| 1. L'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993,
n.96, è sostituito dal seguente:
"&&3Art 14 (Personale degli organismi soppressi). -
1. Il personale della soppressa Agenzia per la promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno, in servizio alla data del 14
agosto 1992, che risulti tale alla data del 15 aprile 1993, e
che abbia presentato domanda, entro il 15 settembre 1993 al
commissario liquidatore, di trattenimento in servizio, è
iscritto in un ruolo transitorio ad esaurimento istituito
presso il Ministero del bilancio e della programmazione
economica entro il 13 ottobre 1993 con decreto del Ministro
del bilancio e della programmazione economica.
2. Il personale della soppressa Agenzia, che non
abbia presentato la domanda di cui al comma 1, cessa dal
rapporto di impiego a decorrere dal 13 ottobre 1993, con
diritto al trattamento di fine rapporto ad esso spettante in
base all'ordinamento vigente a tale data. Nei confronti del
personale che entro tale data cessa dal rapporto di lavoro con
la soppressa Agenzia non si applica la sospensione del diritto
ai trattamenti pensionistici di anzianità, stabilita
dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992,
n.384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1992, n.438.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro del
tesoro, vengono definite, anche sulla base del titolo di
studio, le corrispondenze tra le qualifiche e le
professionalità rivestite nella soppressa Agenzia dal
personale di cui al
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comma 1 e le qualifiche ed i profili vigenti per il personale
delle amministrazioni statali. Con il medesimo decreto, sulla
base del titolo di studio, si individua il profilo
professionale e la qualifica funzionale del personale che
dovrà transitare nelle altre amministrazioni. La posizione di
ciascun dipendente nel ruolo di cui al comma 1 è individuata
sulla base dell'anzianità di servizio e di qualifica
maturata.
4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri viene disposta l'assegnazione provvisoria del
personale della soppressa Agenzia alle pubbliche
amministrazioni che ne facciano richiesta, con priorità alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle amministrazioni
alle quali sono state attribuite competenze ai sensi del
presente decreto, nonché alle altre amministrazioni statali,
regionali e locali ed agli enti pubblici non economici che
gestiscono servizi pubblici, nonché alle aziende
municipalizzate. Entro il periodo di due anni dalla
istituzione del ruolo transitorio anzidetto, il personale
assegnato come sopra viene inquadrato in soprannumero nei
ruoli delle amministrazioni di destinazione. Per il personale
non assegnato entro il biennio viene attivato il procedimento
di mobilità, ferma restando anche per il personale assegnato
ad altre amministrazioni l'applicabilità dell'articolo 3,
commi 47, 48, 49, 50, 51 e 52 della legge 24 dicembre 1993, n.
537. Gli uffici e le piante organiche delle amministrazioni
interessate sono rideterminati ai sensi degli articoli 30 e 31
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, anche in deroga
ai termini previsti nel citato articolo 31, tenendo conto
delle nuove competenze trasferite e del relativo personale,
previa valutazione dei carichi di lavoro con specifico
riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per
unità di personale prodotti negli ultimi tre anni, e, ove
rilevi, del grado di copertura del servizio reso in rapporto
alla domanda espressa e potenziale. Le amministrazioni alle
quali siano state attribuite competenze ai sensi del presente
decreto provvedono all'attribuzione dei posti, come sopra
rideterminati, al personale già di ruolo alla data del 15
settembre 1993, secondo le procedure e nel rispetto delle
norme in vigore e successivamente provvedono all'inquadramento
del personale proveniente dal ruolo transitorio ad
esaurimento.
5. Al personale dirigente ed a quello appartenente
alle qualifiche funzionali iscritto nel ruolo transitorio ad
esaurimento di cui al comma 1, è attribuito lo stipendio
iniziale previsto per la qualifica di inquadramento
incrementato della somma, calcolata secondo le modalità
previste per le qualifiche dirigenziali statali,
corrispondente ai bienni di anzianità di qualifica maturata
alla data del 13 ottobre 1993. Le indennità corrisposte
secondo l'ordinamento della soppressa Agenzia, anche se
previste dalla legge, sono soppresse. A ciascun dipendente, in
aggiunta alla retribuzione come sopra determinata, è
attribuito un assegno personale pensionabile e utile per il
trattamento di fine rapporto, riassorbibile con qualsiasi
successivo miglioramento, pari alla differenza tra la predetta
retribuzione e lo stipendio iniziale della qualifica di
provenienza aumentato di un incremento stipendiale relativo
alla sola anzianità maturata nella qualifica stessa e
determinato nella misura prevista per la preesistente
progressione economica. Al personale di cui al presente comma
compete l'indennità integrativa
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speciale prevista per i dipendenti civili dello Stato; altre
indennità sono riconosciute solo nella misura eventualmente
eccedente l'importo annuo dell'assegno personale pensionabile.
Il compenso per lavoro straordinario viene erogato nei limiti
e nella misura oraria previsti per il personale delle
amministrazioni di destinazione. Il personale che entro il 28
febbraio 1994 non abbia revocato, con atto formale, la domanda
di trattenimento in servizio è confermato nel ruolo
transitorio ad esaurimento ed al personale che cessa dal
rapporto di impiego entro tale data si applica il disposto del
comma 2. Non sono ripetibili i maggiori assegni corrisposti al
personale di cui al comma 1 fino al 31 gennaio 1994.
6. Il trattamento economico, comprensivo delle
indennità, del personale appartenente ai ruoli delle
amministrazioni di destinazione, non può subire riduzioni per
effetto dell'applicazione del comma 5.
7. Il personale di cui al comma 1 ha facoltà di
presentare, entro il 30 giugno 1994, domanda per il
mantenimento della posizione pensionistica già costituita e si
applicano a tal fine le disposizioni del capo II del titolo I
del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993,
n.104. Al personale che non ha optato per la posizione
pensionistica di provenienza si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n.29.
8. Nei confronti del personale inquadrato ai sensi
del comma 1 si applicano, dalla data di detto inquadramento,
le disposizioni proprie dell'amministrazione statale in
materia di trattamento di fine rapporto. Cessa l'iscrizione
previdenziale presso l'INA e la polizza ivi intestata
all'Agenzia, e dall'INA gestita e rivalutata secondo gli
accordi in atto al momento del passaggio al nuovo ruolo, è
ripartita all'atto dell'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1
per ogni singolo dipendente ed è corrisposta al momento della
cessazione dal servizio, aggiuntivamente all'indennità di
buonuscita. I servizi coperti dall'iscrizione previdenziale
presso l'INA non sono riscattabili ai fini dell'indennità di
buonuscita.
9. I dirigenti dell'Osservatorio delle politiche
regionali non provenienti dal ruolo speciale di cui al comma 1
sono designati con effetto dal 1^ gennaio 1994 e dalla
medesima data collocati in posizione di fuori ruolo.".
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