| 1. Ad eccezione delle agevolazioni di cui all'articolo 1,
comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 1992,
n.415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n.488, che restano attribuite alle competenze del
Ministro del bilancio e della programmazione economica per la
concessione delle agevolazioni previste dal comma 3, lettere
b), c) ed e), dello stesso articolo che non
sono state deliberate dall'Agenzia per la promozione dello
sviluppo del Mezzogiorno alla data del 15 aprile 1993, gli
istituti di credito e le società di locazione finanziaria
convenzionati provvedono a comunicare, entro il 28 febbraio
1994, al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato i propri esiti istruttori, ovvero a
confermare quelli già trasmessi all'Agenzia per la promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno. A tale comunicazione dovrà
essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante
dell'impresa richiedente l'agevolazione, sottoscritta in calce
dal presidente del collegio sindacale qualora esistente,
attestante la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle
agevolazioni, ivi comprese quelle relative al rispetto delle
norme sul lavoro e sulla prevenzione degli infortuni, lo stato
di esecuzione del progetto, l'ammontare delle spese sostenute
alla data della dichiarazione e comunque non oltre il 31
dicembre 1993, rapportato al costo complessivo del progetto,
nonché la certificazione prevista dalla vigente normativa
sulla lotta alla criminalità organizzata e quella attestante
la vigenza dell'impresa richiedente i benefìci. Ai fini
dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente comma,
qualora l'istante, nel corso della istruttoria della domanda
di agevolazione, si rivolga, per la medesima iniziativa, ad
altro istituto di credito abilitato o ad altra società
convenzionata, resta valida la data di presentazione della
domanda originaria.
2. Entro novanta giorni dal termine di cui al comma 1, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni pervenute
ai sensi del comma 1, forma un elenco delle domande di
agevolazione, l'inserimento nel quale è determinato sulla base
dei criteri indicati all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e il cui
ordine è determinato sulla base dell'ammontare delle spese già
sostenute, rapportate al costo complessivo del progetto come
indicato nelle comunicazioni e dichiarazioni medesime e, a
parità di rapporto, della data di presentazione della domanda
di agevolazione. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato dispone la concessione delle agevolazioni
sulla base dell'elenco previsto dal presente comma, nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili.
Pag. 12
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su richiesta delle imprese, dispone
l'erogazione di un anticipo, nella misura massima del 50 per
cento dell'importo del contributo in conto capitale spettante
ai sensi della legge 1^ marzo 1986, n.64, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili; il pagamento dell'anticipo è
effettuato previa presentazione da parte dell'impresa, nei
trenta giorni successivi alla concessione dell'anticipo
medesimo, di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa.
Per i progetti di investimento di importo inferiore a un
miliardo di lire, l'accertamento, a seguito dell'ultimazione
del progetto, sulla realizzazione degli investimenti e sulla
sussistenza delle condizioni per la fruizione dei benefìci
consiste nell'esame delle risultanze istruttorie e della
relazione finale degli istituti di credito e società di
locazione finanziaria convenzionata, nonché nel riscontro
della sussistenza delle dichiarazioni, rese con le modalità di
cui al comma 1, attestanti gli specifici requisiti individuati
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Per i progetti di investimento di importo
superiore, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede, ai sensi del comma 7 dell'articolo
18 della legge 26 aprile 1983, n.130, alla nomina di apposite
commissioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di
cui al comma 5. Rimangono ferme le vigenti disposizioni sugli
accertamenti per le operazioni già regolate dalle convenzioni
sulla locazione finanziaria dei macchinari. Gli accertamenti
finali sui progetti di investimento già ammessi ai benefìci
della legge 1^ marzo 1986, n.64, sono parimenti effettuati,
successivamente al trasferimento al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato delle relative pratiche e,
qualora alla data del trasferimento non risultino già nominate
le commissioni di collaudo, mediante le commissioni di cui al
presente articolo.
4. Qualora le agevolazioni, disposte sulla base delle
comunicazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 1, siano
revocate per insussistenza delle condizioni previste dalla
legge 1^ marzo 1986, n.64, così come integrata dal presente
decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2
a 4 volte l'importo dell'agevolazione indebitamente fruita.
Chi rilascia o sottoscrive dichiarazioni di cui al comma 2,
attestanti fatti materiali non rispondenti al vero, è punito
con le pene previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 5
ottobre 1991, n.317.
5. La quota del Fondo, di cui al comma 5 dell'articolo 19
del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96, da assegnare al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per
l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo
5 del medesimo decreto legislativo, nonché le eventuali
ulteriori risorse da attribuire per le finalità di cui al
comma 1 dello stesso articolo 5, affluiscono ad un'apposita
sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n.46. Sono a carico della medesima sezione gli
oneri per i compensi, da definire con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, per non più di tre consulenti
giuridici da utilizzare per la definizione del contenzioso in
relazione agli interventi agevolativi, nonché a quelli di cui
all'articolo 39 del testo unico delle leggi per gli interventi
nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
Pag. 13
colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio
1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30
marzo 1990, n.76.
6. Le somme derivanti per effetto delle revoche disposte
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
in relazione ad agevolazioni in favore delle attività
produttive concesse ai sensi del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
1993, n.96, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere rispettivamente riassegnate, con decreti del
Ministro del tesoro, agli appositi capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato concernenti le assegnazioni in favore della
sezione del Fondo di cui al comma 5 del presente articolo.
| |