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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6917
DDL0575-0022
Progetto di legge Camera n. 575 - testo presentato - (DDL12-575)
(suddiviso in 31 Unità Documento)
Unità Documento n.22 (che inizia a pag.64 dello stampato)
...C575. TESTIPDL
...C575.
...PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE --
Art. 20.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC575 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Dopo l'articolo 119 della Costituzione è inserito il
  seguente:
    "Art.  119 bis.  Alle Regioni competono,secondo i
  princìpi stabiliti da legge organica:
      1) tributi propri istituiti e regolati dalle leggi
  regionali;
      2) sovraimposte e addizionali su tributi erariali;
      3) proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi;
      4) quote di partecipazione al gettito prodotto nelle
  singole Regioni da tributi erariali con particolare
  riferimento alle imposte indirette.
    L'assunzione di prestiti e di impegni di spesa in annualità
  può essere disposta dalle Regioni nei limiti stabiliti dalla
  legge organica.
    Per la tutela delle Regioni economicamente svantaggiate lo
  Stato istituisce un apposito fondo perequativo il cui
  ammontare è definito in misura non superiore a quanto
  necessario per compensare la minore capacità di produrre
  gettiti tributari e contributivi rispetto alla media nazionale
  per abitante.  Quote di un ulteriore fondo possono essere
  devolute alle Regioni di minore dimensione demografica per
  compensare le maggiori spese per abitante cui queste sono
  soggette per l'erogazione di servizi.  I trasferimenti sono
  fissati d'intesa con la Regione.
    I trasferimenti dello Stato derivanti dai fondi perequativi
  non possono in ogni caso avere vincoli di destinazione.
    Per provvedere a scopi determinati lo Stato può intervenire
  con finanziamenti aggiuntivi, d'intesa con le Regioni
  interessate.
 
                              Pag. 65
 
    Le leggi dello Stato che attuano delega di funzioni alle
  Regioni adeguano i mezzi finanziari a disposizione delle
  medesime, attraverso una corrispondente ridefinizione delle
  quote di partecipazione al gettito di tributi erariali.
    Le Regioni hanno un proprio demanio e patrimonio secondo le
  modalità stabilite con legge dello Stato".
 
DATA=940520 FASCID=DDL12-575 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0575 TOTPAG=0069 TOTDOC=0031 NDOC=0022 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0064 RIGINIZ=005 PAGFIN=0065 RIGFIN=007 UPAG=NO PAGEIN=64 PAGEFIN=65 SORTRES= SORTDDL=057500 00 FASCIDC=12DDL0575 SORTNAV=0057500 000 00000 ZZDDLC575 NDOC0022 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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