia dei soggetti rappresentativi nella individuazione
dei fini dell'azione amministrativa: nasce così la cosiddetta
amministrazione indipendente, che assume vesti molto
differenziate, ed è presente in materie disparate, dal governo
della moneta all'informazione, ma sempre conserva il comune
dato della sottrazione ad ogni e qualsiasi rapporto di
subordinazione rispetto alla funzione politica.
Non si tratta, come è ben evidente, né di funzione
paragiurisdizionale, né tanto meno si è di fronte ad una
evoluzione del concetto di controllo: si creano parti di vera
e propria amministrazione attiva, che si affranca dalla
menzionata relazione con l'attività di indirizzo politico, e
dunque dal rapporto di rappresentanza: tale attività, della
cosiddetta amministrazione indipendente, viene esentata
altresì, per questa via, da ogni e qualsiasi forma di
responsabilità politica.
6. Ne consegue che il tema della concentrazione dei poteri
e delle finzioni non ha una soluzione sola, ma contiene almeno
una doppia via di analisi e di composizione, l'una
quantitativa, l'altra qualitativa: esso pertanto non è in
alcun modo un tema di ordine tecnico, ma un tema eminentemente
politico.
Si tratta infatti di stabilire: se la riduzione dei poteri
e delle funzioni dello Stato debba risolversi nella riduzione
dei poteri pubblici e delle finzioni pubbliche, oppure se si
tratta di una diversa imputazione delle une e delle altre,
salvo le correzioni suggerite dalla razionalizzazione delle
forme assunte dagli interventi autoritativi; se la natura dei
poteri e delle funzioni debba oppur no conservare il rapporto
pertinenziale con il potere politico rappresentativo, salvo la
definizione di un più ampio sistema delle garanzie, contenute
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però nell'ambito del controllo e della giurisdizione.
Le proposte che di seguito si illustrano per ciò che
attiene la forma dello Stato non ignorano la necessità di
questa duplice scelta, dalla chiarezza e dalla inequivocità
della quale dipendono i livelli desiderabili di coerenza
interna di questa parte, essenziale e pregiudiziale,
dell'intero processo riformatore delle istituzioni
repubblicane.
I poteri e le funzioni pubbliche sono profondamente
rielaborati quanto ai soggetti titolari, e dunque alla
redistribuzione tra lo Stato e gli enti autarchici
territoriali, e non è seguita la via della loro pura e
semplice riduzione. Nella proposta di revisione delle
competenze si osserva costantemente l'assunto per il quale la
democrazia politica non può discostarsi dalla piena
riaffermazione del principio di rappresentanza, e di ciò non
può non tenere conto il regime dell'attività di governo e
dell'attività amministrativa, quale sia il livello
impegnato.
7. Partendo da tali premesse, si è iniziato a riconsiderare
in sé la questione dei poteri dello Stato, e la necessità di
rivederne radicalmente la dislocazione e la devoluzione di
competenza è apparsa preminente rispetto ad ogni pur
essenziale obiettivo del processo riformatore.
Il percorso logico di politica istituzionale, indicato
dall'alveo delle proposte relative alla forma dello Stato, non
si è dunque ispirato alla opportunità di riallineare il
confine tra poteri dello Stato e poteri delle regioni, in
virtù di un più generoso criterio di applicazione del
principio del decentramento politico della Repubblica, ma ad
altre e più generali vedute.
La premessa può essere rinvenuta ancor prima del confronto
ideale e politico apertosi nella Commissione bicamerale, fin
dai lavori preparatori che, nella decima legislatura, hanno
condotto nella Commissione affari costituzionali alla
redazione di una incisiva riforma del bicameralismo. Si tratta
di un'opera complessa ma indispensabile, consistente nel
riportare lo Stato nel suo proprio dominio, liberandolo del
peso di compiti impropri, accumulatisi nel primo mezzo secolo
del regime repubblicano.
L'elencazione delle competenze dello Stato, che si rinviene
nel nuovo testo dell'articolo 70 della Costituzione,
corrisponde a questo intento: essa ruota attorno alla
quadruplice, essenziale determinazione della bandiera
(politica estera), della spada (politica militare), della toga
(politica della giustizia) e della moneta (governo della
finanza), le ulteriori accessioni essendo giustificate in
virtù di un pari o prevalente nesso specifico di
essenzialità.
8. L'individuazione delle attribuzioni dello Stato secondo
l'indice della materia, come ben si sa, non si sottrae a
critiche e riserve di carattere dogmatico e politico, e già se
ne è avvertita l'eco soprattutto in ambienti scientifici. Non
è questa la sede per approfondire tale ordine di discussione,
e però si deve ricordare che non si tratta di catalogazioni
teoriche, esposte solo ad escursioni di tale natura, ma di
nozioni di diritto positivo, destinate a segnare equilibri tra
poteri, ad acclarare diritti, facoltà, doveri, obblighi: se si
considera questo aspetto essenziale, si deve ammettere che non
è dato di conoscere altro criterio materialmente sufficiente a
servire a tale scopo, né, malgrado le accennate critiche e
censure, risulta essere stato proposto, in sostituzione di
quello adottato.
Il carattere tassativo della enumerazione delle competenze
dello Stato corrisponde alla necessità di preservare, per
quanto a ciò possa soccorrere una norma giuridica pur
assistita dal particolare autorevole rango di norma
costituzionale, l'essenzialità della sfera oggettiva di tali
competenze, prevenendo il riprodursi della crescita quasi
alluvionale che ora si lamenta: l'effetto di meglio fissare e
garantire la sfera delle attribuzioni regionali, insito in
tale qualificazione concettuale e formale, è certamente di
grande rilievo, ma non è quello principalmente perseguito.
Pag. 15
9. L'enumerazione tassativa delle attribuzioni per materia
riservate allo Stato si ispira all'individuazione dei rapporti
ritenuti di pari essenzialità rispetto ai quattro, che sono
comunque i perni della essenza stessa dello Stato (bandiera,
spada, toga e moneta). Poiché alla base di tale elencazione vi
sono ragioni di politica legislativa, provviste del
particolare spessore storico culturale che è proprio della
politica legislativa di ordine costituzionale, è soprattutto
nell'essenza di ciascuna che risiede la ragione vera di
scelta.
Ne consegue che le riflessioni ulteriori, che qui si
espongono per dare conto dell' iter logico seguito, sono
di valore eminentemente illustrativo e di esplicazione
politica.
Un primo gruppo di attribuzioni concerne le libertà
religiose, e la condizione specifica della religione
cattolica, come previsto dagli articoli 7 ed 8 della
Costituzione. A ciò si accosta la previsione del numero 5 del
nuovo testo dell'articolo 70, che riserva allo Stato la tutela
dei diritti di cui il soggetto privato gode secondo le
previsioni delle corrispondenti disposizioni della parte prima
della Costituzione (dalla libertà personale alla cittadinanza,
dalla famiglia alla scuola e ricerca superiore, al lavoro,
all'associazione politica, all'accesso al pubblico impiego e
ad jus honorum).
Un secondo gruppo riguarda le norme di organizzazione della
giustizia, del diritto processuale, dell'azione e della difesa
rispetto al procedimento. Ad esse si collega con affinità
funzionale la disciplina dei controlli (ex articoli 99 e 100
della Costituzione).
Un terzo gruppo concerne la finanza (moneta, regole della
contabilità, attività finanziarie e del credito
sovraregionale, tributi statali), e l'economia (programmi
economici generali, interventi o azioni di riequilibrio,
partecipazioni statali, qualora ci si avvalga della facoltà di
costituirle, politiche industriali e politiche dell'energia,
trasporti e grandi comunicazioni).
Un quarto gruppo ha per elemento distintivo le azioni di
tutela dell' habitat, dalla prevenzione per le grandi
calamità naturali alla tutela dell'igiene pubblica, alla
conservazione dell'ecosistema.
Un quinto gruppo è comprensivo dei beni immateriali di
eminente apprezzamento culturale e sociale, come i beni
culturali e naturali di interesse nazionale, la proprietà
letteraria, artistica ed intellettuale: ad esso si aggrega
l'istruzione universitaria.
Un sesto gruppo annovera rapporti di specifico rilievo
costituzionale, attinenti alla organizzazione politica e
civile, come la materia elettorale (salva la competenza
regionale per quanto si riferisce alla forma di governo), e la
disciplina generale della organizzazione e del procedimento
amministrativo.
Un settimo gruppo comprende sia il regime di beni e di
servizi ritenuti di preminente interesse statuale, come le
opere pubbliche funzionali alle competenze dello Stato, le
poste e telecomunicazioni, sia rapporti di varia natura la cui
disciplina è attratta a tale ordine di attribuzioni per
ragioni inerenti la certificazione, l'ordine pubblico,
l'affidamento dei cittadini (statistica, pesi, misure e tempo;
armi ed esplosivi, ordinamento delle professioni).
Con tipica norma di chiusura si dispone infine che è
riservata allo Stato la definizione del contenuto essenziale
dei diritti riconosciuti nella parte prima della Costituzione:
e vale in questa fattispecie quanto comunemente si ritiene per
tale genere di norme.
10. Come si è rilevato, l'enumerazione tassativa delle
attribuzioni dello Stato discende dalla volontà di assicurare
argini adeguati allo straripamento e quindi alla adulterazione
della sfera delle competenze statuali: il carattere residuale
impresso alle attribuzioni regionali implica certamente un
forte e qualitativamente significativo slargamento dei poteri
regionali, essendo peraltro questo un effetto indotto e non
quello voluto in via principale.
E però non si tratta nemmeno solo di ciò. In effetti, per
l'impianto sistemico del nuovo criterio di ripartizione delle
competenze tra Stato e regioni, si produce anche
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una diversa qualificazione delle garanzie apprestate
dall'ordinamento costituzionale per l'effettivo rispetto di
tale criterio, il che si traduce nel rafforzamento delle
competenze delle regioni rispetto alle tendenze invasive ed
abusivamente occupatrici da parte dello Stato, che
rappresentano storicamente e politicamente l'unico, vistoso
caso di abbattimento dei confini tra poteri dello Stato e
poteri regionali, che è costantemente avvenuto a senso unico,
e non mai nell'opposta direzione, dell'invasione ed abusiva
occupazione da parte delle regioni.
Ciò posto, conviene aggiungere ulteriori considerazioni su
tale questione, alla quale le proposte riformatrici dedicano
ancora la loro attenzione, indicando nuove disposizioni che
sono parimenti orientate, nel senso di meglio proteggere
l'integrità del confine tra i poteri repubblicani, dello Stato
e delle regioni, in particolare difendendo questi ultimi, che
ne hanno maggiormente bisogno.
Ma, prima, appare utile fare cenno ad una critica che si è
avvertita riguardo al criterio residuale per la determinazione
della sfera di competenza delle regioni, distinguendosi tra
altre critiche tradizionali della concezione politica
centralistica.
Si è obiettato che quando l'enumerazione delle attribuzioni
dello Stato sia tassativa, e non consenta altra integrazione
che non sia quella disposta da ulteriori interventi della
revisione costituzionale, può crearsi un vuoto nella
disciplina giuridica di rapporti, non mai regolati prima, ma
tuttavia per l'evoluzione dei valori sociali o per altre cause
idonee, richiedano per la prima volta un regime legislativo
ad hoc.
L'argomento ha una illustre origine, che però ha dato luogo
a dispute teoriche tuttora non sopite, e cioè la vexata
quaestio della (pretesa) completezza dell'ordinamento
giuridico: e pertanto non si sottrae, a sua volta, alle
importanti obiezioni che quella teorica si è attirata e si
attira.
Ma indipendentemente da ciò, la questione rivela uri modo
di intendere la partizione tra competenze dello Stato e
competenze delle regioni, secondo un criterio di valore
concettualmente inaccettabile e, dal punto di vista dei
princìpi del regime costituzionale repubblicano destituito
formalmente di fondamento. Secondo questa visione dei poteri
repubblicani, i più importanti andrebbero allo Stato, i meno
importanti alle regioni: infatti, per ciò che attiene alla
questione delle lacune, poiché i rimedi per rinvenire una
disciplina applicabile ai rapporti mai prima regolati dal
legislatore condurrebbero comunque alla competenza regionale,
che è quella generale perché residua, ciò implicherebbe una
sorta di attrazione da parte delle regioni, e quindi una
regolazione inopportuna di quei rapporti.
Ma ciò è, ripetiamo, inaccettabile e fuori del sistema
costituzionale delle competenze. Non vi è una gerarchia di
valori nella distinzione delle competenze, ma una selezione di
opportunità, che è rimessa esclusivamente all'apprezzamento
positivo del legislatore costituente e del legislatore
costituzionale. E questo è un dato genetico dell'intero
impianto della Costituzione del 1948, non a caso immune dalle
suggestioni teoriche sia del diritto naturale, sia del
cosiddetto Stato etico: esso, per restare sul terreno del
regime delle fonti del diritto, non si limita alla fissazione
dei limiti reciproci tra Stato e regioni, ma concerne
parimenti la distinzione tra competenze del legislatore e
competenze del Governo. Questo stesso dato genetico non lascia
certo indisturbato lo stesso assioma della completezza
dell'ordinamento giuridico.
11. Tornando ora alla garanzia della integrità dei poteri
della regione, si ricordano le ulteriori norme proposte in
questa direzione, oltre alla affermata tassatività delle
competenze enumerate dello Stato.
Tali norme toccano direttamente la potestà legislativa
regionale, sotto il triplice profilo dei limiti, dei
controlli, e delle materie devolute (oltre la stessa
asserzione del carattere generale, perché residuale, della
sfera delle competenze della regione).
Pag. 17
Per ciò che attiene i limiti, mantenendosi la competenza
legislativa regionale distinta tra esclusiva e concorrente, le
modifiche proposte appaiono di notevole rilievo.
La regione di diritto comune acquista ex novo la
competenza legislativa esclusiva, fin qui accordata alle sole
regioni di diritto speciale: infatti, il nuovo testo
dell'articolo 117 della Costituzione prevede tale forma di
competenza legislativa, ed anche in campi di notevole rilievo,
come l'agricoltura, il commercio, l'industria, l'artigianato,
l'assetto urbanistico del territorio, il turismo, la
formazione professionale.
Per tale competenza risultano sostanzialmente confermati i
limiti ora vigenti a proposito della attribuzione di essa alle
sole regioni speciali.
Radicalmente innovato è il regime dei limiti (ulteriori)
imposti alla competenza regionale concorrente. In particolare,
la legge organica prende il posto della legge cornice.
Non si tratta di un mutamento solo nominale, poiché muta
radicalmente il contenuto di principio di tali leggi, e quindi
dei limiti che attraverso di esse si costituiscono in concreto
per l'attività legislativa regionale del tipo concorrente.
12. La legge organica è, in primo luogo, espressione di un
potere il cui esercizio è facoltativo non dovuto, a differenza
del diritto vigente, che qualifica come facoltativa la scelta
della legge (cornice) quale forma del limite regionale, mentre
la fissazione del limite è necessaria: tanto che, secondo la
comune opinione, mancando la legge cornice, sarà l'interprete
(giudice, Governo, pubblica amministrazione) che ricostruirà i
principi-limite dall'ordinamento positivo, i quali dunque
sussistono, anche quando non siano posti nella forma della
legge cornice.
Cosi non è, secondo ciò che espressamente prevede il
penultimo comma, prima parte, del nuovo testo dell'articolo
117 della Costituzione, per il quale lo Stato può (non deve),
nelle materie in cui le regioni non hanno la competenza
legislativa esclusiva, intervenire con le leggi organiche.
Il contenuto delle leggi organiche è del tutto diverso da
quello delle cosiddette leggi cornici: esso infatti si
estrinseca non nei "princìpi dell'ordinamento", ma solo nei
"princìpi fondamentali delle funzioni che attengono alle
esigenze di carattere unitario". Pertanto: a) non si
tratta di qualsiasi principio, ma solo di alcuni; b) i
princìpi della legge organica riguardano le funzioni, non le
materie; c) i princìpi contenuti nelle leggi organiche
devono essere puntualmente giustificati dal rapporto con
esigenze di carattere unitario, aprendosi così, quanto ad
essi, la via per un (ulteriore) profilo di accertamento di
legittimità da parte della Corte costituzionale.
Da questo punto di vista è notevole come per la legge
organica sia prevista una specifica facoltà di impugnativa da
parte delle regioni, alla Corte costituzionale, in via
principale, da esperirsi entro trenta giorni dalla sua
pubblicazione.
Il procedimento per l'approvazione della legge organica è
soggetto ad un regime speciale, che ne fa un caso di legge
rinforzata: quanto al quorum, quanto alla iniziativa che
è, riservata al Senato della Repubblica, quanto alla
necessarietà della clausola di espressa denominazione, la cui
previsione corrisponde al fine di prevenire casi di
surrettizia manipolazione della disciplina posta in essere
dalle leggi organiche, o ad opera dello stesso legislatore
ordinario, oppure del potere regolamentare del Governo, e
della pubblica amministrazione, o dei giudici: come purtroppo,
per ciascuno di questi casi, soventemente si deve lamentare
per ciò che attiene le leggi cornici, nel vigente ordinamento,
attraverso una prassi tanto abusiva, quanto difficilmente
contrastabile.
La legge organica, infine, ha per destinatarie le regioni
soltanto, e dunque non costituisce diritto per la generalità
dei cittadini e degli altri soggetti sottoposti alla sovranità
nazionale, come dispone espressamente il penultimo comma,
seconda parte, del nuovo testo dell'articolo 70 della
Costituzione.
Pag. 18
La norma è di grande importanza e, se rettamente applicata,
scoraggerà ogni illegittima pretesa politica rivolta ad
intaccare la competenza legislativa regionale mediante
incursioni del legislatore ordinario, e del Governo
legislatore ancora di più (sempre temibili, malgrado si debba
escludere nella materia l'ammissibilità della figura del
decreto-legge, trattandosi di legge rinforzata).
