| Onorevoli Colleghi! -- L'Azienda di Stato per gli
interventi nel mercato agricolo (AIMA), riordinata con legge
14 agosto 1982, n. 610, è stata lo strumento per l'attuazione
dei regolamenti comunitari, agendo, per quanto concerne gli
interventi di mercato, nel corso degli ultimi anni in nome e
per conto della Comunità europea, alla quale fa capo dal punto
di vista amministrativo-contabile, gestionale e finanziario.
Le funzioni attribuite all'AIMA relativamente ai compiti per
interventi di mercato hanno riguardato la restituzione per
aiuti alimentari, la concessione di aiuti, la concessione di
indennità e premi
vari, l'assegnazione di compensazione finanziaria per ritiri
dal mercato ed altro.
Attraverso il sistema AIMA è passato in questi anni, tra
fondi a carico della Comunità europea e fondi a carico dello
Stato italiano, un flusso enorme di denaro pubblico. Nel 1980
le spese AIMA, rapportate alla produzione vendibile
dell'agricoltura italiana, ne rappresentavano il 9 per cento,
nell'ultimo triennio hanno superato il 15 per cento.
Su tale operato e su tali trasferimenti il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste (organismo vigilante dal
quale l'azienda dipendeva, con il Ministro posto al vertice
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dei due principali organi dell'AIMA: la presidenza e il
consiglio d'amministrazione) era tenuto unicamente a
trasmettere al CIPE le relazioni previsionali e consuntive
relative alle attività svolte dall'AIMA.
Tuttavia, la realtà gestionale dell'azienda ha dimostrato,
nel corso degli ultimi anni, così come è emerso dalle numerose
denunce sia in sede parlamentare sia in sede giudiziaria, di
essere clientelare e distorta ed ha consentito
l'accaparramento illecito di corposi finanziamenti pubblici.
Il caso più eclatante negli ultimi tempi di questa gestione
distorta ed illegale è quello che ha portato all'arresto del
"magnate" delle granaglie Casillo e di influenti dirigenti
dell'azienda. Da tale intreccio emergono sempre più le gravi
collusioni tra sistema finanziario, assuntori, società di
controllo e faccendieri di ogni genere, che hanno reso nei
fatti strutturale l'azione truffaldina e fraudolenta di cui
sono una riprova le numerose denunce presentate dalla Corte
dei conti.
Al fine di accertare la vera entità e la struttura della
degenerazione gestionale che ha caratterizzato
l'amministrazione dell'AIMA dall'anno del suo riordinamento,
con la presente proposta di legge intendiamo proporre
l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
finalizzata inoltre ad individuare gli strumenti idonei a
tutelare e rafforzare la produzione agricola nazionale.
In particolare con l'articolo 2 si richiede alla
Commissione di accertare:
a) quali procedure siano state seguite
nell'erogazione dei finanziamenti pubblici, con particolare
riferimento ai rapporti tra soggetti assuntori, AIMA e
istituti di credito;
b) quali procedure siano state seguite per
l'assegnazione o la cessione delle eccedenze ritirate dal
mercato e finalizzate agli aiuti ai Paesi extracomunitari, con
quali partner privati l'AIMA abbia compiuto
tali operazioni e, più in dettaglio, quali siano gli
assetti proprietari di tali partner;
c) quali contenuti abbia avuto il potere di
vigilanza riconosciuto dalla legge prima al Ministro
dell'agricoltura e delle foreste e poi al Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali sulla gestione
AIMA;
d) quali siano state le modalità ed i soggetti
incaricati di esercitare i controlli, quale assetto
proprietario avessero tali soggetti e se vi siano stati
rapporti diretti o indiretti tra gli amministratori delle
società di controllo e le imprese che intrattenevano rapporti
con l'AIMA;
e) quali siano stati i rapporti intercorsi
nell'ultimo decennio tra l'AIMA e la Federazione italiana dei
consorzi agrari (Federconsorzi);
f) quali responsabilità specifiche siano da
riconoscere al direttore dell'Azienda in relazione alle
eventuali disfunzioni riconosciute nelle indagini di cui alle
precedenti lettere.
Con l'articolo 3 viene fissata la composizione della
Commissione nel numero di venti deputati e venti senatori.
Con gli articoli 4 e 5 si stabilisce la pubblicità
dell'attività della Commissione e si attribuiscono ad essa nel
corso delle indagini i poteri dell'autorità giudiziaria
nonché, tramite l'articolo 8, la possibilità di avvalersi
dell'opera di ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria
oltre che di consulenti ed esperti.
Con l'articolo 7 viene stabilito il termine del 31 dicembre
1995 entro cui la Commissione è tenuta a presentare ai
Presidenti delle Camere una relazione sui risultati delle
indagini e sulle proposte elaborate.
Si confida pertanto nella più sollecita approvazione di
questa proposta di legge.
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