| 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede annualmente al finanziamento delle
iniziative che lo IASM intende assumere sulla base di
programmi annuali di attività approvati con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I
relativi oneri continuano a gravare sul Fondo di cui
all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile
1993, n.96.
2. Le amministrazioni pubbliche centrali e locali ed i
soggetti da esse partecipati possono, mediante convenzione,
utilizzare i servizi dello IASM.
| |