13. L'espansione della potestà legislativa regionale di
diritto comune, e specialmente la sua estensione alla forma
esclusiva, avrebbe potuto suggerire la liquidazione di ogni
diversità di regime costituzionale tra regioni di diritto
comune e regioni di diritto speciale: così come, d'altronde,
da qualche parte si è pur ventilato, per ragioni di indole
varia. Ma l'idea non ha avuto alcun seguito, per
l'apprezzamento prevalente della persistente giustificazione
storico-politica offerta da ciascuna delle cinque aree
geografiche interessate, mentre si è aggiunta la
considerazione degli impegni liberamente assunti dalla
Repubblica in sede internazionale per quanto riguarda la
regione speciale Trentino-Alto Adige.
Tuttavia il regime delle cinque regioni subisce sensibili
modifiche, a mente del nuovo testo dell'articolo 116 della
Costituzione, che dispone per esse forme e condizioni
particolari di autonomia, con la devoluzione di competenze
esclusive nelle materie non riservate allo Stato, con apposita
legge costituzionale.
Gli statuti speciali, inoltre, sono adottati con legge
costituzionale speciale, frutto di una sorta di regime di
intesa atipico tra Stato e regione, tanto che, nella prima
lettura del procedimento di approvazione, il testo approvato
da entrambe le Camere deve avere l'intesa con la regione
interessata. Considerato il regoiamento vigente della
revisione, che fa divieto di emendare il testo in seconda
lettura, ne consegue che lo Stato non può alterare l'intesa
raggiunta ma solo astenersi dal perfezionare il
procedimento.
Da questo punto di vista è significativo che la forma di
legislazione concorrente possa essere prevista (e regolata)
solo attraverso lo statuto, e quindi solo se vi è l'intesa tra
lo Stato e la regione.
Gli statuti speciali, infine, definiscono forme ed istituti
di cooperazione tra Stato e regioni autonome: la assoluta
generalità della formulazione testuale dell'ultimo comma del
nuovo articolo 116 della Costituzione consente di non
escludere dal suo oggetto lo svolgimento dello stesso potere
legislativo.
14. Tornando sull'argomento del nuovo regime delle leggi
organiche, contrapposto a quello vigente per le leggi cornice,
conviene a questo punto fare un cenno ad una ulteriore
caratteristica impressa, relativamente alla sottoponibilità a
refe rendum abrogativo ordinario: caratteristica solo
apparentemente contraddittoria rispetto ai princìpi che si
sono posti fin qui in luce.
Malgrado una prima opinione prevalsa nel Comitato
ristretto, rivolta ad escludere il referendum
abrogativo, si è invece affermata tale ammissibilità, poiché
si è ritenuto di non dover contrastare la tendenza della
cultura istituzionale democratica di ampliare e non di
restringere l'area del diretto esercizio della sovranità
popolare (ed a ciò non essendo parso sufficiente, nella
opinione di alcuni, l'argomento circa la non esecutività delle
leggi organiche alla diretta regolazione dei rapporti
intersoggettivi, che pure era stato avanzato, insieme con
altri argomenti).
Il referendum abrogativo, tuttavia, si propone
che sia regolato diversamente, quando abbia per oggetto una
legge organica, sia per ciò che attiene la promozione di esso,
sia soprattutto per ciò che concerne la validità del risultato
e quindi l'efficacia abrogatrice: eventi che sono subordinati
al duplice requisito della partecipazione di due terzi degli
aventi diritto, e della maggioranza dei voti favorevoli
calcolata sugli elettori votanti.
Ne risulta ridotto il margine di efficasia del
referendum abrogativo. Ma ciò non si ricollega ad una
sorta di recupero del potere statale di intervento per la
limitazione della potestà legislativa regionale
Pag. 19
(concorrente), ma discende invece, ed è importante rilevarlo,
dalla concezione unitaria della Repubblica, che qui trova un
riscontro altamente significativo: il legislatore della
revisione costituzionale ha infatti inteso garantire che sia
la comunità nazionale nel suo insieme, e non una frazione per
avventura geograficamente concentrata di essa, a disvolere
l'esistenza di limiti a parti della potestà legislativa
regionale (limiti, si noti, posti dal parlamento nazionale in
virtù della volizione della legge organica, e la cui posizione
non è configurabile, ad opera del Governo, o
dell'amministrazione o dei giudici).
15. Come si è detto, la nuova e radicalmente diversa
qualificazione della sfera di attribuzioni delle regioni
discende specialmente dal mutamento del regime delle
competenze, per ciò che attiene il limite reciproco con lo
Stato, i controlli ed il merito.
In particolare, per quanto concerne i controlli, vanno
segnalate alcune rilevanti riforme delle disposizioni
costituzionali vigenti, che tengono conto del diverso grado di
autonomia che si ha intenzione di accordare alla regione,
nonché degli aspetti negativi emersi nella prassi
ultraventennale circa le disposizioni vigenti, affermatasi a
partire dalla istituzione delle regioni di diritto comune.
Il controllo sulle leggi regionali risulta profondamente
modificato, soprattutto grazie alla eliminazione della figura
del controllo mediante richiesta di riesame: tale figura
infatti, originariamente concepita in omaggio alla economia
dei conflitti tra Stato e Regione, si è venuta sensibilmente
alterando, assumendo, per l'uso fatto dai Governi del relativo
potere, i contorni di una assai impropria tecnica vessatoria,
anche a fini di pressione politica.
Si propone di abrogare il terzo ed il quarto comma
dell'articolo 127 della Costituzione, riformulando il primo
comma, con il solo obbligo di comunicazione della avvenuta
approvazione della legge regionale al commissario di Governo,
che deve vistarla nel termine di quaranta giorni, salvo che
nel medesimo termine il Governo non promuova la questione di
legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di
merito, per contrasto di interessi, davanti al parlamento
(sulla quale le Camere decidono nei modi e nei termini
stabiliti dai regolamenti parlamentari).
Ne consegue, inoltre, che è il Governo responsabile di
individuare l'ipotesi del conflitto di merito, ora rimessa nel
caso di dubbio alla decisione della Corte, mentre viene meno
l'obbligo di riapprovazione della legge con maggioranza
qualificata nel caso di riesame, appunto soppresso.
Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della
regione si propone sia esercitato nei casi, nei limiti e con
le modalità stabilite con legge dello Stato da sezioni
decentrate della Corte dei conti, e non più da un organo dello
Stato la cui individuazione viene rimessa al legislatore
ordinario senza alcun particolare vincolo di osservare i
requisiti della terzietà e della generalità della funzione del
controllo (e inoltre viene soppressa la eventualità del
controllo di merito: nuovo testo del primo comma dell'articolo
125 bella Costituzione).
Lo scioglimento del Consiglio regionale viene infine
diversamente regolato, poiché e ne sopprimono alcuni
presupposti (la ommissione da parte del Consiglio di ravi
violazioni di legge, nonché la mancata adesione all'invito di
sostituire la giunta regionale o il Presidente per atti
contrari alla Costituzione, nonché la sicurezza nazionale), e
si precisano meglio i poteri di ordinaria amministrazione.
16. Per ciò che attiene il merito della potestà legislativa
regionale, oltre quel che si è detto circa la nuova
formulazione della ripartizione delle attribuzioni tra Stato e
regioni, acquistano eminente rilievo politico ed istituzionale
le nuove competenze nella materia delle relazioni esterne
dello Stato: il che, per quanto riguarda l'ordinamento
regionale, rappresenta un novum assoluto nella
tradizione costituzionale repubblicana.
Pag. 20
L'articolo 117 ter configura la fattispecie di accordi
tra le regioni ed enti territoriali di altri Stati. perché
tali accordi possano essere fatti è prevista la condizione
esplicita di trattati stipulati dalla Repubblica nell'ambito
delle relazioni internazionali (mentre si deve ritenere che
una condizione implicita debba essere ritenuta quella della
analogia dei soggetti di altri Stati, sia sotto il profilo
dell'ordinamento ad essi spettanti nel diritto interno di
quegli Stati, sia sotto il profilo delle norme straniere che
ciò consentano a quei soggetti, rispetto a quel che si ha
nell'ordinamento interno della Repubblica). Vi è inoltre una
espressa riserva al legislatore ordinario per la disciplina
delle relative procedure (la cui fissazione in linea generale
ed astratta è dunque sottratta al Governo).
La disposizione è poi integrata dal primo comma del
successivo articolo 117 quater che rimette ancora una
volta al legislatore ordinario la determinazione delle
procedure di formazione della volontà dello Stato in relazione
agli atti comunitari che incidono sulle materie di competenza
regionale. Va osservato che il legislatore può definire tali
modalità, ma non scalfire il principio per cui spetta, nei
casi detti, alla regione la partecipazione al procedimento del
diritto interno: in particolare non può, il legislatore,
paralizzare il riconoscimento di tale principio astenendosi
dal fissarne le modalità di esercizio.
Nei successivi commi dell'articolo 117 quater si
consolida notevolmente il ruolo costituzionale delle regioni
in rapporto all'ordinamento comunitario. La regione infatti dà
attuazione alle direttive della Comunità europea nelle materie
di propria competenza, senza la interposizione di alcun atto
dello Stato, né generale, né speciale: e questa è una
disposizione veramente significativa, capace di offrire
prospettive di vasto respiro alla integrazione politica
dell'Europa, per ciò che riguarda il diritto pubblico interno
della Repubblica italiana.
Non limita quanto detto la norma, contenuta nella medesima
disposizione, per la quale lo Stato esercita il relativo
potere sostitutivo, poiché l'ordinamento comunitario ancora si
colloca sul piano delle relazioni internazionali pattizie, a
cui è lo Stato, e non anche la regione, ad obbligarsi, e
quindi è lo Stato, non la regione, il soggetto titolare
dell'obbligo di adempiere che dai patti internazionali
ratificati discende.
Va del pari inquadrata in questo ordine di considerazioni
la norma, contenuta nel successivo terzo comma, in virtù della
quale la regione è titolare del potere di nomina dei
componenti gli organi comunitari destinati a rappresentare le
regioni stesse e gli enti territoriali degli altri Stati della
Comunità ad esse affini, secondo modalità stabilite con legge
dello Stato ed in conformità agli accordi comunitari.
17. La devoluzione della potestà amministrativa alle
regioni sembra discostarsi alquanto dalle linee generali
impresse dal costituente alla Carta del 1948. Ma va detto
subito, ciò non avviene per un diverso equilibrio rispetto
alla potestà amministrativa dello Stato.
Sotto questo profilo l'ordinamento non è toccato dalle
proposte riforme. Lo Stato conserva solo le attribuzioni
amministrative per le materie rimesse alla sua competenza: e
dunque, così come la potestà legislativa dello Stato è
definita per materia e secondo una enumerazione tassativa,
così, per le stesse materie e con le stesse modalità, si
individua la potestà amministrativa dello Stato.
Non solo, ma con norma che si ritrova nella parte della
forma di Governo si dispone il divieto di istituire Ministeri
se non nelle materie riservate alla competenza dello Stato, in
forza del combinato disposto del nuovo testo degli articoli 70
e 117 della Costituzione.
Il nuovo testo dell'articolo 118 della Costituzione
ripartisce invece assai diversamente dalle vigenti norme
costituzionali, la potestà amministrativa tra le regioni, le
provincie ed i comuni, per tutto quanto non resti riservato
allo Stato: oltre dunque il principio positivo che demanda
alla legge dello Stato la fissazione delle
Pag. 21
competenze degli enti autarchici territoriali minori, e, per
quanto alla regione competa, alla legge regionale.
Secondo la norma proposta, alla regione spettano le
finzioni di indirizzo e di coordinamento, e le funzioni
amministrative di carattere unitario regionale, tutte le altre
essendo riservate alle provincie ed ai comuni: la legge
regionale che provvede al riparto è atto a contenuto
vincolato, poiché provvede ad una ricognizione di
accertamento, non costitutiva.
Queste affermazioni sono rafforzate dal successivo nuovo
testo dell'articolo 128 della Costituzione, che definisce le
province ed i comuni quali enti autonomi rappresentativi delle
comunità locali, ai quali viene riconosciuta autonomia
statutaria e sono attribuite funzioni proprie nel quadro della
comunità nazionale e regionale: il loro ordinamento è
disciplinato dalle leggi regionali secondo i principi fissati
dalla legge organica, che determina altresì le forme di
autonomia statutaria.
Appare evidente l'accrescimento che si è inteso provocare
della nozione di autonomia costituzionalmente garantita delle
province e dei comuni, elevando ed organizzando spunti già
contenuti nella recente legge generale sulle autonomie locali
n. 142 del 1990. In ciò si è anche tenuto criticamente conto
delle tendenze neocentraliste manifestate in molti
comportamenti delle regioni di diritto comune, che potrebbero
ritenersi suscettibili di estendersi ed approfondirsi in
conseguenza del progresso della stessa condizione
costituzionale e politica dell'autonomia delle regioni.
18. Concerne sia la nuova potestà legislativa sia la nuova
potestà amministrativa delle regioni la disposizione
dell'articolo 117 bis della Costituzione, che prevede la
facoltà delle regioni, per ciascuna materia rimessa alla loro
competenza, di stipulare accordi fra di loro ed istituire
organismi comuni.
Va ricordato che tale fattispecie è stata concepita e
proposta nell'intento di corrispondere alla obiezione, fatta
da più parti anche se con intenti assai differenziati, secondo
cui l'aumento dei poteri delle regioni, pari per tutte,
troverebbe alcune di esse in condizioni non adeguate per
sopportarne l'onere, con prevedibili, e gravi, crisi di
funzionalità se non addirittura vere e proprie paralisi.
La disposizione individua nel presidente della regione
l'organo competente a stipulare gli accordi, previa
autorizzazione della giunta o del Consiglio regionale, secondo
le rispettive competenze: le relative procedure sono
disciplinate con legge organica.
19. Il valore costituzionale e politico dell'autonomia
regionale si accresce per un triplice ordine di riforme, di
cui quello relativo alle potestà legislativa ed amministrativa
è solo il primo, mentre il secondo tocca il sistema
finanziario.
Le norme proposte si orientano a superare radicalmente
l'assetto della finanza pubblica, instaurato
contemporaneamente alla attuazione dell'ordinamento regionale
di diritto comune, all'inizio degli anni '70, nella parte in
cui dà vita alla finanza regionale derivata.
Tale principio, che secondo una diffusa e ben argomentata
opinione già si discosta dalle vigenti disposizioni
costituzionali, viene criticato per due ragioni, che
concorrono a suggerirne l'urgente superamento. La prima
censura riguarda il principio in sé, perché separando i centri
di spesa dal comune centro di entrata, concentrato nei poteri
fiscali dello Stato, favorisce la formazione di una parte
assai consistente del deficit pubblico.
L'esperienza avutasi al riguardo sostiene concretamente
l'obiezione. La spesa regionale ha per oggetto la produzione
di servizi e di beni di eminente necessità collettiva, ed è,
altresì, per gran parte obbligatoria: diviene politicamente
inefficace la fissazione di limiti superiori da parte dello
Stato, soggetto erogatore delle risorse finanziarie, tanto che
l'assunzione dell'onere per la parte eccedente si verifica
puntualmente ex post. Il meccanismo, così sommariamente
richiamato, provoca l'antieconomicità della spesa pubblica
regionale, concorre all'accumularsi di forti costi
Pag. 22
passivi, e deresponsabilizza gradatamente l'insieme dei
centri di spesa regionale, distogliendoli dall'apprezzamento
delle priorità nella scelta degli obiettivi politici ed
amministrativi, e dall'osservanza del metodo della
programmazione nelle funzioni di governo.
La seconda censura tocca invece specificamente il rapporto
tra il sistema della finanza regionale derivata, e la nozione
costituzionale di autonomia regionale.
Non vi è dubbio che tale rapporto sia di insanabile
contrasto: non può esservi alcuna veritiera autonomia politica
della regione se non si realizza compiutamente un sistema di
finanza propria, se la regione non è dotata di una compiuta
autonomia finanziaria, rapportata, quanto ad ampiezza, alle
attribuzioni che alla regione stessa riconosce direttamente
l'ordinamento costituzionale.
Sotto questo profilo, la sussistenza del principio della
finanza derivata nella disciplina dell'approvigionamento delle
risorse per il funzionamento delle regioni, rende
inattendibili molte critiche che sono state mosse alle vicende
dell'ordinamento regionale, e specialmente quelle che si
fondano sull'asserito deficit di idoneità delle regioni:
quando ad un soggetto titolare di potestà di governo, compresa
quella di fare le leggi, si sottrae il munus forse
principale, e cioè l'onere di raccogliere le risorse
finanziarie per l'esplicazione di quelle potestà, non è poi
concettualmente possibile misurarne l'idoneità pratica
nell'azione quale soggetto di governo della comunità
amministrata.
20. La nuova disciplina costituzionale che regola la
finanza regionale, contenuta nel nuovo testo dell'articolo 119
e nell'articolo 119 bis della Costituzione, nel
rafforzare e rendere non reversibile il principio della
finanza propria, si ispira al triplice criterio della
adeguatezza, della economicità e della solidarietà: i tratti
comuni e generali di tale disciplina si ritrovano in
coordinamento logico e formale con la riforma dell'articolo 81
della Costituzione, che rientra nella parte dedicata alla
forma di Governo.
Il primo comma del nuovo testo delarticolo 119 reca
l'enunciazione del principio, definendo l'autonomia
finanziaria e l'autonomia della imposizione tributaria, parte
costitutiva dell'autonomia di regioni, province e comuni.
L'inserimento della finanza degli enti autarchici minori nella
previsione costituzionale, non implica il voler porre sullo
stesso piano la regione da una parte e le province ed i comuni
dall'altra, ma invece la volontà di evitare che gli
inconvenienti lamentati per il principio della finanza
derivata nei riguardi delle regioni, si riproducano per gli
enti minori, riproducendo per essi lo stesso principio.
