| 1. Dopo l'articolo 95 della Costituzione è inserito il
seguente:
"Art. 95 bis. Il Governo esercita lapotestà
regolamentare nelle materie di competenza statale non
riservate dalla Costituzione alla legge. L esercizio della
funzione regolamentare è disciplinato dalla legge,
Pag. 60
che determina il procedimento, la pubblicità e l'efficacia
dei diversi tipi di regolamento.
Le norme di attuazione delle leggi e degli atti con forza
di legge sono riservate alla fonte regolamentare.
Nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, il
Parlamento determina con legge le linee fondamentali della
disciplina del settore stabilendo princìpi e criteri direttivi
nel rispetto dei quali il Governo esercita la potestà
regolamentare.
La Corte dei Conti, ove nell'esercizio del controllo
preventivo di legittimità riscontri violazione della riserva
di legge o delle norme di principio di cui al comma
precedente, sottopone la questione di legittimità del
regolamento al giudizio della Corte costituzionale.
La questione può essere sollevata anche da un quinto dei
componenti di ciascuna Camera".
| |