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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


692
DDL0048-0011
Progetto di legge Camera n. 48 - testo presentato - (DDL12-48)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C48. TESTIPDL
...C48.
...Decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'11 aprile 1994 (*). Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno
Articolo 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC48 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  L'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993,
  n.96, è sostituito dal seguente:
      "&&3Art  14  (Personale degli organismi soppressi). -
  1.  Il personale della soppressa Agenzia per la promozione
  dello sviluppo del Mezzogiorno, in servizio alla data del 14
  agosto 1992, che risulti tale alla data del 15 aprile 1993, e
  che abbia presentato domanda, entro il 15 settembre 1993 al
  commissario liquidatore, di trattenimento in servizio, è
  iscritto in un ruolo transitorio ad esaurimento istituito
  presso il Ministero del bilancio e della programmazione
  economica entro il 13 ottobre 1993 con decreto del Ministro
  del bilancio e della programmazione economica.
        2.  Il personale della soppressa Agenzia, che non
  abbia presentato la domanda di cui al comma 1, cessa dal
  rapporto di impiego a decorrere dal 13 ottobre 1993, con
  diritto al trattamento di fine rapporto ad esso spettante in
  base all'ordinamento vigente a tale data.  Nei confronti del
  personale che entro tale data cessa dal rapporto di lavoro con
  la soppressa Agenzia non si applica la sospensione del diritto
  ai trattamenti pensionistici di anzianità, stabilita
  dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992,
  n.384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
  1992, n.438.
        3.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei
  Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della
  programmazione economica, di concerto con il Ministro del
  tesoro, vengono definite, anche sulla base del titolo di
  studio, le corrispondenze tra le qualifiche e le
  professionalità rivestite nella soppressa Agenzia dal
  personale di cui al
 
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  comma 1 e le qualifiche ed i profili vigenti per il personale
  delle amministrazioni statali.  Con il medesimo decreto, sulla
  base del titolo di studio, si individua il profilo
  professionale e la qualifica funzionale del personale che
  dovrà transitare nelle altre amministrazioni.  La posizione di
  ciascun dipendente nel ruolo di cui al comma 1 è individuata
  sulla base dell'anzianità di servizio e di qualifica
  maturata.
        4.  Con decreti del Presidente del Consiglio dei
  Ministri viene disposta l'assegnazione provvisoria del
  personale della soppressa Agenzia alle pubbliche
  amministrazioni che ne facciano richiesta, con priorità alla
  Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle amministrazioni
  alle quali sono state attribuite competenze ai sensi del
  presente decreto, nonché alle altre amministrazioni statali,
  regionali e locali ed agli enti pubblici non economici che
  gestiscono servizi pubblici, nonché alle aziende
  municipalizzate.  Entro il periodo di due anni dalla
  istituzione del ruolo transitorio anzidetto, il personale
  assegnato come sopra viene inquadrato in soprannumero nei
  ruoli delle amministrazioni di destinazione.  Per il personale
  non assegnato entro il biennio viene attivato il procedimento
  di mobilità, ferma restando anche per il personale assegnato
  ad altre amministrazioni l'applicabilità dell'articolo 3,
  commi 47, 48, 49, 50, 51 e 52 della legge 24 dicembre 1993, n.
  537.  Gli uffici e le piante organiche delle amministrazioni
  interessate sono rideterminati ai sensi degli articoli 30 e 31
  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, anche in deroga
  ai termini previsti nel citato articolo 31, tenendo conto
  delle nuove competenze trasferite e del relativo personale,
  previa valutazione dei carichi di lavoro con specifico
  riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per
  unità di personale prodotti negli ultimi tre anni, e, ove
  rilevi, del grado di copertura del servizio reso in rapporto
  alla domanda espressa e potenziale.  Le amministrazioni alle
  quali siano state attribuite competenze ai sensi del presente
  decreto provvedono all'attribuzione dei posti, come sopra
  rideterminati, al personale già di ruolo alla data del 15
  settembre 1993, secondo le procedure e nel rispetto delle
  norme in vigore e successivamente provvedono all'inquadramento
  del personale proveniente dal ruolo transitorio ad
  esaurimento.
        5.  Al personale dirigente ed a quello appartenente
  alle qualifiche funzionali iscritto nel ruolo transitorio ad
  esaurimento di cui al comma 1, è attribuito lo stipendio
  iniziale previsto per la qualifica di inquadramento
  incrementato della somma, calcolata secondo le modalità
  previste per le qualifiche dirigenziali statali,
  corrispondente ai bienni di anzianità di qualifica maturata
  alla data del 13 ottobre 1993.  Le indennità corrisposte
  secondo l'ordinamento della soppressa Agenzia, anche se
  previste dalla legge, sono soppresse.  A ciascun dipendente, in
  aggiunta alla retribuzione come sopra determinata, è
  attribuito un assegno personale pensionabile e utile per il
  trattamento di fine rapporto, riassorbibile con qualsiasi
  successivo miglioramento, pari alla differenza tra la predetta
  retribuzione e lo stipendio iniziale della qualifica di
  provenienza aumentato di un incremento stipendiale relativo
  alla sola anzianità maturata nella qualifica stessa e
  determinato nella misura prevista per la preesistente
  progressione economica.  Al personale di cui al presente comma
  compete l'indennità integrativa
 