Il secondo comma rinvia ad una legge organica la
determinazione delle norme di coordinamento tra la finanza
dello Stato, la finanza delle regioni e la finanza di province
e comuni. Si tratta, all'evidenza, di coordinamento tra
fattispecie che restano reciprocamente e rigorosamente
separate: ed il coordinamento ha proprio il contenuto di
assicurare la integrità di tale separatezza, oltre a prevenire
il pericolo immanente nella distribuzione tra più centri di
imputazione della potestà tributaria, che è la duplicazione
dell'imposizione, e l'eccesso di gravosità ai danni del
soggetto passivo del rapporto fiscale, fermo restando il
rispetto del principio della progressività, che rimane intatto
insieme con ogni altra disposizione della prima parte della
Costituzione repubblicana, e che deve intendersi nella sua
valenza positiva, come nella sua valenza negativa.
Torna in evidenza, a questo riguardo, la pecularietà della
legge organica, che appartiene dunque anche alla legge
organica prevista a fine di coordinamento dal nuovo testo
dell'articolo 119, ossia il fatto di avere per destinatarie
esclusivamente le regioni, e non i cittadini: tale legge
dunque regola le relazioni tra i poteri dei soggetti investiti
di funzioni tributarie, non è in alcun caso legge idonea a
contenere disposizioni sostanziali, costitutive di obblighi e
di doveri.
21. Altra legge organica stabilisce i princìpi che regolano
le entrate delle regioni, tripartite, come prescrive
l'articolo
Pag. 23
119 bis, in: a) tributi propri istituiti eregolati
dalle leggi regionali; b) sovraimposte e addizionali su
tributi erariali; c) proventi dalla vendita di beni e di
servizi e quote di partecipazione al gettito prodotto nelle
singole regioni da tributi erariali con particolare
riferimento alle imposte indirette.
Sono utili alcuni chiarimenti circa l'intento che ha
ispirato la formulazione del testo.
Le regioni sono titolari di potestà piena nell'istituire e
nel regolare i tributi propri: la legge organica fissa
principi sulle modalità dell'una e dell'altra fattispecie,
l'istituzione e la regolazione del tributo, non mai
predisponendo forme di compartecipazione tra Stato e
regione.
Le sovraimposte e addizionali, nonché le quote di
partecipazione al gettito prodotto da tributi erariali
soprattutto riferiti alle imposte indirette, introducono ad
una tematica di notevole delicatezza, la cui corretta lettura
dovrà tener conto della necessità di assicurare un ragionevole
equilibrio tra la diversità delle ricchezze prodotte e
detenute nelle singole aree territoriali dello Stato, e
l'accesso del cittadino al godimento paritario dei benefici
derivanti dall'attività dei pubblici poteri dovunque
esplicata.
Su questo aspetto della disciplina dei poteri tributari
riconosciuti alla regione si tornerà ancora: per il momento si
deve annotare che tra i princìpi di tale disciplina non può
non incidere il già menzionato principio di solidarietà, che
prima di ogni altra considerazione relativa ai dati del
diritto costituzionale positivo, discende direttamente dalla
unitarietà della Repubblica.
22. Il principio della economicità della finanza regionale
sorregge alcune norme costituzionali di principio, contenute
nello stesso articolo 119 bis.
L'assunzione di prestiti e di impegni di spesa in annualità
può essere disposta dalle regioni nei limiti stabiliti da una
legge organica. Il fine della disposizione non può non essere
vincolato alla salvaguardia del rapporto di compatibilità del
futuro indebitamento con le previsioni pluriennali del
bilancio. Si deve inoltre osservare che il suddetto vincolo
deve avere i requisiti della generalità ed astrattezza, né può
essere posto altrimenti che con una legge organica ad
hoc (meno che mai con le leggi del bilancio dello Stato ed
altre leggi ad esse connesse).
Infine il contenuto della legge organica che fissa limiti
per l'assunzione di prestiti ed impegni di spesa in annualità
delle regioni non può discendere da una valutazione
dell'indirizzo politico dello Stato, perché se così fosse
l'autonomia delle regioni sarebbe compressa oltre ogni limite
ammissibile dal punto di vista del (nuovo) ordinamento
costituzionale delineato dalla riforma. In verità, si deve
ritenere che l'unico metro di misura per la ragionevolezza
della legge organica in questione sia quello derivante dal
pieno rispetto delle norme e dei princìpi posti nel nuovo
testo dell'articolo 81 della Costituzione.
Altra norma che si segnala su questo piano è quella in
virtù della quale le leggi dello Stato che attuano delega di
funzioni alle regioni, adeguano i mezzi finanziari a
disposizione delle stesse regioni, attraverso una
corrispondente ridefinizione delle quote di partecipazione al
gettito di tributi erariali. Si deve aggiungere, e forse sarà
utile precisarlo nel testo definitivo della disposizione, che
tale ridefinizione comporta un accrescimento della quota di
pertinenza della regione, ma contemporaneamente una riduzione
della quota dovuta allo Stato.
23. Non mancano, nell'articolo 119 bis, previsioni di
trasferimenti di risorse dallo Stato alle regioni, ma è
inequivocabile la preoccupazione duplice, assunta nella loro
formulazione: da un lato si tratta di ipotesi tassativamente
enumerate e rigorosamente delimitate, in modo tale da
prevenire il riprodursi in qualsiasi modo del sistema della
finanza diretta, sia pure solo parzialmente, e da un altro
lato si persegue la coerenza tra ciascuna di tali previsioni,
e l'osservanza dei princìpi della solidarietà, della
economicità, e dell'autonomia politica delle regioni.
Pag. 24
Dispone il terzo comma dell'articolo 119 bis che, per
la tutela delle regionieconomicamente svantaggiate, lo Stato
istituisce un apposito fondo perequativo, il cui ammontare è
definito in misura non superiore a quanto necessario per
compensare la minore capacità di produrre gettiti tributari e
contributivi rispetto alla media nazionale per abitante.
E' inoltre istituito un secondo fondo, le cui quote possono
essere devolute alle regioni di minore dimensione demografica
per compensare le maggiori spese per abitante cui queste sono
soggette per l'erogazione di servizi. I trasferimenti di
questo secondo fondo sono fissati di intesa con la regione.
E' fatto divieto di imporre vincoli di destinazione per i
trasferimenti di ciascun fondo perequativo: la ragione di ciò
è evidente, e deriva dall'esperienza avutasi al riguardo, che
insegna come, attraverso il trasferimento di risorse dello
Stato con vincolo di destinazione si produce un completo
svuotamento dei poteri, riducendosi le regioni a meri
terminali amministrativi e contabili della spesa pubblica
statale.
Vi è da aggiungere che il primo fondo perequativo, che
nasce dalla necessità di contrastare gli squilibri
territoriali, misurera il suo valore assoluto non solo
rispettando il limite superiore espressamente predeterminato
nella sua stessa previsione costituzionale, ma anche
rapportandosi sistemicamente ad altra (nuova) disposizione,
che è quella contenuta nell'articolo 118 bis, in virtù
della quale la Repubblicagarantisce a ciascun cittadino la
prestazione minima prevista dalla legge organica: e ciò è
tanto più corretto ritenere, considerando la comune premessa
delle due disposizioni richiamate, che sta nel più volte
menzionato principio di solidarietà, ed inoltre quanto
significativamente prescrive la seconda parte dello stesso
articolo 118 bis, nel rinviare ad una apposita legge
organica la fissazione delle procedure per l'esercizio dei
poteri sostitutivi dello Stato in caso di inadempienza della
regione dopo motivato richiamo. Nessuno può essere censurato e
sostituito nell'esercizio di poteri propri, quando
l'inadempienza sia dovuta a fattori indipendenti dalla sua
responsabilità (politica), come quelli della impossibilità
materiale ad adempiere.
Il secondo fondo rappresenta una ulteriore risposta al
quesito della disparita di condizioni territoriali e sociali
delle diverse regioni, in relazione all'accrescimento
rilevante di compiti e doveri: cosi come si è notato riguardo
alla disposizione dell'articolo 117 bis, sugli
accordiinterregionali e sui relativi organismi comuni, si
tratta di misure preordinate al fine di prevenire difficoltà e
paralisi funzionali, scartando la soluzione da alcuni
vagheggiata e caldeggiata degli accorpamenti più o meno
cospicui di gruppi di regioni nelle cosiddette
macroregioni.
Fuori delle ipotesi che precedono, è infine prevista una
mera facoltà dello Stato di intervenire con finanziamenti
aggiuntivi per provvedere a scopi determinati: ma in questo
caso deve esservi la previa intesa delle regioni
interessate.
Sono previsti sia il demanio, sia il patrimonio delle
regioni, ma secondo le modalità stabilite con legge dello
Stato, con la quale, evidentemente, se ne assicura una soglia
minima di omogeneità con il regime delle analoghe fattispecie
di pertinenza dello Stato.
24. Il terzo profilo della riqualificazione della posizione
costituzionale delle regioni è quello che concerne l'autonomia
politica: e per esso deve, anzitutto, parlarsi di vera e
propria innovazione, anziché accrescimento, piu o meno
cospicuo.
La disposizione su cui si sorregge essenzialmente
l'autonomia politica regionale è contenuta nel nuovo testo
dell'articolo 122 della Costituzione, e segnatamente è
rappresentata dal sesto comma.
In virtù di esso, la regione può adottare una diversa
disciplina della forma di Governo con disposizioni statutarie
approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri
assegnati al Consiglio regionale e, con la stessa maggioranza,
può adottare con legge regionale un sistema di elezione
diverso da quello stabilito dalla legge dello Stato.
Pag. 25
Non intacca tale valore di autonomia politica la parte
finale della disposizione, che prevede una forma di
referendum di convalida ad hoc, attribuendone la
facoltà di promozione ad un quinto di consiglieri della
Regione, o ad un ventesimo degli elettori, e subordinando
l'approvazione delle relative norme statutarie o legislative
al consenso della maggioranza degli aventi diritto al voto:
infatti, l'appello al corpo elettorale appare una giusta
garanzia a disposizione delle minoranze politiche
rappresentate in Consiglio per sventare l'uso dell'autonomia
regionale al fine della perpetuatio imperii di gruppi
oligarchici, che si trovino a controllare la maggioranza dei
rappresentati, ma non quella dei rappresentati.
La potestà della regione di darsi una propria forma di
Governo, e/o una propria legge elettorale, distaccate dallo
schema, la cui definizione resta in astratto attribuito per la
prima al legislatore costituzionale, e per la seconda al
legislatore ordinario, rappresenta una innovazione oltremodo
significativa, che quasi interviene a suggellare e dare
compiutezza alla riqualificazione costituzionale e politica
della regione nell'ordinamento repubblicano.
Per la prima volta infatti ad un soggetto diverso dallo
Stato si riconosce, nella tradizione unitaria dell'Italia
moderna, il potere di fissare le regole del proprio
autogoverno, compresa la legge sulla rappresentanza.
25. La disciplina elettorale delle regioni di diritto
comune, nel caso in cui esse non si avvalgano della facoltà di
darsene una propria, o se non vi sia stata la convalida
positiva del corpo elettorale regionale, o ancora se la
regione abbia abrogato la propria legge elettorale senza
sostituirla con altra, è tuttora attribuita alla competenza
del parlamento nazionale, che però deve procedere osservando
il procedimento previsto per la legge organica (articolo 122,
nuovo testo, primo comma).
E' notevole come, per un fenomeno imitativo non raro nel
diritto pubblico, si utilizzi uno schema formale per fini
diversi rispetto a quelli per i quali è stato preordinato: il
procedimento rinforzato per l'approvazione della legge
organica viene applicato per una legge che organica non è,
essendo priva dei vari requisiti che sono tipici della legge
organica (contenuto, oggetto, destinatari). Il vincolo del
procedimento vieta, in questo caso, che si provveda alle
regole elettorali per le regioni di diritto comune,
nell'ambito della legislazione nazionale elettorale, o in
quella per gli enti locali minori: si deve infatti seguire un
iter diverso, e si deve dar vita ad un distinto
provvedimento legislativo.
Si deve ancora osservare che appartiene allo Stato la
determinazione del numero e dei casi di ineleggibilità e di
incompatibilità dei consiglieri regionali, provvedendo a ciò
una legge dello Stato adottata con lo stesso procedimento
previsto per la legge elettorale regionale (non
necessariamente deve infatti trattarsi di una stessa legge).
Qualche dubbio può sorgere circa tale regime, se sia compreso
oppur no nella facoltà di deroga da parte del legislatore
regionale: poiché il tenore letterale del nuovo testo
dell'articolo 122 della Costituzione fa riferimento specifico
al sistema di elezione, mentre non ricorre mai l'espressione
legge elettorale, e quindi dovrebbe propendersi per la
conclusione negativa. Il fatto è che ci si è concentrati,
nella elaborazione del testo sul punto del sistema elettorale,
essendo questa la questione politicamente significativa che ha
assorbito ogni altra cura ed attenzione.
D'altra parte, non avrebbe molto senso limitare la
competenza del legislatore regionale al sistema di elezione ed
escluderla nella materia delle incompatibilità e della
ineleggibilità che è tradizionalmente e razionalmente connessa
a quello del sistema elettorale, tanto più che in ogni caso
una parte di tale regime rientra nell'oggetto della forma di
governo, e quindi comunque è compreso nella potestà regionale
di deroga alla disciplina nazionale. Sarà peraltro opportuno
precisare il punto nella formulazione definitiva del testo.
Pag. 26
26. Non è frequente che in un testo costituzionale rientri
la locuzione forma di Governo, ed è la prima volta che questo
accade nella tradizione unitaria italiana: e d'altra parte si
tratta di una nozione esclusivamente elaborata in sede
scientifica, il cui trasferimento dal linguaggio degli
studiosi al linguaggio del legislatore esige chiarezza ed
inequivocità.
Seguendo il percorso che la stessa Commissione bicamerale
ha seguito nella partizione interna dei propri lavori,
frazionando l'oggetto della materia ad essa rimessa per
affidarla ai singoli Comitati, si nota come per forma di
Governo essa abbia inteso l'insieme delle regole che
disciplinano la funzione dell'indirizzo politico, dalla
individuazione degli organi a cui è devoluto, alla loro
formazione, al sistema delle relazioni fra essi, al regime
degli atti in cui la funzione si estrinseca, ai limiti imposti
ad essa: in altri termini, tutto ciò che rientra, o può farsi
rientrare, nello statuto giuridico del potere.
Ciò posto, la facoltà delle regioni di derogare alla
disciplina della forma di governo, essendo posta nel nuovo
testo dell'articolo 122 al sesto comma, sicuramente deve
intendersi riferita a quanto il comma che precede dispone, con
riferimento alla materia della forma di Governo.
Tale comma adotta lo schema cosiddetto parlamentare della
forma di Governo, del tipo razionalizzato. Esso infatti
dispone che il Presidente della giunta sia eletto a scrutinio
palese tra i suoi componenti, e revocabile dal Consiglio con
votazione a maggioranza assoluta dei componenti, su mozione
che indica testualmente il nome del nuovo presidente della
giunta. Si prevede inoltre che il presidente della giunta
nomini e revochi i componenti della giunta stessa, il cui
ufficio e dichiarato incompatibile con quello di
consigliere.
Ora non vi è dubbio che tali rapporti siano compresi nella
forma di Governo, e quindi costituiscano materia sulla quale
si esercita la potestà derogatoria del legislatore regionale,
che dovrà assumere la Forma delle deliberazioni per lo statuto
della regione. E quindi la regione potrà scegliere la elezione
diretta del Presidente della giunta, rimuovere la
incompatibilità tra componente della giunta e componente del
Consiglio, o invece estendere e rafforzare i poteri ed il
ruolo del Presidente della giunta e dell'esecutivo regionale
in genere con la formula del Governo di legislatura (simul
stabunt aut simul cadent), e così via.
27. Ma il quinto comma del nuovo testo dello articolo 122
della Costituzione non è, la sola disposizione che ha per
oggetto rapporti relativi alla forma di Governo regionale: vi
è l'articolo 121, per il quale pure sono proposte modifiche,
che tocca sicuramente la materia, poiché prevede gli organi
costituzionali della regione, ne fissa le attribuzioni, e
almeno in parte ne disciplina i rapporti reciproci.
Si pone quindi il problema di quale relazione possa esservi
tra l'autonomia politica delle regioni, riconosciuta con la
devoluzione ad esse di derogare mediante proprie disposizioni
statutarie ai lineamenti della forma di Governo, evidentemente
posti in Costituzione poiché non vi può essere altra fonte che
li disciplini tra le fonti rimesse alla competenza dello
Stato, ed ogni altra disposizione come questa dell'articolo
121, che tocca la materia (mentre il problema, come si è,
osservato, non si pone per il quinto comma dell'articolo 122,
nuovo testo, per evidenti ragioni letterali e di posizione
della norma sulla potestà di deroga).
Non può seguirsi l'ipotesi negativa, perché essa confligge
insanabilmente con il tenore definitorio dell'oggetto
dell'autonomia politica regionale, la disponibilità della
forma di Governo: e se anche esplicitamente si volesse
delimitarne l'area escludendo questa o quella disposizione
costituzionale, finché resta la locuzione forma di Governo,
resterebbero pur sempre legittimi e ben fondati dubbi sulla
validità di quelle esclusioni.
Nemmeno però può accedersi ad una interpretazione del tutto
estensiva, per una ragione che deriva dal significato assunto
dalle norme costituzionali sulla
Pag. 27
forma di Governo regionale, come quelle contenute
nell'articolo 121 ed eventualmente in altre disposizioni della
Costituzione.
La sopravvivenza di queste norme, nel momento in cui
l'autonomia politica e costituzionale delle regioni si
accresce nella quantità e nella qualità dei poteri attribuiti,
e si eleva la posizione delle regioni fino al vertice
dell'ordinamento repubblicano, può rappresentare se non un non
senso, almeno un reliquato di scarso significato.
