| (Segreto).
1. I componenti della Commissione, i funzionari, il
personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione
stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o
concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a
conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono
obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni,
le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute
dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la
Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.
2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e
bancario si applicano le norme in vigore.
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