| 1. In attesa della riforma della legge 17 febbraio 1982,
n.46, la quota del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 19
del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n.96, da assegnare
al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica per l'attuazione degli interventi previsti
dall'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, nonché le
eventuali ulteriori risorse attribuite per le stesse finalità,
affluiscono ad apposita sezione del Fondo speciale per la
ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25
ottobre 1968, n.1089, e successive modificazioni.
2. Il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, ai fini della definizione e
approvazione degli interventi consentiti dalla legislazione
vigente nelle aree economicamente depresse del territorio
nazionale, in base agli indirizzi del programma pluriennale di
sviluppo della ricerca, si avvale di un apposito comitato
tecnicoscientifico, nominato e presieduto dal Ministro e
composto di dieci membri di qualificata esperienza in materia
di ricerca scientifica, innovazione ed edilizia universitaria
e formazione. I relativi compensi determinati con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
posti a carico del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96.
3. Per l'istruttoria tecnico-economica delle domande, dei
programmi e dei progetti, si applica l'articolo 7, primo
comma, della legge 17 febbraio 1982, n.46.
4. Per l'accertamento della realizzazione degli
interventi di cui al comma 1, il Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica provvede anche ai
sensi dell'articolo 18, commi sesto e settimo, della legge 26
aprile 1983, n.130, mediante apposite commissioni, i cui oneri
sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1.
5. La competenza relativa alla concessione delle
agevolazioni previste per i progetti di ricerca di cui
all'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto-legge
22 ottobre 1992, n.415, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1992, n.488, è attribuita al Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; è
parimenti
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attribuita al suddetto Ministero la competenza relativa alla
concessione delle agevolazioni e dei contributi per gli
interventi concernenti i centri di ricerca di cui al
summenzionato articolo 1, comma 3, lettera c), richiesti
successivamente alla data del 21 agosto 1992.
6. I crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da
privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di
prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del
privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti
dall'articolo 2751- bis del codice civile, fatti salvi i
precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La
costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate
né al consenso delle parti, né a forme di pubblicità. Il
privilegio si applica ai finanziamenti erogati successivamente
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 7 dicembre
1993, n. 506, anche se riferiti a delibere adottate dal
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica in data antecedente.
7. Ai fini della formazione del programma pluriennale di
sviluppo della ricerca, di cui all'articolo 2, comma 3, della
legge 9 maggio 1989, n.168, sono soppresse tutte le riserve ed
i limiti di destinazione delle risorse del Fondo speciale
ricerca applicata, istituito dall'articolo 4 della legge 25
ottobre 1968, n.1089, previste dalle leggi vigenti.
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