Ma questo dubbio è destinato rapidamente a dissolversi, se
si considerano non tanto le norme regolatrici dell'ordinamento
regionale di diritto comune, quanto i princìpi di cui sono la
espressione, e quando si consideri, inoltre, che di tali
princìpi il costituente si è reso interprete e garante della
misura di coerenza con i princìpi del regime costituzionale
repubblicano, specialmente per quel che concerne lo statuto
del potere politico: principio della democraticità, giusto
equilibrio tra democrazia diretta e democrazia
rappresentativa, rappresentanza quale fonte esclusiva di
legittimazione del potere politico, distribuzione fra più
organi della funzione di indirizzo politico e principio di
tendenziale equilibrio tra essi, garanzia del principio di
legalità negli atti di Governo, indipendenza e responsabilità
nella esplicazione dei pubblici poteri.
Da ciò discende la chiave per intendere compiutamente e
ricostruire con certezza quale sia il margine derogatorio
implicito nelle potestà regionali connesse all'autonomia
politica: esso può comprendere singoli aspetti e parti delle
norme costituzionali sulla forma di Governo regionale, non mai
i princìpi di cui esse devono rappresentare permanentemente la
fedele e puntuale traduzione dei richiamati principi del
regime costituzionale repubblicano.
28. Nella materia statutaria sono presentate alcune
modifiche al primo comma dell'articolo 123 della Costituzione,
che consistono nella diversa disciplina del referendum
nell'ambito dell'ordinamento delle regioni.
Al referendum regionale si estendono i limiti
per materia previsti per tale istituto in Costituzione nella
sua applicazione relativa all'ordinamento dello Stato, tale
estensione essendosi resa necessaria a causa della assunzione,
da parte delle regioni, di attribuzioni in quelle materie per
le quali i limiti sono posti in virtù dell'articolo 75 della
Costituzione, e fin qui escluse, come ad esempio la
legislazione tributaria, o l'attuazione delle direttive
comunitarie.
Si amplia anche la tipologia dei referendum regionali,
quanto a contenuto ed efficacia, aggiungendosi la previsione
dei referendum confermativi e di quelli
consultivi. Se si richiama la fattispecie prima ricordata
dello speciale referendum previsto per le leggi di
deroga alla forma di Governo, che possono riguardare quindi
anche le disposizioni statutarie, si può apprezzare quanto
diversa e tendenzialmente più radicale sia la sfera di
applicazione di tale istituto di democrazia diretta nel nuovo
ordinamento costituzionale delle regioni.
Qualche dubbio di ordine sistematico potrebbe far sorgere
l'ipotesi di un referendum regionale abrogativo sulle
disposizioni statutarie concernenti la forma di Governo, che è
dotato di forza capace di porre nel nulla norme le quali sono
formalmente legge dello Stato. Ma il dubbio si disperde
agevolmente, se si considera che quella legge è di mera
approvazione estrinseca, che costituisce la espressione di un
controllo esterno di legittimità devoluto al parlamento su di
un provvedimento il cui contenuto è determinato esclusivamente
dalla volontà del Consiglio regionale, e inoltre che l'effetto
abrogativo del referendum si unisce
indissolubilmente all effetto di far rivivere, per quella
determinata regione, le norme dello Stato concernenti la parte
della disciplina di Governo regolata dalle disposizioni
statutarie assunte in deroga, ed abrogate con il
referendum.
29. Le considerazioni già svolte sul diverso ruolo e sulla
posizione nuova che assumono nelle riforme proposte i
Pag. 28
cosiddetti enti locali minori, le province ed i comuni,
rispetto alle quali di conferma ancora una volta il
significato in generale che deve attribuirsi alle relative
disposizioni nello spirito del legislatore della revisione
costituzionale, trovano approdo finale e conclusivo nel
secondo comma del nuovo testo dell'articolo 128 della
Costituzione, con il quale si attribuisce l'ordinamento di
tali enti alla competenza legislativa concorrente
delle regioni.
La disposizione infatti prescrive che l'ordinamento e le
funzioni delle province e dei comuni sono disciplinati dalle
leggi regionali secondo i princìpi fissati dalla legge
organica, che determina altresì le forme di autonomia
statutaria.
E' trasparente la preoccupazione che ha ispirato tale norma
attributiva di competenza, la quale, come si è ricordato
prima, muove dalla constatazione delle tendenze compressive
dell'autonomia degli enti autarchici territoriali minori
sviluppate dalle regioni fin dalla entrata in vigore
dell'ordinamento regionale di diritto comune, e quindi mira a
prevenirne il riprodursi, aggravato dall'accrescimento delle
competenze regionali. In ciò, d'altronde, ci si è mossi anche
sulla scorta delle pressanti richieste affluite dalle
organizzazioni rappresentative delle province e dei comuni,
più volte consultate.
La natura concorrente della competenza regionale permette
quindi una prima garanzia in tal senso, che opera con la
reductio ad unum in sede di legislazione statale
organica, la quale dovrà osservare, nella fissazione dei
princìpi, le dichiarazioni costituzionali sul carattere
originario ed indefettibile della rappresentatività
comunitaria degli enti autarchici territoriali minori.
Vi è inoltre la prescrizione specifica che vincola le legge
organica a riaffermare il potere statutario degli enti, e
determinarne le sole forme, così come ora già prevede la
vigente disposizione dell'articolo 128 della Costituzione, sia
pure implicitamente (ma il legislatore ordinario ne ha già
dato una determinata lettura interpretativa con l'innovazione
della potestà statutaria delle province e dei comuni con la
legge n. 142 del 1990).
La potestà statutaria degli enti, prescritta in
Costituzione, limita inferiormente la potestà legislativa
regionale, superiormente limitata dalla legge organica dello
Stato, in materia di ordinamento e di funzioni delle province
e dei comuni. Tendenzialmente dunque tale potestà regionale
dovrà trattenersi nei limiti più generali ed astratti, e
certamente ad essa non si accompagna alcuna potestà di tipi
regolamentare.
30. Al termine di questa relazione si può porre ora il
quesito, che volutamente non si è anteposto, se sia possibile,
ed in che senso, parlare di Stato regionale, come esito finale
delle riforme qui presentate ed illustrate; ed anche l'altro
quesito si può porre, su quale rapporto si possa istituire tra
tale forma di Stato e la forma dello Stato federale
tradizionalmente intesa. A tale duplice quesito sono dedicate
le considerazioni conclusive e finali che seguono.
Prima di svolgere tali considerazioni si vuole dare conto
del perché si collocano alla fine e non al principio della
relazione, dove pure si ritrovano spunti di carattere affatto
generale e di principio concernenti la forma dello Stato
repubblicano, e specialmente la riaffermazione della
continuità dell'ordinamento costituzionale del 1948.
Si è voluto segnalare, anche nell'impianto della relazione,
che altro non è, come suggerisce la corretta lettura della
tradizione parlamentare, se non la esposizione delle ragioni
prime di politica istituzionale che sostengono lo schema
legislativo presentato, e che costituiscono pertanto il
fondamento interpretativo per ciò che concerne l'intento del
legislatore stesso, un dato di notevole importanza, che merita
di essere distintamente segnalato.
La qualificazione dello Stato in senso regionale, e la
pertinenza del cosiddetto Stato regionale al genus dello
Stato federale, non soltanto non toccano l'integrità della
caratteristica unitaria della Repubblica, ma rappresentano il
risultato dei dati positivi innovativi, un posterius
delle riforme, non un prius rispetto ad esse, quasi la
loro premessa ideale e politica.
Pag. 29
31. I lineamenti che assumono la posizione ed il ruolo
delle regioni nella Costituzione politica della Repubblica
permettono di associare lo Stato italiano a quella forma di
Stato contemporaneo che suole catalogarsi come Stato
regionale.
Si tratta, infatti, di uno Stato unitario, caratterizzato
dalla presenza di comunità territoriali distinte nell'ambito
della comunità nazionale, che sono dotate di ampie potestà e,
soprattutto, di autunomia finanziaria e politica: tali
requisiti sono posti in Costituzione, e da norme
costituzionali essenzialmente regolati e garantiti.
Non così può dirsi si configura l'ordinamento regionale
nella originaria ispirazione del costituente repubblicano,
restato a mezza strada tra l'antico Stato accentrato,
portatore di limitate forme di autonomia in favore di province
e comuni, ed un vero e proprio Stato regionale.
Il punto di equilibrio tra le due caratterizzazioni è
rimesso alla determinazione del legislatore ordinario e del
Governo, tanto che nella evoluzione del regime repubblicano si
verificano versioni positive di esso molto differenziate. Si
parte, infatti, dalla pura e semplice negazione della entrata
in vigore dell'ordinamento regionale di diritto comune, che
contraddistingue unà prima fase, dal 1948 al 1970, che può
essere definita della inattuazione costituzionale.
E' notevole porre in evidenza un dato, che scaturisce da
questa esperienza: un determinato assetto politico
istituzionale, per le forme assunte in Costituzione, permette
ad un determinato indirizzo politico delle maggioranze di
Governo di porre nel nulla l'autonomia regionale, malgrado la
rigidità della Costituzione. Ciò è importante per comprendere
quanto prima si è affermato, riguardo all'impianto
costituzionale rinnovato che viene assegnato all'ordinamento
politico delle regioni di diritto comune, dalla ripartizione
di competenze con lo Stato, all'autonomia finanziaria e
politica, e rafforza e dà un senso concreto alla affermata
appartenenza dello Stato italiano al genus dello Stato
regionale.
La seconda fase, che va dal 1970 ad oggi, è contrassegnata
da un sensibile progresso verso l'idea dello Stato regionale,
che però non è compiutamente raggiunta, e non soltanto perché
l'azione politica e legislativa della attuazione delle regioni
di diritto comune non procede fino in fondo con assoluta
determinazione e coerenza, ma anche perché i limiti posti
nelle stesse disposizioni costituzionali vigenti non
permetterebbero comunque tale risultato. Basterà, a titolo
puramente indicativo, ricordare che l'autonomia politica delle
regioni non è prevista nella Costituzione del 1948, ed anzi è
esclusa.
32. Lo Stato regionale, i cui lineamenti si sono
sommariamente richiamati con l'affermarne la sussistenza
nell'insieme delle riforme proposte e qui illustrate nelle
motivazioni di principio e quando ocorra anche puntuali, non è
il frutto di una astrazione degli studiosi, ma è invece un
vero e proprio schema concettuale, per l'utile classificazione
di una forma politica dello Stato contemporaneo che si
riscontra in varie vicende, soprattutto di quella parte
dell'Europa che si riconosce nel progressivo ordinamento
comunitario.
Lo Stato regionale rappresenta, come indica il caso
spagnolo, una evoluzione possibile, non il superamento, dello
Stato nazionale, che questo secolo con molta fatica ed a
prezzo di crisi talvolta esiziali ha ereditato dal secolo
precedente.
E' notevole considerare un elemento della esperienza
contemporanea, che sembra indicare come, quando questa
evoluzione non si compie, la crisi dello Stato nazionale può
produrre fenomeni dissolutori dell'unità dello Stato.
Non si vuole certamente affermare che ciò corrisponda ad un
rigido nesso di causalità, come vorrebbe una corrente di
opinione più vivace nella sua espressione di propaganda che
salda nel suo fondamento teorico e nel suo stesso procedere
logico: ma il dato è innegabile, e, sicuramente concorre con
altri fattori peculiari di alcune singole vicende statuali a
produrre il fenomeno dissolutorio.
Pag. 30
Lo schema dello Stato regionale trova peraltro applicazione
non limitata ai casi della ricordata Costituzione spagnola
postfranchista, e della nostra Costituzione repubblicana
soprattutto nelle sue prospettive evolutive, ma anche in altre
situazioni degli Stati della Europa occidentale. E anzi
riprova della validità sostanziale di tale schema il fatto che
esso possa trovare utile applicazione anche per fronteggiare
problemi della forma di Stato che si presentano tipicamente
acuti e caratterizzati in modo del tutto specifico e proprio,
come sembrerebbe indicare il caso belga.
33. Lo schema dello Stato regionale trae origine e
fondamento dalla esistenza all'interno della comunità statuale
di singole, distinte comunità, caratterizzate da concrete
specificità storiche, sociali, economiche, talvolta
linguistiche, etniche, religiose, e si sviluppa come forma
politica di una coesistenza possibile delle comunità stesse
nella unitarietà dello Stato. Da questo punto di vista, e sia
pure solo o prevalentemente per ragioni di indole strutturale
e formale, lo schema dello Stato regionale confluisce in quel
ricondursi dello Stato nelle sue originarie, indefettibili ed
esclusive attribuzioni, di cui si è detto riguardo al modo per
la soluzione della crisi dello Stato italiano all'apertura di
questa relazione.
Su questo punto, che è nevralgico e centrale dell'intera
tematica della forma dello Stato repubblicano, sono possibili
ulteriori riflessioni, anche partendo da tale premessa, ma
andando ben oltre essa, ed il suo significato di principio.
All'origine del costituzionalismo moderno si pone il
problema, presente in ogni stagione della storia dell'idea di
Stato, di società politicamente organizzata, della limitazione
del potere: ed a tale assillante esigenza si è opposto il
principio della divisione dei poteri. Ma due secoli di storia
politica successivi alla teorizzazione del principio ne
dimostrano il completo esaurimento formale.
Da un lato, la qualificazione democratica della forma di
Stato, ricostruendo l'idea della sovranità nel fondamento
popolare e riservando alla rappresentanza la legittimazione al
governo della società, ha svuotato il principio della sua
originaria genesi, legata al passaggio dallo Stato assoluto
allo Stato cosiddetto costituzionale. Da un altro lato la
divisione dei poteri, se sopravvive, ricade sulla distinzione
tra poteri devoluti agli organi della rappresentanza, e poteri
cosiddetti neutrali o di garanzia, dalla contrapposizione dei
quali può derivare il duplice effetto della compromissione
democratica, o della paralisi istituzionale, che sono ambedue
fattori di crisi e non di soluzione della crisi.
34. Lo Stato regionale, ammettendo la coesistenza
nell'ambito dello Stato unitario, di una pluralità di enti
autarchici territoriali dotati di ampia autonomia politica,
finanziaria, di predisposizione normativa e di governo,
rappresenta un rimedio possibile e concreto alla crisi che si
produce per la decadenza del principio classico della
divisione dei poteri, in quanto mezzo rispetto al fine della
limitazione del potere politico, che è un tema dominante delle
moderne democrazie.
Bisogna insistere su questa ultima affermazione, perché
contiene una precisazione importante.
Non si vuole sostenere che sia decaduto il principio della
divisione dei poteri in sé: anzi, qui si afferma che esso
resta del tutto valido e vitale, e fattore genetico del
moderno Stato democratico, tra i principi di regime del quale
si annovera l'autonomia della funzione di controllo,
l'indipendenza del giudice, la piena libertà nella
esplicazione della funzione di giustizia.
Ciò che sopravvive del principio della divisione dei
poteri, rispetto alla sua genesi storica, non può però
corrispondere all'esigenza rispetto alla quale il principio è
stato originariamente concepito e teorizzato, ossia il fine
della limitazione del potere politico, che viene realizzato
con la spartizione del potere tra sovrano e gruppi sociali
economicamente forti (elettori censuari). A tale fine, nelle
democrazie contemporanee, come quella del regime repubblicano
italiano, il principio
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non serve più (mentre resta indispensabile per assicurare la
legalità nell'esercizio del potere, che cosa distinta e
diversa dalla limitazione del potere: il potere politico è o
non è legalmente esercitato, è o non è limitato, l'una
alternativa essendo assolutamente separata ed indipendente
rispetto all'altra).
35. Lo Stato regionale può dunque colmare vantaggiosamente
un vuoto che di fatto si è creato, essendosi progressivamente
rivelato inconsistente il principio che, all'inizio del
cammino dello Stato nea, risulta predisposto al fine vitale
per la qualificazione democratica del regime, della
limitazione del potere politico.
Questa attitudine, originaria o derivata che si voglia
ritenere in omaggio a singole vedute di indole del tutto
teorica, ancor più si segnala nella sua importanza, se si
considera un duplice ordine di questioni, che in parte sono
state in precedenza oggetto di qualche fugace cenno di
richiamo.
La prima di esse è quella relativa alle tendenze immanenti
nella evoluzione stessa del potere politico e di governo.
In Italia, fin dalla fine degli anni '70, si è sviluppata
una cultura politica mirante a denunciare i ritardi, le
lentezze, le nocive complicazioni del modello di azione
politica e di governo: si sono affermate le nozioni di
efficienza, di capacità e tempestività di decisione, come
valori desiderabili e non realizzati nello svolgimento dei
pubblici poteri.
Poiché la critica è apparsa fondata sul piano tecnico
formale, ed apprezzata socialmente, essa ha fatto strada,
ottenendo alcuni parziali ma significativi risultati nella
evoluzione delle istituzioni, e contribuendo notevolmente non
solo a promuovere, ma in qualche modo anche a caratterizzare
ed orientare il movimento riformatore.
Si può dunque ragionevolmente prevedere che, al termine del
processo di mutamento in atto del modello politico ed
istituzionale italiano, il regime dei pubblici poteri
risulterà nettamente orientato a conseguire un grado assai
elevato di capacità di provvedere, di decidere, di scegliere,
in tempi certi e rapidi, con immediata efficacia, e
concentrazione soggettiva di responsabilità.
In tale quadro, le ragioni del dissenso recedono
sensibilmente, mentre avanzano quelle della volontà
prevalente, e la stessa formazione del consenso finale risente
di una logica fortemente spostata dalle ragioni del primo,
all'interesse della seconda.
La distribuzione del potere politico tra lo Stato centrale
e le regioni, secondo i princìpi enunciati a proposito della
forma regionale dello Stato, corrisponde adeguatamente alla
necessità di rendere virtualmente compatibili le
caratteristiche menzionate con la qualificazione in senso
democratico del regime costituzionale repubblicano. Non sembra
che ciò si possa dire, perdurando l'attuale forma dello Stato,
che è tuttora accentrato, con alcune imperfette
caratteristiche in senso pseudo regionale.
