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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


691
DDL0048-0010
Progetto di legge Camera n. 48 - testo presentato - (DDL12-48)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C48. TESTIPDL
...C48.
...Decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'11 aprile 1994 (*). Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno
Articolo 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC48 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  In attesa della riforma della legge 17 febbraio 1982,
  n.46, la quota del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 19
  del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n.96, da assegnare
  al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
  tecnologica per l'attuazione degli interventi previsti
  dall'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, nonché le
  eventuali ulteriori risorse attribuite per le stesse finalità,
  affluiscono ad apposita sezione del Fondo speciale per la
  ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25
  ottobre 1968, n.1089, e successive modificazioni.
      2.  Il Ministero dell'università e della ricerca
  scientifica e tecnologica, ai fini della definizione e
  approvazione degli interventi consentiti dalla legislazione
  vigente nelle aree economicamente depresse del territorio
  nazionale, in base agli indirizzi del programma pluriennale di
  sviluppo della ricerca, si avvale di un apposito comitato
  tecnicoscientifico, nominato e presieduto dal Ministro e
  composto di dieci membri di qualificata esperienza in materia
  di ricerca scientifica, innovazione ed edilizia universitaria
  e formazione.  I relativi compensi determinati con decreto del
  Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
  tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
  posti a carico del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del
  decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96.
      3.  Per l'istruttoria tecnico-economica delle domande, dei
  programmi e dei progetti, si applica l'articolo 7, primo
  comma, della legge 17 febbraio 1982, n.46.
      4.  Per l'accertamento della realizzazione degli
  interventi di cui al comma 1, il Ministero dell'università e
  della ricerca scientifica e tecnologica provvede anche ai
  sensi dell'articolo 18, commi sesto e settimo, della legge 26
  aprile 1983, n.130, mediante apposite commissioni, i cui oneri
  sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1.
      5.  La competenza relativa alla concessione delle
  agevolazioni previste per i progetti di ricerca di cui
  all'articolo 1, comma 3, lettera  c),  del decreto-legge
  22 ottobre 1992, n.415, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 19 dicembre 1992, n.488, è attribuita al Ministero
  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; è
  parimenti
 
                              Pag. 14
 
  attribuita al suddetto Ministero la competenza relativa alla
  concessione delle agevolazioni e dei contributi per gli
  interventi concernenti i centri di ricerca di cui al
  summenzionato articolo 1, comma 3, lettera  c),  richiesti
  successivamente alla data del 21 agosto 1992.
      6.  I crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi
  dell'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
  e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da
  privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di
  prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del
  privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti
  dall'articolo 2751- bis  del codice civile, fatti salvi i
  precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.  La
  costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate
  né al consenso delle parti, né a forme di pubblicità.  Il
  privilegio si applica ai finanziamenti erogati successivamente
  alla data di entrata in vigore del decreto-legge 7 dicembre
  1993, n. 506, anche se riferiti a delibere adottate dal
  Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
  tecnologica in data antecedente.
      7.  Ai fini della formazione del programma pluriennale di
  sviluppo della ricerca, di cui all'articolo 2, comma 3, della
  legge 9 maggio 1989, n.168, sono soppresse tutte le riserve ed
  i limiti di destinazione delle risorse del Fondo speciale
  ricerca applicata, istituito dall'articolo 4 della legge 25
  ottobre 1968, n.1089, previste dalle leggi vigenti.
 
DATA=940411 FASCID=DDL12-48 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0048 TOTPAG=0023 TOTDOC=0021 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0013 RIGINIZ=018 PAGFIN=0014 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=004800 00 FASCIDC=12DDL0048 SORTNAV=0004800 000 00000 ZZDDLC48 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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