Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


690
DDL0048-0009
Progetto di legge Camera n. 48 - testo presentato - (DDL12-48)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C48. TESTIPDL
...C48.
...Decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'11 aprile 1994 (*). Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno
Articolo 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC48 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  Ad eccezione delle agevolazioni di cui all'articolo 1,
  comma 3, lettera  a),  del decreto-legge 22 ottobre 1992,
  n.415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
  1992, n.488, che restano attribuite alle competenze del
  Ministro del bilancio e della programmazione economica per la
  concessione delle agevolazioni previste dal comma 3, lettere
  b),   c)  ed  e),  dello stesso articolo che non
  sono state deliberate dall'Agenzia per la promozione dello
  sviluppo del Mezzogiorno alla data del 15 aprile 1993, gli
  istituti di credito e le società di locazione finanziaria
  convenzionati provvedono a comunicare, entro il 28 febbraio
  1994, al Ministero dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato i propri esiti istruttori, ovvero a
  confermare quelli già trasmessi all'Agenzia per la promozione
  dello sviluppo del Mezzogiorno.  A tale comunicazione dovrà
  essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante
  dell'impresa richiedente l'agevolazione, sottoscritta in calce
  dal presidente del collegio sindacale qualora esistente,
  attestante la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle
  agevolazioni, ivi comprese quelle relative al rispetto delle
  norme sul lavoro e sulla prevenzione degli infortuni, lo stato
  di esecuzione del progetto, l'ammontare delle spese sostenute
  alla data della dichiarazione e comunque non oltre il 31
  dicembre 1993, rapportato al costo complessivo del progetto,
  nonché la certificazione prevista dalla vigente normativa
  sulla lotta alla criminalità organizzata e quella attestante
  la vigenza dell'impresa richiedente i benefìci.  Ai fini
  dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente comma,
  qualora l'istante, nel corso della istruttoria della domanda
  di agevolazione, si rivolga, per la medesima iniziativa, ad
  altro istituto di credito abilitato o ad altra società
  convenzionata, resta valida la data di presentazione della
  domanda originaria.
      2.  Entro novanta giorni dal termine di cui al comma 1, il
  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
  sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni pervenute
  ai sensi del comma 1, forma un elenco delle domande di
  agevolazione, l'inserimento nel quale è determinato sulla base
  dei criteri indicati all'articolo 1, comma 3, del
  decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e il cui
  ordine è determinato sulla base dell'ammontare delle spese già
  sostenute, rapportate al costo complessivo del progetto come
  indicato nelle comunicazioni e dichiarazioni medesime e, a
  parità di rapporto, della data di presentazione della domanda
  di agevolazione.  Il Ministero dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato dispone la concessione delle agevolazioni
  sulla base dell'elenco previsto dal presente comma, nei limiti
  delle risorse finanziarie disponibili.
 
                              Pag. 12
 
      3.  Il Ministero dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, su richiesta delle imprese, dispone
  l'erogazione di un anticipo, nella misura massima del 50 per
  cento dell'importo del contributo in conto capitale spettante
  ai sensi della legge 1^ marzo 1986, n.64, nei limiti delle
  risorse finanziarie disponibili; il pagamento dell'anticipo è
  effettuato previa presentazione da parte dell'impresa, nei
  trenta giorni successivi alla concessione dell'anticipo
  medesimo, di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa.
  Per i progetti di investimento di importo inferiore a un
  miliardo di lire, l'accertamento, a seguito dell'ultimazione
  del progetto, sulla realizzazione degli investimenti e sulla
  sussistenza delle condizioni per la fruizione dei benefìci
  consiste nell'esame delle risultanze istruttorie e della
  relazione finale degli istituti di credito e società di
  locazione finanziaria convenzionata, nonché nel riscontro
  della sussistenza delle dichiarazioni, rese con le modalità di
  cui al comma 1, attestanti gli specifici requisiti individuati
  con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato.  Per i progetti di investimento di importo
  superiore, il Ministero dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato provvede, ai sensi del comma 7 dell'articolo
  18 della legge 26 aprile 1983, n.130, alla nomina di apposite
  commissioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di
  cui al comma 5.  Rimangono ferme le vigenti disposizioni sugli
  accertamenti per le operazioni già regolate dalle convenzioni
  sulla locazione finanziaria dei macchinari.  Gli accertamenti
  finali sui progetti di investimento già ammessi ai benefìci
  della legge 1^ marzo 1986, n.64, sono parimenti effettuati,
  successivamente al trasferimento al Ministero dell'industria,
  del commercio e dell'artigianato delle relative pratiche e,
  qualora alla data del trasferimento non risultino già nominate
  le commissioni di collaudo, mediante le commissioni di cui al
  presente articolo.
      4.  Qualora le agevolazioni, disposte sulla base delle
  comunicazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 1, siano
  revocate per insussistenza delle condizioni previste dalla
  legge 1^ marzo 1986, n.64, così come integrata dal presente
  decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2
  a 4 volte l'importo dell'agevolazione indebitamente fruita.
  Chi rilascia o sottoscrive dichiarazioni di cui al comma 2,
  attestanti fatti materiali non rispondenti al vero, è punito
  con le pene previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 5
  ottobre 1991, n.317.
      5.  La quota del Fondo, di cui al comma 5 dell'articolo 19
  del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96, da assegnare al
  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per
  l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo
  5 del medesimo decreto legislativo, nonché le eventuali
  ulteriori risorse da attribuire per le finalità di cui al
  comma 1 dello stesso articolo 5, affluiscono ad un'apposita
  sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17
  febbraio 1982, n.46.  Sono a carico della medesima sezione gli
  oneri per i compensi, da definire con decreto del Ministro del
  tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato, per non più di tre consulenti
  giuridici da utilizzare per la definizione del contenzioso in
  relazione agli interventi agevolativi, nonché a quelli di cui
  all'articolo 39 del testo unico delle leggi per gli interventi
  nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
 
                              Pag. 13
 
  colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio
  1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30
  marzo 1990, n.76.
      6.  Le somme derivanti per effetto delle revoche disposte
  dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
  in relazione ad agevolazioni in favore delle attività
  produttive concesse ai sensi del testo unico approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, e
  successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi
  dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
  1993, n.96, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
  per essere rispettivamente riassegnate, con decreti del
  Ministro del tesoro, agli appositi capitoli dello stato di
  previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato concernenti le assegnazioni in favore della
  sezione del Fondo di cui al comma 5 del presente articolo.
 
DATA=940411 FASCID=DDL12-48 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0048 TOTPAG=0023 TOTDOC=0021 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0011 RIGINIZ=010 PAGFIN=0013 RIGFIN=017 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=004800 00 FASCIDC=12DDL0048 SORTNAV=0004800 000 00000 ZZDDLC48 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



Ritorna al menu della banca dati