Ed anzi, si deve rovesciare una falsa silloge, dovuta agli
affezionati assertori dello Stato accentrato, secondo cui,
poiché si va ad un regionalismo anarchico e quasi sfrenato,
bisogna porre mano ad un rafforzamento assai generoso del
potere centrale di governo. E' vero l'esatto contrario di ciò:
poiché si afferma con crescente energia l'idea della
concentrazione e dell'autorità del potere politico e di
governo, è vitale nell'interesse della democrazia che questo
potere si suddivida, non affollandosi tutto nel centro dello
Stato.
36. La seconda questione, rispetto alla quale deve
misurarsi la forma regionale dello Stato, è quella relativa al
tema della moltiplicazione dei pubblici poteri, o come si dice
correntemente del loro affollarsi sulla scena della vita di
relazione nella società contemporanea.
Il fenomeno ha una sua consistenza obiettiva, innegabile:
non è univoca la soluzione dei gravi problemi che esso provoca
nel tessuto stesso dello Stato, e degli ordinamenti
politici.
Pag. 32
Vi è una corrente di pensiero, chenel presente della nostra
storia è molto forte ed agguerrita, secondo cui la
moltiplicazione dei poteri pubblici costituisce un fattore
degenerativo del regime costituzionale, invasivo in modo
iniquo della sfera del soggetto privato, e strumento di
vantaggio per ceti o gruppi sociali singoli, ad ingiusto danno
della intera comunità.
L'esito di tale dottrina, che non è certo nuova nel
pensiero politico moderno, e tanto nota quanto note ne sono le
moite confutazioni teoriche, e parimenti le non secondarie
smentite pratiche (pur presenti nelle vicende italiane,
prossime e remote), è che il potere anziché formare oggetto di
dispute tra idee sulla concentrazione e idee sulla
distribuzione, debba invece essere sottoposto alla più
energica cura di sfoltimento e potature. Secondo gli assertori
di tali vedute, il potere deve ritirarsi e di molto, non
diffondersi all'interno della comunità nazionale.
Questa concezione, che è (anche) eminentemente politica dà
luogo ad un assetto della forma dello Stato che non è quella a
cui si è inteso dare vita con la proposta per lo Stato
regionale, nella quale il potere politico si redistribuisce
tra lo Stato e le regioni, ma non si riduce, oltre alla
eliminazione di improprie invasioni, sotto la soglia alla
quale si ritiene, in contrasto con la menzionata teoria, possa
regolare le relazioni sociali di una comunità fortemente
evoluta, e segnata da squilibri aggravati rispetto al passato
anche recente, come quella italiana, giunta al termine del
primo tempo della Repubblica.
In effetti, si è tenuto conto proprio delle caratteristiche
economiche e sociali di uno sviluppo assai intenso, che è
stato lo sviluppo italiano a partire dalla entrata in vigore
della Carta costituzionale del 1948. Di fronte a queste
caratteristiche, la riduzione dei pubblici poteri, e in
particolare del potere politico e di governo, conterrebbe
potenzialità assai incisive di carenza di intervento per
riequilibrare le posizioni dei soggetti e dei gruppi sociali,
che proprio il progresso, tanto più se rapido ed intenso,
contribuisce a distanziare considerevolmente. E se la iniquità
produce scontento, lo scontento indebolisce le istituzioni,
privandole della loro pri.nci.pale legittimazione che è il
consenso popolare diffuso.
37. La questione del rapporto tra la nozione di Stato
regionale e la nozione di Stato federale si è posta fin
dall'inizio della discussione nella Commissione bicamerale,
proseguita poi nei lavori del Comitato per la forma dello
Stato.
Si è sempre sostenuto, e qui si riafferma in piena
convinzione, che tale distinzione ha valore molto più
apparente che reale, fino a ridursi molto vicino al piano dei
temi semantici veri e propri.
E' ben noto come la nozione stessa di Stato federale mostra
ormai segni vistosi di sgretolamento logico, ed ha perduto la
univocità di riferimento oggettivo. Se la distinzione tra
unione di Stati e Stato federale conserva un senso
effettivamente percepibile, per il duplice elemento del
possesso della soggettività nella comunità internazionale e
del carattere originario della sovranità, così non può dirsi
per altre classificazioni, che facciano leva, ad esempio,
sulla diversità tra Stato federale e Stato confederale, o
anche Confederazione di Stati.
Ciò premesso, la Commissione ha condiviso l'opinione, che
qui si riporta e si riafferma, secondo la quale la distinzione
tra Stato federale e Stato regionale appare fondata più su
elementi quantitativi che qualitativi, e partecipa
maggiormente di una tradizione storico-politica che di una
qualificazione di stretto diritto positivo, di teoria formale
dello Stato.
Alla luce di queste considerazioni va intesa la nozione di
regionalismo al limite del federalismo, che ha fatto la sua
apparizione nel dibattito in Commissione, e che altrimenti
avrebbe un valore meramente giornalistico: mentre invece si
può affermare che la forma dello Stato regionale, delineata
con le riforme proposte, nel quadro della riaffermata
unitarietà della Repubblica, corrisponde ad una organizzazione
costituzionale e politica dell'Italia in cui il regionalismo
si caratterizza, al pari del federalismo, mediante la
coesistenza di
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comunità territoriali distinte nella Comunità nazionale,
dotate di autonomia politica e di Governo, di autonomia
finanziaria propria, e delle corrispondenti potestà di
predisposizione normativa primaria e secondaria.
Allo Stato sono attribuite le competenze corrispondenti
alla garanzia della sua unitarietà, e della sua originaria
sovranità, che è indivisibile, le quali sono enumerate in
considerazione della pienezza delle attribuzioni riservate
alle regioni, e della loro generalità. Le competenze dello
Stato, così misurate, comprendono le materie che sono naturali
di uno Stato unitario, nel diritto pubblico interno e nelle
relazioni della Comunità internazionale della quale lo Stato
è l'unico soggetto, oltre a quelle ulteriori materie associate
a queste per l'apprezzamento che ne fa il legislatore
costituzionale. Identificazione della sfera di attribuzioni
dello Stato e posizione e ruolo delle regioni nell'ordinamento
della Repubblica formano oggetto di una disciplina
costituzionale compiuta, e al tempo stesso rappresentano
elementi del regime, norme supercostituzionali vere e proprie,
che segnano la continuità dello Stato e del suo regime
costituzionale.
Silvano LABRIOLA, Relatore
per la forma di Stato.
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RELAZIONE SULLA FORMA DI GOVERNO DEL DEPUTATO FRANCO
BASSANINI
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1. La riflessione della Commissione ha preso le mosse da
un,analisi severa e rigorosa della crisi di rappresentatività,
autorevolezza, governabilità ed efficacia che ha colpito il
nostro sistema istituzionale, anche per effetto del rapido
disgregarsi della costituzione materiale che ha retto l'Italia
negli ultimi decenni. La Commissione è consapevole che questa
crisi ha dimensioni e complessità tali da non potere essere
risolta solo mediante riforme istituzionali, per quanto
coraggiose ed incisive. Essa richiede mutamenti profondi di
culture, comportamenti, ceti e soggetti politici (di cui già
si comincia a vedere qualche segno); richiede un'impegnativa
opera di ricostruzione di un'etica collettiva e di un tessuto
di valori comuni (opera che continua ad avere nella prima
parte della Carta costituzionale un solido e ancora attuale
punto di riferimento); e richiede una riforma radicale del
sistema politico.
La consapevolezza della insufficienza, e dunque dei limiti
della riforma istituzionale non può tuttavia costituire un
pretesto per negarne la necessità, o per ridimensionarne la
portata a marginali ritocchi. La Commissione non ha rinunciato
dunque a porre la questione della riforma della parte seconda
della Costituzione nei suoi termini più impegnativi: quali
innovazioni di ordine costituzionale introdurre per concorrere
a superare la crisi di legittimità, rappresentatività ed
efficacia delle nostre istituzioni; per costruire, dunque,
istituzioni più salde, più stabili, più rappresentative, più
autorevoli, più efficienti e più efficaci.
La riforma della forma di Stato in senso accentuatamente
regionalista, se non federalista, di cui si è detto nelle
pagine precedenti, costituisce una prima risposta. Che
tuttavia implica e presuppone una parallela e coerente riforma
della forma di governo delle istituzioni centrali della
Repubblica. Il rafforzamento dell'autonomia, dei poteri di
autogoverno e delle responsabilità delle Regioni esige un
parallelo rafforzamento della rappresentatività, stabilità e
capacità di decisione e governo delle istituzioni centrali; e
insieme esige una ridefinizione dei loro ruoli, compiti e
struttura rappresentativa. Non solo per potere assicurare
l'indispensabile funzione di coordinamento, a tutela della
indivisibilità della Repubblica e a garanzia dei diritti
inviolabili garantiti dalla Costituzione a tutti gli italiani,
ma anche per adeguare l'ordinamento delle istituzioni
nazionali alla impegnativa operazione di ridistribuzione di
compiti, poteri e funzioni, che la Commissione propone, in
primo luogo attraverso la riscrittura dell'articolo 70 e del
titolo V della parte seconda della Carta costituzionale. una
redistribuzione di poteri e di funzioni che, peraltro, di per
sè concorre al rinvigorimento delle istituzioni nazionali:
alleggerendole di compiti e funzioni che meglio possono essere
esercitati in forma decentrata; evitando il rischio del
sovraccarico di domande al centro del sistema istituzionale;
applicando in modo corretto quelle tecniche di divisione del
lavoro e delle responsabilità che sole consentono di far
fronte agli impegnativi compiti di governo di società sempre
più complesse.
2. La Commissione ha attentamente valutato e a lungo
dibattuto l'opportunità di rivedere in radice la scelta
operata dall'Assemblea Costituente a favore della forma
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di governo parlamentare, optando invece per una forma di
governo di tipo presidenziale. E' appena il caso di ricordare
qui che, nella sua forma classica, esemplarmente rappresentata
dal modello statunitense, la forma di governo presidenziale si
basa su una netta separazione di poteri fra legislativo ed
esecutivo, sulla separata legittimazione rappresentativa
dell'esecutiuvo e del Parlamento, sull'elezione diretta del
capo dell'esecutivo. Il forte potere del Presidente, eletto
dal popolo e capo dell'esecutivo, è equilibrato da potenti
cheks and balances: un Parlamento dotato di forte
rappresentatività e incisivi poteri di legislazione e di
controllo (il veto presidenziale sulle leggi, superabile con
una riapprovazione a maggioranza qualificata, non basta a
compensare la mancata attribuzione all'esecutivo dei poteri di
ingerenza nell'attività legislativa - per esempio: questioni
di fiducia -- che gli sono invece assegnati nei sistemi
parlamentari); una garantita indipendenza del potere
giudiziario; una consolidata autonomia estese competenze delle
istituzioni locali; un sistema dell'informazione pluralistico,
e capace di assicurare un controllo penetrante e quotidiano su
chiunque sia chiamato ad esercitare il potere.
A queste condizioni, una riforma in senso
presidenzialistico può essere valutata - ed è stata valutata -
senza pregiudizi negativi. Si tratta, infatti, di una
soluzione istituzionale che favorisce fortemente il
funzionamento in senso alternativistico del sistema
democratico, la diretta efficacia della scelta democratica
degli elettori, la responsabilità dei governanti.
Ma vi sono - a tacer d'altro - almeno tre controindicazioni
di notevole peso. Innanzitutto: non appare facile ricostruire
in un diverso contesto l'effettività (e, soprattutto,
l'efficacia) del sistema di freni e contrappesi previsti dal
modello presidenziale. Per esempio: un sistema
dell'informazione libero, critico e pluralista non si inventa
per decreto (anche se efficaci leggi antitrust possono,
in qualche misura, favorime lo sviluppo); comunque, è certo
che l'assetto italiano del sistema dei media si colloca
agli antipodi rispetto al modello accennato, grazie al suo
altissimo grado di concentrazione alla prevalenza negli
assetti proprietari di grandi gruppi finanziari e industriali,
all'intreccio tra gli interessi di questi gruppi e il potere
politico-amministrativo (anche per l'elevato grado di
discrezionalità consentita dall'ordinamento alla manovra degli
incentivi finanziari e fiscali, e all'esercizio dei poteri
amministrativi). Ma la stessa divisione dei poteri tra
Parlamento ed esecutivo non è facilmente ricostruibile in
vitro. Nel sistema statunitense essa è favorita
dall'assenza di partiti coesi e fortemente organizzati: si
evita così il rischio che il sistema oscilli tra due
alternative non auspicabili: quella della paralisi
decisionale, quando il partito del Presidente risulti in
minoranza nel Parlamento; quella della inoperatività del
contrappeso parlamentare al potere presidenziale, nel caso
opposto.
Secondo. L'evoluzione recente del sistema dei media
rischia, come ormai anche la dottrina americana segnala, di
trasformare il meccanismo presidenziale (che, ai tempi
dell'informazione scritta, era la scelta di un uomo per il suo
programma, per le sue idee, e per i valori e le coerenze
politiche e ideali espresse in una vita) in una decisione che
prescinde totalmente dalle idee, dai programmi, dai valori e
dalle coerenze politiche, per privilegiare gli elementi più
superficiali della politicaspettacolo o della politica
dell'immagine. Prevalgono le personalità carismatiche, o i
manipolatori del consenso. Non vince chi propone il programma
migliore, o interpreta meglio le idee e le esigenze dei
cittadini, ma chi ha i migliori spotwriters. Le più
recenti indagini americane dimostrano che l'elettorato
fluttuante (che decide dell'esito delle elezioni) ignora
pressoché totalmente i programmi dei candidati presidenziali;
non viene convinto neppure dai dibattiti e dai programmi
televisivi di approfondimento (ai quali assistono per lo più
coloro che hanno già scelto, così come alle partite di calcio
assistono i "tifosi" delle squadre in campo); decisivi sono
gli spot, e le brevissime battute raccolte dai
telegiornali (che tendono sempre più ad accorciarsi, fino alla
media di 6-7 secondi
Pag. 39
per candidato: il tempo per uno slogan, non per un
ragionamento politico o programmatico, per quanto elementare).
In queste condizioni, il modello presidenziale rischia di
degenerare nella sua versione sudamericana. Che puo non essere
necessariamente peronista, ma non perciò appare un buon
esempio di democrazia governante.
Terzo. Proprio sul terreno cruciale del governo dei
processi economico-sociali, il presidenzialismo non registra,
oggi, brillanti successi. Nella sua patria d'origine, gli
Stati uniti, gli osservatori attribuiscono il netto crollo di
popolarità del Presidente Bush, dopo la vittoriosa conclusione
della guerra nel Golfo, e la sua successiva sconfitta
elettorale all'incapacità dell'amministrazione federale di
ottenere risultati significativi su quattro terreni cruciali:
il risanamento della finanza federale, la lotta alla
disoccupazione, la garanzia di un livello minimo di
prestazioni sociali (assistenza sanitaria, pensioni, casa), la
qualità del sistema scolastico e formativo.
Ma quel che più conta: se sul terreno della difesa
dell'occupazione, del welfare, e in genere della
politica sociale, i risultati non soddisfacenti di un decennio
di amministrazione repubblicana possono anche essere
attribuiti all'effetto di opzioni pregiudiziali e di scelte
politiche di stampa ultra liberalista, ciò non spiega il
clamoroso insuccesso registrato in tema di risanamento della
finanza federale. La compressione della spesa sociale, un
iniziale ancorché limitato contenimento della spesa per la
difesa, e le consistenti riduzioni apportate ai trasferimenti
finanziari agli Stati avrebbero dovuto in effetti favorire la
riduzione del disavanzo: viceversa, il deficit federale
per l'anno finanziario 1991 ha superato di oltre quattro volte
il "tetto" stabilito dalla tanto celebrata legge Gramm-Rudman
(Balanced Budget and Emergency Deficit Control Act del
1985), pur già rimodulato da una successiva novella del
settembre 1987 (Balanced Budget and Emergency Deficit
Control Reaffirmation Act), e nonostante le nuove procedure
e le nuove regole introdotte con il Budget Enforcement
Act del novembre 1990 (tra le quali l'introduzione di
maggioranze qualificate dei tre quinti per l'adozione di una
serie di decisioni di spesa). Nel dibattito politico, che ha
raggiunto toni inusitatamente aspri durante la campagna
elettorale del 1992, la responsabilità degli insuccessi
registrati nella politica di stabilizzazione finanziaria e
nelle politiche sociali è stata scaricata polemicamente dal
Presidente sul Congresso e dal Congresso sul Presidente e
sull'amministrazione federale. Si è registrata così - con
modalità diverse, ma con effetti pratici non dissimili da
quelli che caratterizzano negativamente l'esperienza italiana
- quella confusione di responsabilità e di ruoli tra forze di
governo e forze di opposizione, che rende difficile una scelta
razionale da parte dell'elettorato, e non giova al buon
funzionamento delle istituzioni. Nè l'elezione del democratico
Clinton alla Presidenza sembra avere risolto il problema:
proprio sul terreno della politica di bilancio e di
stabilizzazione finanziaria Clinton ha incontrato , infatti,
le maggiori difficoltà con la maggioranza democratica del
Congresso, tanto da dovere notevolmente annacquare il suo
piano di risanamento (che, ciononostante, è stato alla fine
approvato con una maggioranza assai risicata).
Tanto in sede scientifica quanto in sede politica, comincia
così anche negli Stati uniti a diffondersi il dubbio che la
crisi non possa essere affrontata solo con una sia pur
radicale revisione degli indirizzi della politica economica,
finanziaria e sociale, e con una nuova riforma delle
procedure, delle regole e dei vincoli della decisione
finanziaria e di bilancio (l'affannoso susseguirsi di riforme
procedurali dall'85 ad oggi dimostra semmai che quest'ultima
soluzione non può produrre risultati decisivi). Per la prima
volta, si pone apertamente la questione della revisione della
forma di governo in senso parlamentare (beninteso, secondo la
versione britannica, l'unica comunemente nota negli U.S.A.).
