| 1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 15 del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n.96, sono sostituiti dai
seguenti:
" 1. Il personale in servizio al 15 aprile 1993
presso il soppresso Dipartimento, anche in posizione di
comando o fuori ruolo, può, entro il 30 novembre 1993, optare
per il rientro nelle amministrazioni di appartenenza o per
l'applicazione dell'articolo 14, con le procedure ivi
previste.
2. La posizione dei dipendenti degli organismi di
cui all'articolo 6 della legge 1^ marzo 1986, n.64 (FINAM,
INSUD, FIME, ITALTRADE, FORMEZ e IASM), è definita con le
procedure di riordino ai sensi delle
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vigenti disposizioni in materia societaria e con i
provvedimenti adottati dal Ministero del tesoro, dal
Dipartimento per la funzione pubblica e dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi
dell'articolo 11 per il riordino, la ristrutturazione, la
privatizzazione e la liquidazione degli organismi stessi. Tali
operazioni devono comunque essere completate entro il 31
dicembre 1993.
3. Al personale dipendente degli organismi di cui
all'articolo 6 della legge 1^ marzo 1986, n.64 (FINAM, INSUD,
FIME, FORMEZ, ITALTRADE e IASM), che, a seguito delle
operazioni di cui al comma 2 risulti in esubero alla data del
31 dicembre 1993, nonché al personale utilizzato a contratto
per le esigenze della gestione speciale per il terremoto e al
personale utilizzato a contratto nel numero massimo di cinque
unità per la realizzazione della Carta tecnica meridionale, e
che presenti la domanda entro il 15 febbraio 1994 e che
risulti in attività alla data del 15 aprile 1993, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 14 con le procedure ivi
previste. Il personale delle sedi periferiche della soppressa
Agenzia, nonché quello in esubero degli enti di cui
all'articolo 6 della legge 1^ marzo 1986, n.64, ivi compreso
il personale addetto alla gestione speciale per il terremoto,
in servizio alla data del 15 aprile 1993, a richiesta delle
regioni può essere trasferito alle rispettive regioni. Per la
determinazione del trattamento economico sono valutate nel
comparto le sole voci della retribuzione base e dell'anzianità
effettiva nella qualifica.
3-bis. Per lo IASM il termine di cui al comma 2 è
prorogato al 30 aprile 1994; il termine per la presentazione
della domanda è prorogato al 15 maggio 1994.".
2. Il personale dipendente dall'ITALTRADE già collocato
in Cassa integrazione guadagni entro il 30 ottobre 1993, può
fare domanda per essere inquadrato nel ruolo speciale di cui
al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile
1993, n.96, come sostituito dall'articolo 7 del presente
decreto; dalla stessa data e fino alla costituzione del ruolo
transitorio il trattamento economico di detto personale è
posto a carico del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96.
3. In relazione ai maggiori compiti attribuiti al nucleo
ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione
economica, anche in attuazione dell'articolo 8, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96, il numero dei
componenti del nucleo anzidetto può essere complessivamente
integrato con quindici componenti scelti, in prima
applicazione, anche tra il personale degli organismi soppressi
di cui agli articoli 14 e 15 del citato decreto legislativo.
L'indennità corrisposta ai componenti anzidetti è assorbente
dell'assegno personale speciale di cui all'articolo 14, comma
5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96, come
sostituito dall'articolo 7 del presente decreto salvo il
diritto di opzione per quest'ultimo assegno. Si applica, ai
componenti del nucleo ispettivo, l'articolo 3, comma 8, della
legge 17 dicembre 1986, n.878.
4. All'articolo 9, comma 4, della legge 17 dicembre 1986,
n.878, le parole: "a tempo determinato" sono sostituite dalle
seguenti: "per quattro anni rinnovabile".
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