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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


693
DDL0048-0012
Progetto di legge Camera n. 48 - testo presentato - (DDL12-48)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C48. TESTIPDL
...C48.
...Decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'11 aprile 1994 (*). Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno
Articolo 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC48 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 15 del decreto
  legislativo 3 aprile 1993, n.96, sono sostituiti dai
  seguenti:
      " 1.  Il personale in servizio al 15 aprile 1993
  presso il soppresso Dipartimento, anche in posizione di
  comando o fuori ruolo, può, entro il 30 novembre 1993, optare
  per il rientro nelle amministrazioni di appartenenza o per
  l'applicazione dell'articolo 14, con le procedure ivi
  previste.
        2.  La posizione dei dipendenti degli organismi di
  cui all'articolo 6 della legge 1^ marzo 1986, n.64 (FINAM,
  INSUD, FIME, ITALTRADE, FORMEZ e IASM), è definita con le
  procedure di riordino ai sensi delle
 
                              Pag. 17
 
  vigenti disposizioni in materia societaria e con i
  provvedimenti adottati dal Ministero del tesoro, dal
  Dipartimento per la funzione pubblica e dal Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi
  dell'articolo 11 per il riordino, la ristrutturazione, la
  privatizzazione e la liquidazione degli organismi stessi.  Tali
  operazioni devono comunque essere completate entro il 31
  dicembre 1993.
        3.  Al personale dipendente degli organismi di cui
  all'articolo 6 della legge 1^ marzo 1986, n.64 (FINAM, INSUD,
  FIME, FORMEZ, ITALTRADE e IASM), che, a seguito delle
  operazioni di cui al comma 2 risulti in esubero alla data del
  31 dicembre 1993, nonché al personale utilizzato a contratto
  per le esigenze della gestione speciale per il terremoto e al
  personale utilizzato a contratto nel numero massimo di cinque
  unità per la realizzazione della Carta tecnica meridionale, e
  che presenti la domanda entro il 15 febbraio 1994 e che
  risulti in attività alla data del 15 aprile 1993, si applicano
  le disposizioni di cui all'articolo 14 con le procedure ivi
  previste.  Il personale delle sedi periferiche della soppressa
  Agenzia, nonché quello in esubero degli enti di cui
  all'articolo 6 della legge 1^ marzo 1986, n.64, ivi compreso
  il personale addetto alla gestione speciale per il terremoto,
  in servizio alla data del 15 aprile 1993, a richiesta delle
  regioni può essere trasferito alle rispettive regioni.  Per la
  determinazione del trattamento economico sono valutate nel
  comparto le sole voci della retribuzione base e dell'anzianità
  effettiva nella qualifica.
        3-bis.  Per lo IASM il termine di cui al comma 2 è
  prorogato al 30 aprile 1994; il termine per la presentazione
  della domanda è prorogato al 15 maggio 1994.".
      2.  Il personale dipendente dall'ITALTRADE già collocato
  in Cassa integrazione guadagni entro il 30 ottobre 1993, può
  fare domanda per essere inquadrato nel ruolo speciale di cui
  al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile
  1993, n.96, come sostituito dall'articolo 7 del presente
  decreto; dalla stessa data e fino alla costituzione del ruolo
  transitorio il trattamento economico di detto personale è
  posto a carico del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del
  decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96.
      3.  In relazione ai maggiori compiti attribuiti al nucleo
  ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione
  economica, anche in attuazione dell'articolo 8, comma 4, del
  decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96, il numero dei
  componenti del nucleo anzidetto può essere complessivamente
  integrato con quindici componenti scelti, in prima
  applicazione, anche tra il personale degli organismi soppressi
  di cui agli articoli 14 e 15 del citato decreto legislativo.
  L'indennità corrisposta ai componenti anzidetti è assorbente
  dell'assegno personale speciale di cui all'articolo 14, comma
  5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96, come
  sostituito dall'articolo 7 del presente decreto salvo il
  diritto di opzione per quest'ultimo assegno.  Si applica, ai
  componenti del nucleo ispettivo, l'articolo 3, comma 8, della
  legge 17 dicembre 1986, n.878.
      4.  All'articolo 9, comma 4, della legge 17 dicembre 1986,
  n.878, le parole: "a tempo determinato" sono sostituite dalle
  seguenti: "per quattro anni rinnovabile".
 
DATA=940411 FASCID=DDL12-48 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0048 TOTPAG=0023 TOTDOC=0021 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= FDL PAGINIZ=0016 RIGINIZ=043 PAGFIN=0017 RIGFIN=059 UPAG=NO PAGEIN=16 PAGEFIN=17 SORTRES= SORTDDL=004800 00 FASCIDC=12DDL0048 SORTNAV=0004800 000 00000 ZZDDLC48 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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