Si prospetta, in altri termini, l'ipotesi di una radicale
inadeguatezza del sistema presi denziale a far fronte a
situazioni di stress fiscale: la dialettica fra il
Presidente e la maggioranza congressuale (del tutto
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coerente con la fisiologia del sistema presidenziale) produce
infatti la sostanziale paralisi della capacità di adottare
quelle decisioni impopolari (almeno nel breve periodo), che in
tale situazione si rendono necessarie (cfr. da ultimo
J.A.Thurber e al., Divided Democracy, Washington D.C.,
1991).
Il Presidente è infatti costretto, per così dire, a
contrattare con il Congresso la definizione parlamentare e
legislativa del suo programma, con la necessità di
annacquarlo, di correggerlo e di renderlo anche, per certi
versi, inevitabilmente contraddittorio.
Se poi questa tensione, che deriva dalla doppia e separata
legittimazione politicodemocratica del Governo rispetto al
Parlamento e alla sua maggioranza, viene risolta invece
attraverso una forte spinta verso l'attenuazione dei poteri
dell'organo rappresentativo o attraverso la sua emarginazione,
si giunge allora a soluzioni di tipo sudamericano, che la
grande maggioranza della Commissione ha ritenuto non
raccomandabili, perché comportano una forte riduzione del
carattere democratico-rappresentativo del sistema
istituzionale nel suo complesso. Si metterebbero così in
discussione valori fondamentali come quelli che si rifanno ai
princìpi della democrazia rappresentativa, dai quali non
intendiamo derogare.
3. Non sembra dunque che le ipotesi presidenzialistiche
offrano, sotto il profilo della idoneità del sistema
istituzionale ad affontare i problemi del governo di una
società complessa e del governo del processi economico-sociali
in situazione di stress fiscale, soluzioni preferibili
rispetto a riforme ispirate al modello parlamentare
nordeuropeo, britannico o tedesco. Par vero invece il
contrario, come emerge anche, a ben vedere, dalle ormai
cospicue ricerche sul "rendimento economico" dei sistemi
istituzionali. Si tratta, com'è noto, di ricerche che, secondo
un'ottica dominata dall'esigenza di contenimento del
disavanzo, adottano criteri di valutazione limitati e
discutibili (indebitamento pubblico tasso di inflazione,
deficit di bilancio) e tali da sottovalutare
notevolmente gli elementi qualitativi del rendimento dei
sistemi politico-istituzionali (rappresentatività e
partecipazione democratica, qualità delle prestazioni e dei
servizi offerti ai cittadini, risultati ottenuti in termini di
tutela dei diritti di cittadinanza, di protezione
dell'ambiente, ecc.). Ma esse offrono comunque indicatori
utili per quanto concerne i profili che qui più interessano. I
migliori risultati sono ottenuti non dai sistemi
presidenziali, ma da sistemi parlamentari, con leggi
elettorali maggioritarie, e con governi di legislatura
(risultando molto forte, in particolare, la correlazione
positiva con la stabilità dei governi). La correlazione
negativa più significativa concerne i paesi con sistemi
elettorali rigorosamente proporzionali e con governi instabili
(cfr., da ultimo Grilli, Masciandaro e Tabellini, Political
monetary Institutions and public finanCial Policies in the
industrial Countries, in "Economic Policy", 1991).
La Commissione ha dunque compiuto una selta netta e chiara
a favore di una forma di governo parlamentare. Ma ciò non
significa rinunciare ad apportare innovazioni assai rilevanti
rispetto alla configurazione che questa forma di governo ha
ricevuto nella Carta costituzionale del 1947, nell'intento di
introdurvi, sul modello delle grandi democrazie parlamentari
nordeuropee, elementi istituzionali che favoriscano la
stabilità, la governabilità, la responsabilità, l'efficacia
delle scelte legislative e dell'attività di governo,
l'effettività dei poteri di indirizzo e di controllo del
Parlamento, l'efficacia e la trasparenza dell azione
amministrativa. Queste innovazioni vanno considerate in
stretta connessione con la riforma delle leggi elettorali
politiche in senso maggioritario e uninoninale già approvata
dalle Camere, e di cui è ovvia la rilevanza ai fini della
concreta configurazione della forma di governo.
Gli obiettivi complessivi che questo complesso di
innovazioni (costituzionali ed elettorali) tende a conseguire
possono essere riassunti, in estrema sintesi, nel modo
seguente. Restituendo ai cittadini il potere di compiere
scelte precise, tra programmi, coalizioni e maggioranze
alternative; affidando
Pag. 41
un mandato e responsabilità chiare, a chi è chiamato a
governare e a chi è chiamato a svolgere il ruolo democratico
dell'opposizione; prevedendo governi di legislatura;
rafforzando il ruolo del primo ministro, e indebolendo il
potere di "coalizione" (rectius, di veto, ricatto o
spartizione) delle segreterie dei partiti; restituendo agli
eletti, attraverso il collegio uninominale, autonomia e
responsabilità nell'esercizio del mandato, si dovrebbero
produrre decisi passi avanti in direzione:
a) del rafforzamento della legittimazione
democratica delle istituzioni rappresentative (Governo,
Parlamento);
b) del potenziamento della capacità del Governo di
assumere decisioni impegnative e tempestive e di attuarle; e,
insieme, dal potenziamento dell'effettività dei poteri di
indirizzo e di controllo parlamentare;
c) del superamento della confusione di
responsabilità e delle logiche consociative che hanno fin qui
coperto l'irresponsabilità finanziaria, fiscale e politica
(consentendo a chi governa di svolgere anche il ruolo
dell'opposizione, e così di sommare vantaggi del potere e
quelli della critica e della protesta);
d) dell'attivazione di quei meccanismi di
autodisciplina e innovazione nel comportamento dei governanti,
che sono stati atrofizzati dalla troppo lunga assenza di ogni
prospettiva o minaccia di alternativa e di ricambio;
e) della riduzione dell'occupazione delle
istituzioni e delle amministrazioni da parte dei partiti, e
del ridimensionamento di pratiche lottizzatorie e
spartitorie.
4. Nel corso dei lavori della Commissione, un interesse
crescente ha suscitato - in parallelo con l'evoluzione del
dibattito politico-istituzionale nel Paese - l'ipotesi di una
direttta legittimazione elettorale del primo ministro, come
elemento di coesione e di stabilità della compagine
governativa e incentivo alla ristrutturazione
(tendenzialmente) bipolare del sistema politico. Tra i
sostenitori di questa riforma emerge tuttavia una
divaricazione non irrillevante (ancorché non sempre esplicita
e consapevole), tra un'ipotesi sostanzialmente riconducibile
al modello presidenziale, ed una tuttora ascrivibile al
modello parlamentare (ed anzi ad una sua razionalizzazione,
che tenda a favorirne una interpretazione di tipo
nordeuropeo). Nella prima, il premier ottiene col voto
una legittimazione indipendente e separata da quella della
maggioranza parlamentare, alla quale può trovarsi contrapposto
sul terreno politico-programmatico. Nella seconda, il premier
è eletto in quanto leader o candidato della maggioranza
parlamentare e dispone in Parlamento di una maggioranza in
grado di approvare i provvedimenti necessari per l'attuazione
del programma presentato agli elettori.
Le riflessioni e le considerazioni sopra accennate, in
relazione alla forma di governo presidenziale, hanno indotto
la maggioranza della Commissione a respingere la prima
ipotesi. Quanto alla seconda ipotesi, essa appare compatibile
con l'opzione per una forma di governo parlamentare, se resta
in capo al Parlamento il potere di rimozione del Primo
ministro, ancorché esso sia inizialmente prescelto in forza
del voto dei cittadini, congiuntamente alla maggioranza
parlamentare; se dunque permane come elemento coessenziale per
la legittimazione del Governo, accanto alla elezione diretta
del corpo elettorale, la persistenza del rapporto di fiducia
con il Parlamento (rectius, con la sua maggioranza).
5. In realtà, la Commissione ha ragionato a lungo suo modi
per realizzare il cosiddetto modello Westminster, e dunque una
forma di governo parlamentare analoga a quella britannica o
tedesca, in un Paese che ha tradizioni politiche e culturali e
presenta una configurazione del sistema politico allo stato
assai diversa da quella delle grandi democrazie parlamentari
anglossassoni. Nel sistema britannico (ma anche, nella
sostanza, in quello tedesco), determinante è il congiunto
effetto di meccanismi elettorali e istituzionali e della
configurazione assunta nel corso dei tempi dal sistema
politico in senso sostanzialmente
Pag. 42
(anche se non rigidamente) bipolare. Formalmente, gli
elettori eleggono, in Gran Bretagna, solo il deputato del loro
collegio. In realtà, dal loro voto nasce - in modo indiretto,
ma trasparente, esplicito, non contestabile - la designazione
del primo ministro. Nel loro voto sta dunque l'inizio della
fase genetica della formazione del nuovo governo. Ed anche la
prima garanzia della stabilità dei governi, della normale loro
configurazione come governi di legislatura.
Ragionando su questi modelli, la Commissione ha
identificato alcune innovazioni rilevanti, tendenti a favorire
la stabilità dei governi, l'omogeneità delle maggioranze,
l'efficacia dell'azione governativa, la chiara distinzione
delle responsabilità fra maggioranza ed opposizione. Fra
queste innovazioni vanno subito ricordate: l'investitura del
primo ministro da parte del Parlamento in seduta comune
all'inizio della legislatura, così da stabilire un rapporto di
fiducia diretto tra il Parlamento ed il primo ministro stesso;
il mandato al primo ministro di strutturare liberamente la
composizione dell'esecutivo; il potere, attribuito al primo
ministro, non solo di nomina, ma anche di revoca dei ministri,
che rappresenta uno strumento molto forte di mantenimento
dell'omogeneità del governo; l'istituto della fiducia
costruttiva, che consente al Parlamento di sostituire il primo
ministro solo deliberando, contestualmente, l'investitura di
un nuovo capo dell'esecutivo. Naturalmente, la sfiducia
costruttiva non esclude la cessazione dall'incarico del primo
ministro per altre cause: la morte, l'impedimento
all'esercizio delle sue funzioni o anche le dimissioni
spontanee, poiché nessuno può essere costretto a conservare un
incarico contro la sua volontà: ciò avviene anche nei paesi
che, come la Germania, già prevedono l'istituto della sfiducia
costruttiva, e ne hanno fatto buon uso. Ma, a parziale
garanzia che lo strumento delle dimissioni non venga
utilizzato per aggirare l'efficacia dell'istituto della
sfiducia costruttiva, la Commissione ha approvato una norma
che vieta la immediata rieleggibilità del primo ministro
dimissionario. Questi ha dunque tutti gli strumenti necessari
per modificare, integrare, adeguare la composizione del suo
Governo attraverso la revoca dei ministri e la nomina dei loro
successori, ma non può aggirare l'istituto della sfiducia
costruttiva attraverso dimissioni preordinate a una sua
reinvestitura.
Occorre sottolineare che, di per sé, avere previsto
(rectius, proposto) che il primo ministro sia eletto dal
Parlamento in seduta comune a maggioranza dei suoi componenti,
non esclude la possibilità di innovazioni che incentiverebbero
maggiormente un'evoluzione del sistema verso forme di elezione
diretta o semidiretta del primo ministro, quali ad esempio
quelle che, attraverso un collegamento con una nuova legge
elettorale, stabilissero, per esempio, che la votazione del
Parlamento in seduta comune al principio della legislatura
avvenga inizialmente sul candidato alla carica di primo
ministro che abbia già ricevuto una designazione dal voto dei
cittadini, attraverso una delle forme che le leggi elettorali
potrebbero prevedere. Niente impedisce, allorché il sistema
elettorale preveda qualche forma di esplicita indicazione da
parte degli elettori, della maggioranza parlamentare e del suo
candidato alla guida del governo, di riconoscere
all'investitura parlamentare solo il signficato di una formale
e solenne registrazione e convalida del voto degli
elettori.
Per rimanere nell'ambito della forma di governo
parlamentare, non vi è dubbio che un'eventuale forma di
elezione popolare del primo ministro dovrebbe essere collegata
a qualche strumento che preveda l'elezione popolare del primo
ministro congiuntamente alla sua maggioranza. Va da sé,
infatti, che per restare nell'ambito della forma di governo
parlamentare occorre mantenere l'istituto che la caratterizza,
rappresentato dal mantenimento di una consonanza tra
maggioranza parlamentare e Governo, di cui rappresentano
elementi ineludibili gli istituti della fiducia e della
sfiducia. Ne deriva che un'innovazione siffatta richiederebbe
modificazioni alle leggi elettorali, testé approvate dalle
Camere, di non modesta portata. La Commissione, a maggioranza,
ha ritenuto che questa questione
Pag. 43
(la riforma della riforma elettorale) non può che
essere affidata alla prossima legislatura.
6. La sfiducia costruttiva rafforza la stabilità del
Governo e impone razionalità e coerenza nell'espressione del
rapporto di fiducia fra Parlamento e Governo. La maggioranza
parlamentare non può togliere la fiducia ad un primo ministro
e ad un Governo se non esprime un nuovo primo ministro in
grado di costituire un nuovo Governo. Con ciò, tuttaiva, resta
pur sempre fermo e vitare il meccanismo della fiducia,
evitando così quelli che, a giudizio delle maggioranze della
Commissione, sembrano i difetti e i rischi della forma di
governo presidenziale, basata sulla separata legittimazione
del Governo rispetto al Parlamento e sulla rigida separazione
fra i due poteri: una contrapposizione paralizzante tra
Governo e Parlamento; o una ricerca trasformistica del
consenso da parte di un Governo e di un primo ministro che,
eletti sulla base di un programma, devono trovare una
maggioranza in un Parlamento che può avere un diverso
orientamento politico-programmatico; o, infine, spinte e
tensioni di tpo plebiscitario tendenti a risolvere questa
contrapposizione paralizzante facendo leva sulla separata
legittimazione del Governo e del suo primo ministro.
La Commissione ha ragionato anche sulla struttura del
governo. La conclusione a cui si è arrivati è quella di
prevedere, oltre che il rafforzamento del ruolo e dei poteri
del primo ministro, anche una struttura più snella
dell'esecutivo, in qualche modo ispirata a quella del governo
britannico: un numero relativamente ridotto di ministri
(stabilendo in Costituzione il limite massimo dei ministri nel
numero di diciotto); e, in luogo degli attuali sottosegretari
di Stato, alcuni viceministri. Il numero ridotto dei ministri
raffoza la effettiva collegialità del Consiglio dei ministri
nella adozione delle grandi scelte di indirizzo; e comporta un
rafforzamento del livello politico di direzione
dell'amministrazione e dell'esecutivo immediatamente inferiore
a quello dei ministri, che è quello dei viceministri, pur
rinviando alla legge la precisa determinazione delle loro
attribuzioni. Oltreché giovare alla effettiva collegialità
delle scelte di indirizzo politico generale, la riduzione del
numero dei ministri consentirà una riorganizzazione della
struttura dell'amministrazione centrale per grandi aree
dipartimentali, senza penalizzare l'esigenza di
specializzazione funzionale, alla quale può essere dato
rilievo con l'attribuzione di specifiche funzioni di direzione
politica ai viceministri. Va del resto sottolineato che la
riduzione del numero dei ministri si ricollega anche al
divieto di istituzione di ministeri in materie diverse da
quelle riservate espressamente alla competenza dello Stato, a
norma del nuovo articolo 70, proposto dalla Commissione.
Tanto per i ministri, quanto per i viceministri (di cui
viene anche in tal modo sottolineata la natura di membri del
Governo, a tutti gli effetti), la Commissione propone di
introdurre il regime dell'incompatibilità con il mandato
parlamentare.
L'incompatibilità fra funzioni di governo e mandato
parlamentare - adottata, come ò noto, nell'ordinamento della
quinta Repubblica francese - accentua la divisione del lavoro,
dei compiti e dei ruoli fra Parlamento e Governo, che la
Commissione ha inteso promuovere, in vista di una più limpida
distinzione di responsabilità e di poteri, e nel perseguimento
dell'obiettivo generale che, sul punto, la Commissione si è
proposto: un governo più forte, più stabile, più omogeneo, più
responsabile nell'esercizio delle funzioni esecutive intese
nel loro senso più lato (dunque, come funzioni di governo in
senso pieno), e, a fronte, un Parlamento più forte, più
autorevole, più tempestivo ed efficace nell'esercizio delle
funzioni e delle responsabilità che ne caratterizzano il ruolo
in una democrazia parlamentare governante, e dunque
nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico, di
controllo, di grande legislazione.
7. Al perseguimento dell'obiettivo da ultimo accennato
concorrono alcune rilevanti innovazioni, che la Commissione
prospetta in tema di ripartizione delle funzioni e disciplina
dei rapporti fra Parlamento e Governo.
Pag. 44
Si tratta, innanzitutto, delle disposizioni in materia di
poteri regolamentari del Governo, di delegificazione, e di
disciplina della decretazione d'urgenza. Non si tratta solo di
porre rimedio ai problemi derivanti dalla iperlegificazione
del nostro ordinamento, di decongestionare il Parlamento da un
sovraccarico di microdecisioni che finiscono per soffocare
l'esercizio delle sue funzioni primarie e naturali, di
restituire al Governo gli strumenti per assolvere in modo
tempestivo ed efficace ai propri compiti. Si tratta anche di
restituire alla funzione legislativa e alla legge la sua
funzione e natura propria, di determinazione di regole, di
disciplina dei rapporti intersoggettivi, di determinazione dei
programmi e degli indirizzi, di definizione delle grandi
scelte allocative e distributive.