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  speciale prevista per i dipendenti civili dello Stato; altre
  indennità sono riconosciute solo nella misura eventualmente
  eccedente l'importo annuo dell'assegno personale pensionabile.
  Il compenso per lavoro straordinario viene erogato nei limiti
  e nella misura oraria previsti per il personale delle
  amministrazioni di destinazione.  Il personale che entro il 28
  febbraio 1994 non abbia revocato, con atto formale, la domanda
  di trattenimento in servizio è confermato nel ruolo
  transitorio ad esaurimento ed al personale che cessa dal
  rapporto di impiego entro tale data si applica il disposto del
  comma 2.  Non sono ripetibili i maggiori assegni corrisposti al
  personale di cui al comma 1 fino al 31 gennaio 1994.
        6.  Il trattamento economico, comprensivo delle
  indennità, del personale appartenente ai ruoli delle
  amministrazioni di destinazione, non può subire riduzioni per
  effetto dell'applicazione del comma 5.
        7.  Il personale di cui al comma 1 ha facoltà di
  presentare, entro il 30 giugno 1994, domanda per il
  mantenimento della posizione pensionistica già costituita e si
  applicano a tal fine le disposizioni del capo II del titolo I
  del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993,
  n.104.  Al personale che non ha optato per la posizione
  pensionistica di provenienza si applicano le disposizioni di
  cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n.29.
        8.  Nei confronti del personale inquadrato ai sensi
  del comma 1 si applicano, dalla data di detto inquadramento,
  le disposizioni proprie dell'amministrazione statale in
  materia di trattamento di fine rapporto.  Cessa l'iscrizione
  previdenziale presso l'INA e la polizza ivi intestata
  all'Agenzia, e dall'INA gestita e rivalutata secondo gli
  accordi in atto al momento del passaggio al nuovo ruolo, è
  ripartita all'atto dell'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1
  per ogni singolo dipendente ed è corrisposta al momento della
  cessazione dal servizio, aggiuntivamente all'indennità di
  buonuscita.  I servizi coperti dall'iscrizione previdenziale
  presso l'INA non sono riscattabili ai fini dell'indennità di
  buonuscita.
        9.  I dirigenti dell'Osservatorio delle politiche
  regionali non provenienti dal ruolo speciale di cui al comma 1
  sono designati con effetto dal 1^ gennaio 1994 e dalla
  medesima data collocati in posizione di fuori ruolo.".
 
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