| 1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 116. Alla Sicilia, alla Sardegna, al
Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia
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Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite, con legge
costituzionale, forme e condizioni particolari di autonomia
con competenze esclusive nelle materie non riservate allo
Stato.
Gli statuti speciali sono adottati con legge costituzionale
su proposta di ciascuna Regione e previa intesa della medesima
Regione sul testo approvato da entrambe le Camere nella prima
lettura.
Gli statuti speciali possono indicare materie nelle quali
Stato e Regioni esercitano competenze concorrenti.
Gli statuti speciali definiscono forme ed istituti di
cooperazione tra Stato e Regioni".
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