La Commissione ha, come si è detto, inteso ribadire
l'attribuzione della funzione legislativa al Parlamento, e
dunque il principio della divisione dei poteri e delle
funzioni fa Parlamento e Governo, nei termini di una chiara
distinzione fra funzione legislativa e funzione esecutiva e di
governo. Non ha dunque ritenuto di accogliere le suggestioni
derivanti dall'ordinamento della quinta Repubblica francese,
che attribuisce al Governo una quota rilevante, se non
prevalente, della funzione legislativa. Ma essa ha anche
respinto soluzioni ambigue e di controversa interpretazione,
come quella che, consentendo l'esercizio della potestà
regolamentare del Governo in tutte le materie non coperte da
riserva assoluta di legge, senza peraltro espressamente
riservare alla fonte regolamentare la disciplina di tali
materie, lasciava margini assai ampi di incertezza sugli
effetti di una (assai prevedibile e frequente) concorrenza fra
fonte legislativa e fonte regolamentare (con il rischio di
un'alternativa interpretativa fra due soluzioni entrambe
ritenute inappaganti: il sostanziale status quo, laddove
l'interprete tenesse fermo il principio della preferenza di
legge; lo scivolamento verso il modello francese, laddove si
ritenesse la fonte legislativa non più competente ad
intervenire nella disciplina delle materie non coperte da
riserva di legge).
La Commissione, con il nuovo articolo 95- bis, propone
di riservare alla fonte regolamentare la competenza per la
normativa di attuazione di leggi e atti con forza di legge; di
riservare al Parlamento la disciplina delle materie coperte da
riserva assoluta di legge; di riconoscere al Parlamento la
potestà di determinare, nelle altre materie, le "linee
fondamentali" della disciplina del settore normativo, mediante
la definizione legislativa di "principi e criteri direttivi",
che il Governo è tenuto a rispettare nell'esercizio della
potestà regolamentare; di riservare al Governo, nelle materie
non coperte da riserva assoluta di legge, la potestà di
disciplina normativa, in attuazione delle linee fondamentali
definite dalla legge, e dunque nel rispetto dei princìpi e
criteri direttivi definiti dal Parlamento, sempreché (e
allorché) tale definizione legislativa di princìpi e criteri
sia effettivamente intervenuta. Ad evitare "sconfinamenti"
nell'esercizio della potestà regolamentare (in tal modo
fortemente potenziata, ma non senza limiti),viene attribuita
alla Corte dei conti, nell'esercizio del controllo preventivo
di legittimità, la legittimazione a sollevare avanti alla
Corte costituzionale la questione di legittimità del
regolamento per violazione della riserva di legge o delle
norme di principio di cui si è detto. Analoga legittimazione è
riconosciuta ad una frazione dei membri di ciascuna Camera.
8. In tema di decretazione d'urgenza, la Commissione ha
ripreso e sviluppato le indicazioni a suo tempo prospettate
dalla Commissione Bozzi, tendenti - a ben vedere - ad operare
un ritorno allo spirito e alla ratio dell'istituto,
secondo la originaria ispirazione del Costituente.
Si propone dunque di introdurre nella norma costituzionale
la tassativa elencazione delle materie nelle quali, ricorrendo
ragioni di necessità ed urgenza, è ammessa l'adozione da parte
del governo di provvedimenti provvisori con forza di legge
(sicurezza nazionale, calamità naturali, norme finanziarie
cosiddette catenaccio, recepimento e attuazione di norme
comunitarie, quando dal ritardo della loro entrata in
Pag. 45
vigore possa derivare responsabilità per inadempimento di
obblighi comunitari). Si esplicita, e si costituzionalizza, il
vincolo alla specificità ed omogeneità di contenuto dei
decreti-legge, e la loro limitazione a misure di immediata
applicazione (destinate ad entrare immediatamente in vigore e
di cui è "necessaria" l'immediata entrata in vigore).
Per converso, si introduce l'obbligo delle Camere di
giungere alla deliberazione finale sulla conversione del
decretolegge entro il termine costituzionale dei sessanta
giorni, e il divieto di introdurre emendamenti al testo del
decreto-legge in sede di conversione, salvo che per quanto
attiene alla clausola di copertura finanziaria. Ai regolamenti
parlamentari spetterà dotare i Presidenti delle Camere dei
poteri necessari (iscrizione d'ufficio all'ordine del giorno
delle commissioni e delle assemblee, contingentamento dei
tempi di discussione e votazione, dichiarazione di
inammissibilità di emendamenti, ecc.) per rendere effettive
queste innovazioni; che sono ovviamente coerenti con la
progettata restaurazione della originaria ratio
dell'istituto della decretazione d,urgenza, e dunque con il
ritrovato carattere di eccezionalità, puntualità,
provvedimentalità dei decreti-legge.
In connessione, si introduce (e diventa possibile
introdurre, senza effetti negativi in termini di efficacia e
tempestività dell'azione governativa), il divieto di reiterare
decreti-legge respinti dalle Camere in sede di conversione, o
comunque non convertiti e il divieto di ripristinare con
decreto-legge l'efficacia di disposizioni dichiarate
illeggittime dalla Corte costituzionale.
Il complesso di queste importanti innovazioni dovrebbe, ad
avviso della Commissione, risolvere alla radice l'annosa
questione dell'abuso della decretazione d'urgenza, e dell'uso
delle leggi di conversione come provvedimenmti legislativi
omnibus, ristabilendo nel contempo una chiara
distinzione di responsabilità e ruoli fra potere legislativo e
governo.
Va in proposito sottolineato: a) che le disposizioni
proposte in materia di delegificazione, incidendo in modo
significativo sull'abnorme iperlegificazione del nostro
ordinamento, avrebbero di per sè l'effetto di restringere
l'ambito e i casi nei quali il Governo abbisogna di un atto
legislativo per dare attuazione a sue deliberazioni; b)
che il consistente decongestionamento operato nei compiti
legislativi del Parlamento (per effetto della attribuzione di
più ampi poteri legislativi alle Regioni, oltreché, ancora,
per effetto delle norme sulla delegificazione), dovrebbero
consentire al Governo di ottenere più facilmente dal
Parlamento una rapida decisione sui disegni di legge ordinari
per i quali il Governo chiede la procedura d'urgenza, anche
sotto questo profilo riducendo dunque l'esigenza di ricorrere
alla decretazione d'urgenza.
In ogni caso, le proposte ricordate in tema di
decreti-legge e loro conversione tendono a ridefinire in
termini limpidi la funzione e il ruolo del Parlamento, come
organo di grande legislazione, oltreche di indirizzo politico
e di controllo. E' appena il caso di ricordare che, in
connessione con la introduzione dell'istituto della sfiducia
costruttiva, e con il conseguente rafforzamento della
stabilità dell'esecutivo, il Governo viene privato di un
rilevante potere di interferenza sull'esercizio della funzione
legislativa del Parlamento, quale è stato fino ad ora il
potere di porre la questione di fiducia su leggi, articoli o
emendamenti. Alla rafforzata stabilità del Governo, e
all'incremento dei suoi poteri e strumenti nell'esercizio
delle funzioni e dei compiti di direzione dell'amministrazione
e di attuazione dell'indirizzo politico governativo, si
accompagna dunque un rafforzamento del ruolo, dei poteri,
dell'autonoma responsabilità del Parlamento nell'esercizio
della funzione legislativa.
9. Nel medesimo disegno istituzionale si colloca il
rafforzamento della efficacia ed effettività dei poteri di
controllo del Parlamento, e la definizione di una sorta di
statuto della opposizione (sul modello delle grandi democrazie
liberali, ispirate al principio secondo cui la maggioranza ed
il governo debbono avere i poteri necessari per decidere e
governare, l'opposizione i poteri necessari per
controllare).
Pag. 46
La Commissione non ha potuto approfondire l'argomento in
modo esaustivo, per l'anticipata conclusione dei suoi lavori.
Si può quindi far riferimento soltanto alla attribuzione ad
una minoranza qualificata di ciascuna Camera (un quinto dei
componenti) della legittimazione ad agire di fronte alla Corte
costituzionale per far valere i limiti imposti dall'articolo
95- bis alla potestà regolamentare del Governo; alla
attribuzione ad una minoranza qualificata (ancora, un quinto
di ciascuna Camera) del potere di promuovere un'inchiesta
parlamentare, sul modello di quanto previsto dalla
Costituzione federale di Bonn (e già dalla Costituzione di
Weimar); e alla attribuzione alle Camere del potere di
acquisire atti, documenti o informazioni, "con i soli limiti
derivanti dalle leggi penali", anche al di fuori della
attività di commissioni di inchiesta, e quindi nell'ambito di
indagini conoscitive, o nell'esercizio della normale attività
di controllo sul Governo e sulla amministrazione. Il relatore
si augura che queste indicazioni possano essere ulteriormente
sviluppate in futuro, anche valutando la possibilità di
introdurre nel nostro ordinamento strumenti e istituti che, in
altri Paesi di forti e radicate tradizioni democratiche, hanno
efficacemente contribuito a rendere effettivi i poteri di
indirizzo e di controllo del Parlamento, a garantire la
trasparenza, l'efficacia e la legalità dell'attività del
Governo e dell'amministrazione, a dotare l'opposizione
parlamentare di strumenti adeguati allo svolgimento di ruolo
che, in una democrazia vera, non è meno importante di quello
della maggioranza.
10. La Commissione ha a lungo riflettuto sulle modifiche da
apportare alla cosiddetta costituzione finanziaria,
sinteticamente contenuta nell'articolo 81 della Costituzione
vigente. Pacificamente risolta, con la costituzionalizzazione
del bilancio pluriennale, l'esigenza di disporre di strumenti
di programmazione finanziaria di dimensione temporale meno
angusta di quelli ricompresi nei termini dell'esercizio
annuale, la Commissione ha esaminato soprattutto tre questioni
assai rilevanti ai fini della concreta configurazione della
forma di governo: la ripartizione fra Parlamento e Governo
delle competenze in materia di programmazione finanziaria e di
bilancio, gli strumenti della programmazione finanziaria e di
bilancio, l'opportunità di costituzionalizzare alcuni
obiettivi sostanziali della politica di bilancio.
Quanto alla prima questione, le tendenze favorevoli ad un
rafforzamento dei poteri del Parlamento sono oggi, come è
noto, nettamente recessive: del resto, proprio l'esperienza
statunitense, dalla riforma del 1974 in poi (e nonostante le
recenti ripetute correzioni) dimostra che, nelle democrazie
contemporanee, il Parlamento, ancorché rappresenti i
contribuenti, non è necessariamente più rigoroso del governo
nella gestione delle risorse pubbliche. Maggiori sostenitori
ha invece la tesi opposta secondo cui l'innovazione decisiva
(se non di per sé sola risolutiva), ai fini del governo della
finanza pubblica, sarebbe rappresentata dal trasferimento al
Governo di ogni potere di decisione in materia finanziaria,
riservando al Parlamento il solo potere di approvare o
respingere i relativi strumenti legislativi, senza apportarvi
emendamenti. Se questa proposta, che si assume ispirata al
regime in vigore nei principali paesi dell'Occidente,
comportasse l'estensione del principio dell'inemendabilità
anche alle leggi in materia di spesa e di entrata adottate in
corso d'anno, si tratterebbe ovviamente di una revisione della
forma di governo di notevolissima portata, comportando, di
fatto, la sostanziale abolizione del potere di emendamento
delle Camere e il trasferimento all'esecutivo di una quota
rilevante, se non prevalente, del potere legislativo.
Il disegno di legge costituzionale Andreotti-Martinazzoli,
presentato dal Governo alle Camere nell'agosto 1191, suggeriva
per vero innovazioni meno radicali, ancorché orientate nella
stessa direzione. Il disegno di legge proponeva innanzitutto
di sopprimere la legge finanziaria, dando carattere
sostanziale alle legge di approvazione del bilancio: ma
l'innovazione appare, a ben vedere, più nominale che
sostanziale. Esso ammetteva emendamenti
Pag. 47
alla legge di bilancio solo se a carattere compensativo, e
richiedeva, per la loro approvazione, la maggioranza assoluta
dei componenti le Camere. Dava inoltre al Governo la facoltà
di sospendere per due mesi l'esame di qualunque altra legge,
purché la richiesta fosse motivata "con riferimento alla
violazione dei criteri di equilibrio finanziario",
richiedendo, trascorsi i due mesi, che la legge fosse
approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna
Camera.
Il presupposto da cui queste ed altri consimili proposte
muovono è chiaro: dell'irresponsabilità finanziaria è
colpevole il Parlamento. Basta attribuire al Governo pieni
poteri in materia, "come negli altri grandi Paesi
dell'Occidente", e raggiungeremo l'obiettivo del risanamento
finanziario e di un più razionale impiego delle risorse
pubbliche. Ma la solidità di questo presupposto è dubbia.
Da una parte, recenti studi sulla dinamica incrementativa
delle grandezze di bilancio nel corso dell' iter
decisionale delle manovre finanziarie annuali (E.D'Albergo,
1992) hanno dimostrato che il Governo ha contribuito alla
dilatazione della spesa e del disavanzo in misura ben
superiore a quella attribuibile alle decisioni parlamentari.
La negoziazione con le lobbies, i gruppi di pressione,
le organizzazioni di categoria caratterizza anche la fase
intragovernativa della procedura di formazione delle leggi
finanziarie e dei bilanci, con effetti incrementativi della
spesa anche più rilevanti: che il conflitto allocativo e
distributivo si svolga, in questa fase, al coperto da occhi
indiscreti non giova, a ben vedere, né all'equilibrio del
bilancio dello Stato, né alla trasparenza democratica del
processo decisionale.
D'altra parte, dopo l'introduzione dello scrutinio palese
per ogni votazione implicante conseguenze finanziarie e le
nuove regole introdotte dalla legge 362 e dalle novelle ai
regolamenti parlamentari sull'esame e approvazione degli
strumenti della manovra finanziaria annuale, il Governo
dispone ormai di grandi poteri di condizionamento delle
decisioni parlamentari. In assemblea, il Governo è in grado di
controllare gli umori della maggioranza e ricorrere, quando
non basti il richiamo alla coesione politica della coalizione,
alla questione di fiducia (non più vanificata dal cosiddetto
doppio voto sulla conversione dei decreti-legge). Nelle
commissioni, dove si approvano in via definitiva oltre due
terzi delle leggi ordinarie (e dove più agevole è far pesare
la pressione di lobbies e organizzazioni settoriali o
corporative), il Governo dispone del potere di rimessione del
progetto di legge in assemblea, che spesso equivale al suo
insabbiamento (e comunque restituisce al Governo forza
contrattuale, impiegabile per ottenere una correzione delle
misure che implicano conseguenze finanziarie).
Orbene, un'analisi accurata dell'iter parlamentare delle
leggi, dall'introduzione del voto palese ad oggi, dimostra:
a) che il Governo non ha fatto quasi mai uso del potere
di rimessione in aula dei progetti all'esame delle commissioni
in sede legislativa (la frequenza è inferiore al 1 per cento
del totale delle leggi approvate in commissione); b) che
è modestissimmo il numero degli emendamenti aventi
implicazioni finanziarie approvati in assemblea nonostante il
parere contrario del Governo.
Infondata è anche la convinzione che la regola in uso nei
maggiori Paesi dell'Occidente sia quella della inemendabilità
delle decisioni in materia di bilancio e di spesa. La
questione è ovviamente improponibile per gli Stati uniti, dove
il Congresso ha pieni poteri in materia, pur dovendo restare
entro i tetti da esso stesso stabiliti (da ultimo con il
Budget Enforcement Act del 1990): in dottrina (Fisher
1990), si discute anzi se la carenza di un vero e proprio
potere di iniziativa del Presidente in materia non produca una
pericolosa irresponsabilità dell'esecutivo. Maggiori sono,
com'è noto, i poteri del Governo nei maggiori Stati europei,
nei quali il potere di emndamento del Parlamento in materia
finanziaria è sempre ammesso per la riduzione di spese
(Francia, Inghilterra, Spagna, Germania), quasi sempre per
l'aumento di entrate (Francia, Spagna, Germania), non di rado
per gli aumenti di spesa o la riduzione di entrate, purché
Pag. 48
compensati da equivalenti riduzioni di spese o aumenti di
entrata (Germania, Spagna, e anche Francia, ma limitatamente
agli emendamenti compensativi sulle entrate). In Inghilterra,
singolarmente, sono ammessi, infine, oltre gli emendamenti
riduttivi della spesa, anche gli emendamenti tendenti a
ridurre le entrate, ancorché non compensati da equivalenti
riduzioni di spesa (retaggio della antica concezione del
Parlamento come rappresentanza dei contribuenti).
Del resto: la concentrazione di tutti i poteri di
risoluzione dei conflitti allocativi e distributivi in una
sede "coperta" come quella intragovernativa, rischia di
rendere la negoziazione con le lobbies e gli interessi
settoriali meno trasparente; l'eliminazione del confronto
parlamentare può favorire scelte meno rigorose, oltre che meno
democratiche.
Non si può negare, naturalmente, che esista un problema di
disciplina del potere di emendamento in materia finanziaria.
Ma essa va posta nei termini di un vincolo generale, che:
a) concerne il potere di iniziativa legislativa, quello
di proporre emendamenti e quello di approvarli; b) si
estende a tutti i soggetti titolari dei poteri medesimi
(ministeri della spesa compresi); e c) comporta per
tutti una regola di responsabilità e di coerenza. In concreto,
un volta fissati con strumenti di programmazione finanziaria
pluriennale scorrevoli i limiti del deficit spending
considerati sostenibili, in coerenza con gli obiettivi
programmatici sostanziali, le uniche iniziative legislative o
emendative ammissibili, per tutti, sarebbero quelli
compensativi, ovvero quelli che riducendono spese o aumentando
entrate creano spazio finanziario aggiuntivo per una nuova
redistribuzione di risorse.
