| 1. Nell'articolo 123 della Costituzione, il primo comma è
sostituito dal seguente:
"Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la
Costituzione e con le leggi dello Stato, stabilisce le norme
relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto
regola l'esercizio del diritto
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di iniziativa e dei referendum abrogativi,
confermativi o consultivi, su leggi e provvedimenti
amministrativi della Regione. Ai referendum si applicano
i limiti stabiliti dall'articolo 75 in relazione a materie di
competenza regionale. Lo statuto regola inoltre la
pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali".
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