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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


696
DDL0048-0015
Progetto di legge Camera n. 48 - testo presentato - (DDL12-48)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C48. TESTIPDL
...C48.
...Decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'11 aprile 1994 (*). Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno
Articolo 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC48 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3
  aprile 1993, n. 96, sono soppresse le parole: "subentra nei
  rapporti giuridici e finanziari già facenti capo al
  Dipartimento e all'Agenzia".
      2.  Al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3
  aprile 1993, n.96, dopo la parola: "provvede" sono aggiunte le
  seguenti: "a liquidare i rapporti giuridici facenti capo al
  Dipartimento e all'Agenzia già formalmente definiti alla data
  del 15 aprile 1993 e a definire i rapporti pendenti che le
  amministrazioni competenti, anche di intesa con il Ministero
  del bilancio e della programmazione economica, indicheranno
  come indilazionabili.  Il commissario provvede altresì,".
      3.  In attesa di una organica ridefinizione delle esigenze
  logistiche delle singole amministrazioni destinatarie delle
  funzioni già di competenza della soppressa Agenzia per la
  promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e al fine di
  assicurare la continuità delle attività in corso, il
  commissario liquidatore di cui all'articolo 19 del decreto
  legislativo 3 aprile 1993, n.96, è autorizzato a prorogare
  entro il 31 dicembre 1993, per non oltre sei mesi e alle
  condizioni previste dagli stessi, i contratti in essere alla
  medesima data relativi alla locazione degli immobili già
  utilizzati dalla predetta Agenzia, nonché alle connesse utenze
  telefoniche, elettriche e simili.  Il commissario medesimo
  provvede altresì, nei medesimi termini, alla proroga dei
  contratti in essere alla predetta data del 31 dicembre 1993
  relativi allo svolgimento di servizi ausiliari di ufficio,
  quali immissione dati, movimentazione e facchinaggio,
  dattilografia, manutenzione, pulizia, vigilanza, riscaldamento
  e condizionamento, nonché di quelli comunque attinenti le
  attività del centro elaborazione dati.
      4.  A far data dal 1^ gennaio 1994, il Provveditorato
  generale dello Stato subentra nella titolarità dei contratti
  di cui al comma 3, con
 
                              Pag. 19
 
  esclusione di quelli aventi ad oggetto le attività
  informatiche, nella cui titolarità subentra l'amministrazione
  individuata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto
  legislativo 3 aprile 1993, n.96.  A decorrere dal 1^ luglio
  1994, le amministrazioni competenti sono autorizzate a
  procedere al rinnovo, fino al 31 dicembre 1995, dei contratti
  di cui al comma 3, stipulati dal commissario liquidatore, dopo
  motivata verifica che tale attività sia strettamente
  indispensabile per assicurare la continuità dei servizi.
      5.  Fino al 30 aprile 1994 il commissario liquidatore per
  l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno
  continua a provvedere, anche utilizzando le disponibilità di
  tesoreria allo stesso già attribuite, alla corresponsione
  degli stipendi e delle indennità se dovute al personale per il
  quale non sia intervenuta l'assegnazione alle amministrazioni
  ovvero, se l'assegnazione è avvenuta, per il quale le
  amministrazioni non abbiano ancora ricevuto il relativo
  stanziamento sugli appositi capitoli di bilancio, nonché al
  pagamento dei contratti di cui al comma 3 e agli adempimenti
  connessi agli obblighi derivantigli quale sostituto d'imposta
  e quale soggetto tenuto alla denuncia dei redditi.
      6.  Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 19 del
  decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96, è sostituito dal
  seguente: "Entro il 30 giugno 1994 il commissario liquidatore
  ha l'obbligo di presentazione del conto, verificato dal
  collegio dei revisori dei conti, relativamente alle attività
  connesse alla gestione commissariale alla data del 31 dicembre
  1993.  Analogamente per tutte le operazioni finanziarie e
  patrimoniali, attive e passive, compiute successivamente alla
  predetta data, il commissario liquidatore è tenuto a rendere
  il conto, previa verifica del collegio dei revisori dei conti.
  Per i detti adempimenti si avvarrà del centro di elaborazione
  dati, nonché di un ufficio stralcio contabile costituito,
  d'intesa col Ministro del bilancio e della programmazione
  economica, da unità scelte tra il personale già appartenente
  agli uffici bilancio, ragioneria, economato e personale
  dell'Agenzia ed iscritto nel ruolo di cui all'articolo 14,
  comma 1; nei confronti di tale personale, l'assegnazione ad
  altra amministrazione, disposta ai sensi del comma 4 dello
  stesso articolo 14, ha effetto dalla data di rendimento del
  conto e, comunque, a partire dal centottantunesimo giorno
  dalla data di cessazione dell'incarico del commissario
  liquidatore.  Il commissario liquidatore può continuare ad
  avvalersi di esperti, in numero non superiore a 7 unità, da
  lui designati e nominati con decreto del Ministro del bilancio
  e della programmazione economica.  I relativi compensi sono
  determinati con decreto del Ministro del bilancio e della
  programmazione economica, di concerto con il Ministro del
  tesoro, entro il complessivo limite di spesa non superiore a
  lire 150 milioni, al cui onere continua a provvedersi a carico
  del Fondo di cui al comma 5.".
 
DATA=940411 FASCID=DDL12-48 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0048 TOTPAG=0023 TOTDOC=0021 NDOC=0015 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0018 RIGINIZ=020 PAGFIN=0019 RIGFIN=052 UPAG=NO PAGEIN=18 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=004800 00 FASCIDC=12DDL0048 SORTNAV=0004800 000 00000 ZZDDLC48 NDOC0015 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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