| 1. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96, sono soppresse le parole: "subentra nei
rapporti giuridici e finanziari già facenti capo al
Dipartimento e all'Agenzia".
2. Al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3
aprile 1993, n.96, dopo la parola: "provvede" sono aggiunte le
seguenti: "a liquidare i rapporti giuridici facenti capo al
Dipartimento e all'Agenzia già formalmente definiti alla data
del 15 aprile 1993 e a definire i rapporti pendenti che le
amministrazioni competenti, anche di intesa con il Ministero
del bilancio e della programmazione economica, indicheranno
come indilazionabili. Il commissario provvede altresì,".
3. In attesa di una organica ridefinizione delle esigenze
logistiche delle singole amministrazioni destinatarie delle
funzioni già di competenza della soppressa Agenzia per la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e al fine di
assicurare la continuità delle attività in corso, il
commissario liquidatore di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n.96, è autorizzato a prorogare
entro il 31 dicembre 1993, per non oltre sei mesi e alle
condizioni previste dagli stessi, i contratti in essere alla
medesima data relativi alla locazione degli immobili già
utilizzati dalla predetta Agenzia, nonché alle connesse utenze
telefoniche, elettriche e simili. Il commissario medesimo
provvede altresì, nei medesimi termini, alla proroga dei
contratti in essere alla predetta data del 31 dicembre 1993
relativi allo svolgimento di servizi ausiliari di ufficio,
quali immissione dati, movimentazione e facchinaggio,
dattilografia, manutenzione, pulizia, vigilanza, riscaldamento
e condizionamento, nonché di quelli comunque attinenti le
attività del centro elaborazione dati.
4. A far data dal 1^ gennaio 1994, il Provveditorato
generale dello Stato subentra nella titolarità dei contratti
di cui al comma 3, con
Pag. 19
esclusione di quelli aventi ad oggetto le attività
informatiche, nella cui titolarità subentra l'amministrazione
individuata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n.96. A decorrere dal 1^ luglio
1994, le amministrazioni competenti sono autorizzate a
procedere al rinnovo, fino al 31 dicembre 1995, dei contratti
di cui al comma 3, stipulati dal commissario liquidatore, dopo
motivata verifica che tale attività sia strettamente
indispensabile per assicurare la continuità dei servizi.
5. Fino al 30 aprile 1994 il commissario liquidatore per
l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno
continua a provvedere, anche utilizzando le disponibilità di
tesoreria allo stesso già attribuite, alla corresponsione
degli stipendi e delle indennità se dovute al personale per il
quale non sia intervenuta l'assegnazione alle amministrazioni
ovvero, se l'assegnazione è avvenuta, per il quale le
amministrazioni non abbiano ancora ricevuto il relativo
stanziamento sugli appositi capitoli di bilancio, nonché al
pagamento dei contratti di cui al comma 3 e agli adempimenti
connessi agli obblighi derivantigli quale sostituto d'imposta
e quale soggetto tenuto alla denuncia dei redditi.
6. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 19 del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96, è sostituito dal
seguente: "Entro il 30 giugno 1994 il commissario liquidatore
ha l'obbligo di presentazione del conto, verificato dal
collegio dei revisori dei conti, relativamente alle attività
connesse alla gestione commissariale alla data del 31 dicembre
1993. Analogamente per tutte le operazioni finanziarie e
patrimoniali, attive e passive, compiute successivamente alla
predetta data, il commissario liquidatore è tenuto a rendere
il conto, previa verifica del collegio dei revisori dei conti.
Per i detti adempimenti si avvarrà del centro di elaborazione
dati, nonché di un ufficio stralcio contabile costituito,
d'intesa col Ministro del bilancio e della programmazione
economica, da unità scelte tra il personale già appartenente
agli uffici bilancio, ragioneria, economato e personale
dell'Agenzia ed iscritto nel ruolo di cui all'articolo 14,
comma 1; nei confronti di tale personale, l'assegnazione ad
altra amministrazione, disposta ai sensi del comma 4 dello
stesso articolo 14, ha effetto dalla data di rendimento del
conto e, comunque, a partire dal centottantunesimo giorno
dalla data di cessazione dell'incarico del commissario
liquidatore. Il commissario liquidatore può continuare ad
avvalersi di esperti, in numero non superiore a 7 unità, da
lui designati e nominati con decreto del Ministro del bilancio
e della programmazione economica. I relativi compensi sono
determinati con decreto del Ministro del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro del
tesoro, entro il complessivo limite di spesa non superiore a
lire 150 milioni, al cui onere continua a provvedersi a carico
del Fondo di cui al comma 5.".
| |