In tal senso la Commissione propone alcune importanti
integrazioni all'attuale dettato dell'articolo 81, concernenti
l'effettivo rispetto dei vincoli di copertura per tutte le
leggi, di entrata come di spesa, sia l'emendabilità delle
leggi di bilancio e degli altri disegni di legge che
concorrono a formare la manovra di bilancio, la cui iniziativa
è riservata al Governo. Non si propone dunque di ribaltare, ma
di arricchire e integrare la linea di fondo che ha ispirato le
riforme di questi anni in materia di governo della finanza
pubblica, e in ispecie la legge 468 del 1978 e la legge 362
del 1988. Questa linea di fondo muove dalla convinzione che
non vi sia ragione, o non vi sia sufficiente ragione per
mettere in discussione i fondamenti di un modello
costituzionale che ripartisce fra Governo, Parlamento e enti
decentrati i poteri in materia, riservando in esclusiva al
Governo, oltre alla attività di gestione del bilancio dello
Stato, e alle decisioni di politica monetaria e creditizia non
affidate alla Banca d'Italia, solo la predisposizione e
l'iniziativa degli strumenti fondamentali della programmazione
finanziaria (la cui approvazione è rimessa alla decisione
delle Camere, che hanno potere di emendarli e che sole possono
approvare nuove spese e nuove entrate : provvedimenti per i
quali non vi è riserva di iniziativa al Governo). E muove,
dunque, dalla connessa convinzione che il problema sia
piuttosto quello di configurare procedure, vincoli e strumenti
che obblighino ciascuno dei soggetti costituzionali in campo
ad assumersi piena responsabilità delle decisioni adottate e
delle relative conseguenze sull'assetto complessivo della
finanza pubblica; di delineare dunque meccanismi e regole tali
da imporre al processo di decisione finanziaria e di bilancio
una sufficiente razionalità, una coerenza fra mezzi e fini,
ferma la piena libertà di determinare i fini riconosciuta agli
organi politico-rappresentativi dall'ordinamento
costituzionale.
Razionalizzare dunque il processo, più che puntare tutte le
carte sulla sua semplificazione; nella convinzione che le
decisioni relative alla allocazione e gestione delle risorse
pubbliche coinvolgono necessariamente un complesso sistema di
competenze interrelazioni e responsabilità della
amministrazione, del governo, del Parlamento, dei centri di
spesa decentrati; e che la via della semplificazione e
dell'accentramento delle responsabilità, come dimostrano del
resto i risultati della riforma fiscale operata in Italia
negli anni settanta, non conduce necessariamente al
Pag. 49
risanamento dei conti della finanza pubblica e al recupero
di una maggiore efficacia e razionalità nella allocazione
delle risorse.
L'obiettivo è quello di rafforzare contemporaneamente sia
il potere di governo della finanza pubblica attribuito
all'esecutivo che il potere di controllo e di decisione
assegnato al Parlamento, interpretando quest'ultimo in modo
innovativo (rispetto alla costituzione materiale) come un
potere di partecipare responsabilmente alla definizione delle
grandi scelte sulla allocazione delle risorse e del quadro
complessivo della programmazione finanziaria, anziché tentare
di inserirsi nelle pieghe o negli interstizi del sistema
finanziario pubblico per ricavarne benefici o privilegi per
questa o quella categoria, settore o campanile.
Ma la Commissione non ignora che le pur rilevanti riforme
introdotte in questi anni in materia di programmazione
finanziaria e di bilancio hanno il loro tallone d'Achille
nella fragilità degli strumenti che dovrebbero garantire il
rispetto e l'osservanza di vincoli, regole e procedure,
soprattutto quando siano in gioco questioni che implicano
forte contrapposizione politica. La riforma del 1978 (legge
468) sembrava del tutto ignorare il problema quasi desse per
scontata la spontanea disponibilità del legislatore a prestare
ossequio ai vincoli e alle regole imposte alla sua "sovrana"
discrezionalità, peraltro con un atto, la legge ordinaria,
liberamente modificabile e, soprattutto, liberamente
derogabile dal legislatore stesso; o, forse, quasi si
confidasse che la natura di legge attuativa del dettato
costituzionale in materia, che va certo riconosciuta alla
legge n. 468, comportasse di necessità il conseguente
riconoscimento alle sue disposizioni di una forza o "durezza"
(nel senso di "resistenza all'abrogazione e alla deroga")
superiore a quella delle altre leggi ordinarie: conseguenza
che non pare tuttavia fondata su basi solide, a giudicare
dagli indirizzi giurisprudenziali finora prevalsi, in sede di
sindacato sulla costituzionalità delle leggi. Va del resto
ricordato che le leggi di spesa, non sempre possono essere
agevolmente sottoposte a un giudizio di costituzionalità;
salvi i casi di invasione di competenza legislativa di regioni
o province autonome, infatti, è raro il caso che esse, nel
prevedere erogazioni, interventi o benefici privi di adeguata
copertura finanziaria, implichino una lesione di specifici ed
individualizzati diritti soggettivi o interessi legittimi,
tale da intestare a qualche soggetto dell'ordinamento la
legittimazione a sollevare la relativa eccezione di
legittimità costituzionale (controinteressati sono, per lo
più, i contribuenti nella loro generalità; ma è più che dubbia
la tesi che l'ordinamento riconosca a ciascuno di essi la
legittimazione a eccepire l'illegittimità di leggi che violino
le regole poste a tutela della regolarità e coerenza del
processo di decisione finanziaria e di bilancio).
I riformatori degli anni ottanta, consapevoli della
inadeguatezza di questa soluzione, anche grazie alle dure
lezioni dell'esperienza, hanno optato per una soluzione più
sofisticata, che fa leva su una sorta di linkage tra
legge e regolamento parlamentare. La legge stabilisce le
regole sostanziali da osservare, disciplina gli strumenti di
programmazione, decisione e gestione della finanza pubblica, e
regola i rapporti fra i vari organi costituzionali. I
regolamenti parlamentari, nel disciplinare i relativi
procedimenti legislativi, rinviano alle regole di legge, e vi
ricollegano obblighi vincoli o, in caso di violazione delle
regole, specifiche sanzioni (improcedibilità di proposte,
obblighi di stralcio di disposizioni, inammissibilità di
emendamenti, rimessione in aula di provvedimenti, eccetera).
Al servizio della legge, che di per sé impone regole e vincoli
sempre derogabili dal legislatore ordinario, si pone dunque la
fonte regolamentare, che è invece in grado di dettare regole
vincolanti in procedendo per gli organi parlamentari
(assemblea, commissioni) non modificabili né derogabili dal
legislatore ordinario in virtù dell'articolo 64 della
Costituzione.
La soluzione appare astrattamente con, vincente: ma fa
affidamento su un grado di "effettività" della fonte
regolamentare che non trova conferma nell'esperienza. Nella
realtà costituzionale, l'applicazione delle norme dei
regolamenti interni delle
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Camere dipende non di rado dai rapporti di forza tra
maggioranza e opposizione, dalla rilevanza politica degli
interessi in gioco, dalla maggiore o minore determinazione e
dalla maggiore o minore "tenuta" dei Presidenti di assemblea
nello svolgimento del loro ruolo di garanzia istituzionale. I
noti limiti del sindacato di costituzionalità sugli interna
corporis attenuano, del resto, allo stato, la possibilità
di far intervenire un soggetto "terzo", dotato del potere di
ricollegare effetti sanzionatori alla violazione di norme
regolamentari, tanto più che anche in questo caso opera la già
accennata limitazione della legittimazione ad agire di fronte
alla Corte costituzionale, quando oggetto del giudizio debba
essere un provvedimento legislativo che non lede direttamente
diritti soggettivi o interessi legittimi di singoli ma
interessi generali della collettività (quelli a una oculata e
corretta gestione della finanza pubblica, e innanzitutto al
rispetto delle norme di attuazione dei princìpi contenuti
nell'articolo 81 della Costituzione).
Il problema può essere, tuttavia, agevolmente risolto
mediante una piccola riforma costituzionale che valga a
introdurre nel nostro ordinamento due modeste ma decisive
innovazioni. La prima consiste nell'espresso riconoscimento
alla disciplina attuativa delle disposizioni dell'articolo 81
della Costituzione della natura di "norme interposte",
disponendone l'immodificabilità in forma tacita e
l'inderogabilità da parte delle leggi ordinarie in materia di
bilancio, finanza pubblica, spesa ed entrata. Una disposizione
costituzionale siffatta avrebbe, ovviamente, l'effetto di
rinforzare (in senso tecnico) la legge n. 468 e la legge n.
362; esse potrebbero bensì essere modificate espressamente, ma
non derogate, né disattese dalle singole leggi di spesa e di
entrata (compresa, tra esse, la legge finanziaria).
La seconda innovazione consiste nella attribuzione espressa
alla Corte dei conti (ed eventualmente ad una frazione dei
membri di ciascuna delle Camere) della legittimazione a
promuovere di fronte alla Corte costituzionale in via di
azione il giudizio di legittimità costituzionale nei confronti
delle leggi prive di idonea copertura finanziaria, ed in
generale dei provvedimenti adottati in violazione
dell'articolo 81 della Costituzione e delle relative norme di
attuazione (ivi comprese le norme dei regolamenti
parlamentari). Siffatta innovazione cosentirebbe di superare
la difficoltà di identificare, nell'attuale disciplina dei
giudizi di legittimità costituzionale, soggetti legittimati ad
agire a tutela dell'interesse collettivo al rispetto dei
vincoli contenuti nell'articolo 81 della Costituzione. E
permetterebbe altresì al giudice della costituzionalità delle
leggi di intervenire tempestivamente, prima che la legge di
spesa abbia esplicato effetti difficilmente reversibili.
La Commissione propone la prima innovazione con l'ultimo
comma del nuovo articolo 81. Mentre contava di formulare la
seconda nell'ambito della revisione delle disposizioni in
materia di garanzie.
Quanto all'ultimo dei grandi temi sopra ricordati, è noto
che, riecheggiando proposte elaborate dalla scuola americana
di Public Choice e ampiamente discusse negli Stati uniti
e in Germania, si è proposto anche in Italia (Carruba-Da
Empoli 1984, Cantaro-La Rocca 1986 e, da ultimo, Bognetti,
1993) di "costituzionalizzare" alcuni vincoli sostanziali o
taluni obiettivi generali di politica finanziaria, come il
pareggio di bilancio di parte corrente, ovvero un limite alla
pressione tributaria, o all'incidenza della spesa pubblica
rispetto al Pil. Il primo di questi vincoli-obiettivo fu
recepito nella relazione conclusiva della Commissione
parlamentare Bozzi nell'ambito di una complessa riformulazione
dell'articolo 81 della Costituzione, proposta da Nino
Andreatta.
La proposta ha incontrato in dottrina (Tobin 1979, Spaventa
1979 e 1983, pedone 1985) obiezioni assai consistenti,
concernenti la difficoltà di garantire l'effettivo rispetto di
tali vincoli-obiettivo, i non desiderabili effetti che, in
talune condizioni, possono derivare dal loro irrigidimento in
una norma di livello costituzionale, e le incertezze
interpretative connesse all'applicazione delle accennate norme
di principio: le vincende della applicazione della
Pag. 51
legge Gramm-Rudman negli Stati uniti, già due volte riformata
nel volgere di un quinquennio, dimostrano del resto che anche
meccanismi abbastanza sofisticati di riduzione automatica del
disavanzo incontrano difficoltà quasi insuperabili allorché
sono forti le resistenze politiche al contenimento della spesa
o all'aumento della pressione tributaria (è ovvio, peraltro,
che questi meccanismi non hanno difficoltà ad operare se
queste resistente sono deboli; ma in tal caso, farvi ricorso
è, in sostanza, del tutto superfluo).
Avvertita e consapevole degli elementi emersi nel corso di
tale dibattito (che sembrano invece per lo più ignorati dalla
pubblicistica corrente), nonché delle difficoltà e delle
obiezioni che hanno suggerito ai riformatori di altri Paesi
grande cautela in argomento, la Commissione ha tuttavia
ritenuto opportuno introdurre nel nuovo testo dell'articolo 81
la più ragionevole formulazione del più ragionevole di questi
vincoli-obiettivo, e cioè il vincolo per i bilanci dello Stato
(annuale e pluriennale) a rispettare il principio
dell'equilibrio finanziario della parte corrente. Il relatore
deve segnalare che da nessuna parte, nel corso dei lavori
della Commissione, sono state avanzate le proposte più
radicali di cui da ultimo si è discusso in sede di polemica
politica, quali la fissazione di un tetto costituzionale alle
entrate dello Stato o alla spesa delle pubbliche
amministrazioni (rispetto al Pil): anche per la consapevolezza
del rischio che tali vincoli e limiti, nella impossibilità di
essere effettivamente rispettati senza gravi e non desiderati
effetti economici e sociali, finissero per fare la fine delle
"grida manzoniane".
12. Il disegno di riforma della forma di governo (e,
inevitabilmente) della stessa riforma della forma dello Stato
che la Commissione propone necessita di essere completato
mediante una coerente revisione della struttura,
dell'organizzazione, e dei princìpi regolatori dell'attività
del parlamento. più che l'anticipata conclusione dei lavori
della Commissione, ha pesato al riguardo l'impossibilità di
trovare un compromesso fra le diverse proposte espresse nel
corso dei lavori della Commissione. La grande maggioranza
della Commissione, concordando sulla riduzione a quattro anni
della legislatura (l'unica innovazione approvata in materia) e
su una consistente riduzione del numero dei parlamentari, ha
convenuto sulla impossibilità il modello bicamerale paritario
adottato dal vigente testo costituzionale. Ma, respinta a
maggioranza la soluzione monocamerale, non ha raggiunto alcuna
intesa sulla riforma del bicameralismo nel senso della
differenziazione della struttura, dei ruoli e dei compiti
delle due Camere.
La riforma della forma dello Stato in senso accentuatamente
regionalista, se non federalista, proposta dalla Commissione,
avrebbe dovuto suggerire, ad avviso del relatore, di adottare
per la riforma del parlamento quel classico strumento del
regionalismo o del federalismo cooperativo che consiste nella
configurazione di un ramo del parlamento come Camera delle
Regioni e delle autonomie, accanto alla Camera eletta a
suffragio universale diretto. Non sono facilmente
comprensibili le ragioni per le quali questa soluzione, che in
Europa - come si sa - è adottata in varie forme anche da Stati
non federali (si pensi al Senato francese), trova in Italia
insufficienti consensi. Si tratta, forse, di ragioni non
apertamente confessabili, se, come a me pare, sono in realtà
riconducibili ad un riflesso di autodifesa corporativa del
ceto politico nazionale. Eppure questa soluzione consentirebbe
di risolvere il problema della incongrua convivenza di due
Camere uguali per funzioni, poteri e struttura rappresentativa
nel modo più lineare: distinguendo la base rappresentativa
delle due Camere, e perciò anche i poteri e i compiti ad esse
assegnati. Solo la differenziazione della legittimazione
rappresentativa giustifica infatti l'attribuzione di poteri
differenziati alle due Camere. E il ruolo dilferenziato e il
più ridotto carico di lavoro attribuiti ad una delle due
Camere (il Senato delle Regioni) sono tollerabili solo se
questa Camera risulta formata da un personale politico che
continuerebbe a dedicare una parte consistente del suo tempo e
del suo lavoro alle istituzioni
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regionali da cui è eletto. L'annosa diatriba tra
monocameralismo e bicameralismo verrebbe così risolta
adottando una soluzione realmente intermedia fra il modello
monocamerale e quello del bicameralismo paritario. Infatti,
non spetterebbe alla Camera delle Regioni votare la fiducia al
Governo né farne valere la responsabilità politica, mentre
sarebbe necessario il suo concorso per le leggi incidenti
nelle materie di competenza regionale e locale (leggicornice,
leggi di programmazione settoriale nei settori di competenza
regionale o locale), per le leggi costituzionali, e per le
materie per le quali si ritengano necessarie speciali
garanzie. Per il resto, la partecipazione della Camera delle
Regioni alla formazione delle leggi potrebbe esprimersi
mediante un rafforzato potere di iniziativa legislativa, la
facoltà di presentare emendamenti alla Camera dei Deputati nel
corso dell' iter delle leggi di competenza esclusiva di
quest'ultima, e, in determinati casi, la facoltà di richiedere
alla Camera dei Deputati medesima il riesame, entro termini
determinati e brevi, di decisioni già adottate o di parti di
esse. Un mix di questi poteri di interlocuzione e di
intervento Potrebbe essere previsto, in particolare, per
l'adozione degli strumenti di programmazione e di bilancio,
ferma restando la competenza deliberante della Camera dei
Deputati.
Una soluzione siffatta, com'è evidente, non risolverebbe
soltanto i già accennati problemi di partecipazione del
sistema delle autonomie alla formazione delle decisioni
legislative e programmatorie nazionali. Ma risolverebbe alla
radice anche il problema della confusione di competenze e
responsabilità e della continua interferenza della
legislazione nazionale nelle materie di competenza regionale e
locale, contribuendo
fortemente a restituire al parlamento la concreta
possibilità di dedicarsi alla "grande legislazione".
L'istituzione di una Camera delle Regioni, opponendo un
ostacolo pressoché insuperabile all'invasione delle competenze
normative regionali e locali, sgombrerebbe automaticamente i
tavoli del parlamento dalla gran pletora di provvedimenti di
microlegislazione locale e settoriale. Il parlamento
ritroverebbe così lo spazio e il tempo necessario per le
"grandi scelte" che ne qualificano il ruolo: di
programmazione, di indirizzo, di riforma.
Sulla soglia della conclusione dei lavori della
Commissione, il relatore, raccogliendo di buon grado una
sollecitazione della Presidente Iotti, ha tentato di
verificare se sussistesse una estrema possibilità di
compromesso su una soluzione mista e, per così dire,
eclettica, formulata utilizzando, da una parte, una ipotesi
elaborata tempo fa dall'attuale ministro per le Regioni Livio
Paladin e, dall'altra, le proposte di riforma approvate da
alcuni Consigli regionali e in particolare e da ultimo, in
forma assai elaborata e argomentata, dal Consiglio regionale
della Lombardia. La proposta, incentrata su una composizione
mista del Senato (per metà a suffragio universale e diretto,
per metà in rappresentanza delle Regioni) e su una attenuata
differenziazione delle funzioni e dei poteri fra le due
Camere, non ha tuttavia ottenuto il consenso di una
maggioranza sufficiente ampia da suggerirne l'inserimento nel
testo che la Commissione ha deciso di licenziare. Resta
dunque, in materia, una lacuna non irrilevante, che dovrà
trovare, in altra sede, una adeguata e coerente soluzione.
Franco BASSANINI, Relatore
per la forma di governo.
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